ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 23 della l. 17
 maggio 1985, n. 210 (Istituzione dell'ente "Ferrovie  dello  Stato"),
 promosso  con  ordinanza  emessa il 19 febbraio 1987 dal T.A.R. della
 Toscana nei ricorsi riuniti proposti da  Puccetti  Dename  e  Sennati
 Marcello  contro l'Ente Ferrovie dello Stato ed altro, iscritta al n.
 325 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 30, prima serie speciale dell'anno 1988;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto  che  con ordinanza emessa il 19 febbraio 1987 (pervenuta
 il 20 giugno  1988)  dal  Tribunale  amministrativo  regionale  della
 Toscana,  nei  ricorsi  riuniti proposti da Puccetti Dename e Sennati
 Marcello  contro  Ente  Ferrovie  dello  Stato  ed  altro,  e'  stata
 sollevata   questione   incidentale  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  23  della  legge  17  maggio  1985,  n.  210  (Istituzione
 dell'ente  "Ferrovie  dello  Stato"), che attribuisce le controversie
 relative al rapporto di  lavoro  dei  dipendenti  dell'ente  pubblico
 Ferrovie  dello  Stato  alla giurisdizione dell'autorita' giudiziaria
 ordinaria (pretore del luogo ove ha  sede  l'ufficio  dell'Avvocatura
 dello  Stato  nel  cui  distretto  si  trova  il  giudice che sarebbe
 competente secondo le norme ordinarie), in riferimento agli artt. 25,
 comma primo, e 3 Cost.;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
 concludendo per la manifesta infondatezza della questione;
    Considerato  che  questa Corte con sentenza n.268 del 1987 ha gia'
 dichiarato   non   fondata   identica   questione   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art.  23  l.  17  maggio  1985  n.  210  (allora
 sollevata anche sotto altri profili e parametri);
      che   pertanto,   non   sussistendo   validi   motivi   o  nuove
 prospettazioni tali da indurre questa Corte a modificare  il  proprio
 orientamento,  va  dichiarata  manifestamente  infondata la questione
 sollevata dal T.A.R. Toscana;
    Visti  gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9
 delle  Norme  integrative  per   i   giudizi   davanti   alla   Corte
 costituzionale;