ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 123 t.u. delle
 leggi sulle  pensioni  civili  e  militari  approvato  con  r.d.   21
 febbraio  1895,  n. 70, modificato dall'articolo unico della legge 19
 aprile 1906, n. 135, integrato e modificato dalla  legge  22  gennaio
 1934,  n.  121; dell'art. 12, comma sesto, legge 15 febbraio 1958, n.
 46 (Nuove norme sulle  pensioni  ordinarie  a  carico  dello  Stato);
 dell'art.  83  del t.u. delle norme sul trattamento di quiescenza dei
 dipendenti civili e militari dello Stato,  approvato  con  d.P.R.  29
 dicembre  1973,  n.  1092, in relazione agli artt. 71, comma primo, e
 73, comma secondo, della legge 18 marzo 1968, n.  313  (Riordinamento
 della  legislazione  pensionistica di guerra) e degli artt. 62, comma
 primo, e 64, comma secondo, d.P.R. 23 dicembre 1978,  n.  915  (Testo
 unico  delle  norme  in  materia di pensioni di guerra), promosso con
 ordinanza emessa il 5 giugno 1985 dalla Corte dei conti  nel  ricorso
 proposto  da  Testa Cosimo ed altri contro il Ministero della difesa,
 iscritta al n. 301 del registro ordinanze  1988  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  28, prima serie speciale,
 dell'anno 1988;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto  che  con  ordinanza emessa il 5 giugno 1985 (pervenuta a
 questa Corte il 10 giugno 1988), la  Sez.  IV  giurisdizionale  della
 Corte  dei Conti ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost.,
 questione incidentale di legittimita' costituzionale degli artt.  123
 del  T.U. della legge sulle pensioni civili e militari, approvato con
 r.d. 21 febbraio 1895 n. 70, modificato dall'art. unico della  l.  19
 aprile  1906  n.  135; 12, comma sesto, l. 15 febbraio 1958 n. 46; 83
 del vigente T.U.  delle  norme  sul  trattamento  di  quiescenza  dei
 dipendenti  civili  e  militari  dello Stato, approvato con d.P.R. 29
 dicembre 1973 n.1092, "nelle parti in cui nei riguardi  dei  genitori
 dei  militari deceduti per causa di servizio senza lasciare coniuge e
 figli con diritto a pensione, subordinano il sorgere del  diritto  al
 trattamento   privilegiato   ordinario   indiretto  al  possesso  dei
 requisiti di inabilita' a proficuo lavoro e di  disagiate  condizioni
 economiche  da  parte  dei  genitori  medesimi,  con riferimento, per
 quanto in particolare riguarda il contrasto con l'art. 3 Cost.,  agli
 articoli  71,  primo comma, e 73, secondo comma, della legge 18 marzo
 1968 n. 313, 62, primo comma, e 64,  secondo  comma,  del  d.P.R.  23
 dicembre   1978   n.   915,  che  tali  requisiti  condizionanti  non
 prevedono";
      che  nel relativo giudizio e' intervenuta, per il Presidente del
 Consiglio  dei   ministri,   l'Avvocatura   generale   dello   Stato,
 concludendo per l'infondatezza della questione;
    Considerato   che   identica  questione,  che  si  incentra  sulla
 legittimita'  costituzionale  dei   requisiti   posti   dalla   legge
 (inabilita'  a  proficuo lavoro, disagiate condizioni economiche) per
 la concessione della pensione privilegiata indiretta, in  favore  dei
 genitori  di  militari, deceduti per causa di servizio senza lasciare
 coniuge e figli con diritto a  pensione,  e'  gia'  stata  dichiarata
 manifestamente inammissibile da questa Corte con ord. n. 293 del 1988
 - sia pure con riferimento alla  normativa  successiva  a  quella  in
 esame  -,  essendosi  riconosciuta  la  previsione  di tali requisiti
 "frutto di scelte sufficientemente razionali, le quali, per  la  loro
 discrezionalita', sfuggono al sindacato di questa Corte";
      che,  non ravvisandosi validi motivi o nuove prospettazioni tali
 da indurre questa Corte a  modificare  il  proprio  orientamento,  va
 dichiarata la manifesta inammissibilita' della questione in esame;
    Visti  gli  artt.  26,  secondo  comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9
 delle  Norme  integrative  per   i   giudizi   davanti   alla   Corte
 costituzionale;