ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 12 e 14 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), promosso con ordinanza emessa il 27 aprile 1988 dal Pretore di Acireale nel procedimento civile vertente tra Licciardello Agatino e Bella Isabella, iscritta al n. 420 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1988. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola; Ritenuto che nel corso di un giudizio avente ad oggetto la determinazione del canone, il Pretore di Acireale, con ordinanza emessa in data 27 aprile 1988, ha sollevato d'ufficio questione di legittimita' costituzionale degli artt. 12 e 14 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in relazione agli artt. 41 e 42 della Costituzione; che secondo il giudice a quo l'imposizione di un canone non superiore al 3,85% del costo di produzione, parametro "notoriamente inferiore" al valore di mercato (e perfino agli interessi legali ed a quelli, moratori, per i contribuenti), avrebbe "eccessivamente compresso" il diritto di proprieta' e l'iniziativa economica privata, creando una situazione di privilegio per il conduttore che prescinde dalle condizioni economiche di questi; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha concluso per l'infondatezza della questione; Considerato che analoga questione, sollevata dal medesimo giudice - seppure con riferimento al solo art. 14 - e' stata dichiarata manifestamente inammissibile con ordinanza n. 1048 del 22 novembre 1988, ivi rilevandosi come l'individuazione dei parametri fissati dalla norma censurata risponda all'intento di stabilire un complesso di controlli sui canoni delle locazioni perseguito dal legislatore attraverso molteplici e coordinate scelte, frutto di discrezionale bilanciamento d'interessi; che, successivamente identica questione e' stata dichiarata inammissibile, con riguardo alle stesse norme oggi denunziate (ord. n. 1084 del 24 novembre 1988); che, pertanto, la questione e' inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;