ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 12 e 14 della
 legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili
 urbani"), promosso con ordinanza emessa il 27 aprile 1988 dal Pretore
 di Acireale nel procedimento civile vertente tra Licciardello Agatino
 e  Bella  Isabella,  iscritta al n. 420 del registro ordinanze 1988 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  39,  prima
 serie speciale, dell'anno 1988.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto  che  nel  corso  di  un  giudizio  avente  ad oggetto la
 determinazione del canone, il  Pretore  di  Acireale,  con  ordinanza
 emessa  in  data  27 aprile 1988, ha sollevato d'ufficio questione di
 legittimita' costituzionale degli artt. 12 e 14 della legge 27 luglio
 1978, n. 392, in relazione agli artt. 41 e 42 della Costituzione;
      che  secondo  il  giudice  a  quo l'imposizione di un canone non
 superiore al 3,85% del costo di produzione,  parametro  "notoriamente
 inferiore" al valore di mercato (e perfino agli interessi legali ed a
 quelli,  moratori,  per  i  contribuenti),  avrebbe   "eccessivamente
 compresso" il diritto di proprieta' e l'iniziativa economica privata,
 creando una situazione di privilegio per il conduttore che  prescinde
 dalle condizioni economiche di questi;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato e difeso  dall'Avvocatura  dello  Stato,  la  quale  ha
 concluso per l'infondatezza della questione;
    Considerato  che analoga questione, sollevata dal medesimo giudice
 - seppure con riferimento al solo  art.  14  -  e'  stata  dichiarata
 manifestamente  inammissibile  con  ordinanza n. 1048 del 22 novembre
 1988, ivi rilevandosi come  l'individuazione  dei  parametri  fissati
 dalla  norma censurata risponda all'intento di stabilire un complesso
 di controlli sui canoni delle locazioni  perseguito  dal  legislatore
 attraverso  molteplici  e  coordinate scelte, frutto di discrezionale
 bilanciamento d'interessi;
      che,  successivamente  identica  questione  e'  stata dichiarata
 inammissibile, con riguardo alle stesse norme oggi  denunziate  (ord.
 n. 1084 del 24 novembre 1988);
      che, pertanto, la questione e' inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale;