ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 123 t.u. delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con r.d. 21 febbraio 1895, n. 70, modificato dall'articolo unico della legge 19 aprile 1906, n. 135, integrato e modificato dalla legge 22 gennaio 1934, n. 121; dell'art. 12, comma sesto, legge 15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato); dell'art. 83 del t.u. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in relazione agli artt. 71, comma primo, e 73, comma secondo, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) e degli artt. 62, comma primo, e 64, comma secondo, d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), promosso con ordinanza emessa il 5 giugno 1985 dalla Corte dei conti nel ricorso proposto da Testa Cosimo ed altri contro il Ministero della difesa, iscritta al n. 301 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Ritenuto che con ordinanza emessa il 5 giugno 1985 (pervenuta a questa Corte il 10 giugno 1988), la Sez. IV giurisdizionale della Corte dei Conti ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., questione incidentale di legittimita' costituzionale degli artt. 123 del T.U. della legge sulle pensioni civili e militari, approvato con r.d. 21 febbraio 1895 n. 70, modificato dall'art. unico della l. 19 aprile 1906 n. 135; 12, comma sesto, l. 15 febbraio 1958 n. 46; 83 del vigente T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973 n.1092, "nelle parti in cui nei riguardi dei genitori dei militari deceduti per causa di servizio senza lasciare coniuge e figli con diritto a pensione, subordinano il sorgere del diritto al trattamento privilegiato ordinario indiretto al possesso dei requisiti di inabilita' a proficuo lavoro e di disagiate condizioni economiche da parte dei genitori medesimi, con riferimento, per quanto in particolare riguarda il contrasto con l'art. 3 Cost., agli articoli 71, primo comma, e 73, secondo comma, della legge 18 marzo 1968 n. 313, 62, primo comma, e 64, secondo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915, che tali requisiti condizionanti non prevedono"; che nel relativo giudizio e' intervenuta, per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione; Considerato che identica questione, che si incentra sulla legittimita' costituzionale dei requisiti posti dalla legge (inabilita' a proficuo lavoro, disagiate condizioni economiche) per la concessione della pensione privilegiata indiretta, in favore dei genitori di militari, deceduti per causa di servizio senza lasciare coniuge e figli con diritto a pensione, e' gia' stata dichiarata manifestamente inammissibile da questa Corte con ord. n. 293 del 1988 - sia pure con riferimento alla normativa successiva a quella in esame -, essendosi riconosciuta la previsione di tali requisiti "frutto di scelte sufficientemente razionali, le quali, per la loro discrezionalita', sfuggono al sindacato di questa Corte"; che, non ravvisandosi validi motivi o nuove prospettazioni tali da indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento, va dichiarata la manifesta inammissibilita' della questione in esame; Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;