ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 23 della l. 17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato"), promosso con ordinanza emessa il 19 febbraio 1987 dal T.A.R. della Toscana nei ricorsi riuniti proposti da Puccetti Dename e Sennati Marcello contro l'Ente Ferrovie dello Stato ed altro, iscritta al n. 325 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale dell'anno 1988; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Ritenuto che con ordinanza emessa il 19 febbraio 1987 (pervenuta il 20 giugno 1988) dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, nei ricorsi riuniti proposti da Puccetti Dename e Sennati Marcello contro Ente Ferrovie dello Stato ed altro, e' stata sollevata questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato"), che attribuisce le controversie relative al rapporto di lavoro dei dipendenti dell'ente pubblico Ferrovie dello Stato alla giurisdizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria (pretore del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie), in riferimento agli artt. 25, comma primo, e 3 Cost.; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza della questione; Considerato che questa Corte con sentenza n.268 del 1987 ha gia' dichiarato non fondata identica questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23 l. 17 maggio 1985 n. 210 (allora sollevata anche sotto altri profili e parametri); che pertanto, non sussistendo validi motivi o nuove prospettazioni tali da indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento, va dichiarata manifestamente infondata la questione sollevata dal T.A.R. Toscana; Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;