ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale degli artt. 2, secondo
 comma, lett. a), e 9, ultimo comma, della legge 12  agosto  1962,  n.
 1338  ("Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione
 dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia  e  i
 superstiti"),  e  dell'art.  10,  quinto  comma, della legge 4 aprile
 1952,  n.  218  ("Riordinamento  delle  pensioni   dell'assicurazione
 obbligatoria  per  l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti"), come
 modificato dall'art. 8 della legge 12 agosto 1962, n. 1338,  promosso
 con  ordinanza  emessa il 16 dicembre 1987 dal Pretore di Messina nel
 procedimento civile vertente  tra  Laurencic  La  Rosa  Margherita  e
 l'I.N.P.S.,  iscritta  al  n.  442  del  registro  ordinanze  1988  e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  41,  prima
 Serie speciale, dell'anno 1988;
    Udito  nella  camera  di consiglio dell'11 gennaio 1989 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto  che  con ordinanza emessa il 16 dicembre 1987 il Pretore
 di Messina ha sollevato,  in  relazione  agli  artt.  3  e  38  della
 Costituzione,  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 2,
 secondo comma, lett. a), della legge 12  agosto  1962,  n.  1338,  in
 combinato  disposto con l'art. 10, quinto comma, della legge 4 aprile
 1952, n. 218, come modificato dall'art. 8 della  legge  n.  1338  del
 1962,  e  con  l'art.  9, ultimo comma, della legge n. 1338 del 1962,
 nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di
 riversibilita'  a  carico  dell'I.N.P.S. per chi sia gia' titolare di
 pensione diretta a  carico  dello  stesso  Istituto,  allorche',  per
 effetto del cumulo, venga superato il trattamento minimo garantito;
      che  secondo  il  giudice  a quo nessuna delle decisioni rese in
 materia dalla Corte costituzionale avrebbe preso  in  esame  in  modo
 specifico  l'ipotesi  considerata con la conseguenza della permanente
 vigenza delle norme impugnate;
    Considerato  che  questa Corte, con sentenza n. 314 del 3 dicembre
 1985, ha  dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  2,
 secondo  comma,  lett.  a),  della legge n. 1338 del 1962 "per quanto
 concerne  tutte  le  sue   residue   applicazioni,   ormai   divenute
 manifestamente    incompatibili    con    il    principio    generale
 d'eguaglianza";
      che,   conseguentemente,   e'   venuta   meno  ogni  preclusione
 all'integrazione al minimo nelle ipotesi,  contemplate  dalla  citata
 norma,  di contitolarita' di piu' pensioni allorche', per effetto del
 cumulo, venga superato il trattamento minimo garantito  (fatto  salvo
 il  limite  temporale  segnato dal 1› ottobre 1983, data d'entrata in
 vigore dell'art. 6 del  decreto-legge  12  settembre  1983,  n.  463,
 convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638);
      che le altre disposizioni richiamate dal giudice a quo risultano
 denunziate sotto il profilo della mancata previsione di una deroga al
 generale  divieto  d'integrazione  posto  dal  citato art. 2, onde il
 riferimento ad esse e' strumentale rispetto alla censura prospettata,
 la quale direttamente concerne tale ultima norma;
      che,  pertanto,  la  questione,  anche a prescindere dall'omessa
 motivazione circa la rilevanza, e' imammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale;