ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 2, secondo comma, lett. a), e 9, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 ("Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti"), e dell'art. 10, quinto comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218 ("Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti"), come modificato dall'art. 8 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, promosso con ordinanza emessa il 16 dicembre 1987 dal Pretore di Messina nel procedimento civile vertente tra Laurencic La Rosa Margherita e l'I.N.P.S., iscritta al n. 442 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima Serie speciale, dell'anno 1988; Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola; Ritenuto che con ordinanza emessa il 16 dicembre 1987 il Pretore di Messina ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338, in combinato disposto con l'art. 10, quinto comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, come modificato dall'art. 8 della legge n. 1338 del 1962, e con l'art. 9, ultimo comma, della legge n. 1338 del 1962, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' a carico dell'I.N.P.S. per chi sia gia' titolare di pensione diretta a carico dello stesso Istituto, allorche', per effetto del cumulo, venga superato il trattamento minimo garantito; che secondo il giudice a quo nessuna delle decisioni rese in materia dalla Corte costituzionale avrebbe preso in esame in modo specifico l'ipotesi considerata con la conseguenza della permanente vigenza delle norme impugnate; Considerato che questa Corte, con sentenza n. 314 del 3 dicembre 1985, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge n. 1338 del 1962 "per quanto concerne tutte le sue residue applicazioni, ormai divenute manifestamente incompatibili con il principio generale d'eguaglianza"; che, conseguentemente, e' venuta meno ogni preclusione all'integrazione al minimo nelle ipotesi, contemplate dalla citata norma, di contitolarita' di piu' pensioni allorche', per effetto del cumulo, venga superato il trattamento minimo garantito (fatto salvo il limite temporale segnato dal 1 ottobre 1983, data d'entrata in vigore dell'art. 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638); che le altre disposizioni richiamate dal giudice a quo risultano denunziate sotto il profilo della mancata previsione di una deroga al generale divieto d'integrazione posto dal citato art. 2, onde il riferimento ad esse e' strumentale rispetto alla censura prospettata, la quale direttamente concerne tale ultima norma; che, pertanto, la questione, anche a prescindere dall'omessa motivazione circa la rilevanza, e' imammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;