ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sicilia notificato il
 12  settembre  1988,  depositato  in  Cancelleria  il  17   settembre
 successivo  ed  iscritto  al  n.  18  del  registro ricorsi 1988, per
 conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto 1› agosto 1988,
 n.  17816, con il quale il Ministro dell'industria e del commercio ha
 posto  in  liquidazione  coatta  amministrativa   la   Compagnia   di
 assicurazione "Suditalia" ed ha nominato il Commissario liquidatore;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  13  dicembre  1988  il Giudice
 relatore Aldo Corasaniti;
    Uditi  l'avvocato  Giuseppe  Cogliandolo  per la Regione Sicilia e
 l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio
 dei ministri;
                            Ritenuto in fatto
    1.  -  Con  ricorso  notificato il 12 settembre e depositato il 17
 settembre  1988  la  Regione  Sicilia  ha  sollevato   conflitto   di
 attribuzioni  nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri
 avverso il decreto 1 agosto 1988, n. 17816 (pubblicato sulla G.U. del
 6  agosto 1988, n. 184) - con il quale il Ministro dell'industria del
 commercio  e   dell'artigianato   poneva   in   liquidazione   coatta
 amministrativa  la  Compagnia  di  assicurazioni  Suditalia  (S.I.A.)
 s.p.a., con sede in Palermo, nominandone il  commissario  liquidatore
 -,  in  quanto  invasivo  della competenza attribuita ad essa Regione
 dall'art. 20, in relazione  all'art.  17,  lett.  e),  dello  Statuto
 siciliano,  nonche'  dall'art. 4 del d.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182,
 recante le norme di attuazione dello Statuto nella  materia  relativa
 all'industria.
    La   s.p.a.   Suditalia   (S.I.A.),   originariamente   denominata
 "Tuttolomondo Assicurazioni s.p.a.", era stata autorizzata  nel  1982
 dall'Assessore  per  l'industria  della  Sicilia  ad  esercitare, nel
 territorio della Regione, attivita' assicurativa  per  diversi  rami,
 tra cui quello denominato "assicurazione auto".
    Con la sentenza n. 634 del 1988 questa Corte, in sede di conflitto
 di attribuzioni sollevato dal Ministro dell'industria, per delega del
 Presidente  del  Consiglio,  nei  confronti  della  Regione  Sicilia,
 dichiarava spettare allo Stato autorizzare imprese  assicurative  con
 sede  in  Sicilia  ad  esercitare  attivita'  assicurativa  avente ad
 oggetto l'assunzione di rischi  che  possano  verificarsi  fuori  del
 territorio  della  Regione,  restando  esclusa,  in particolare, ogni
 competenza della Regione  in  ordine  all'assicurazione  obbligatoria
 della responsabilita' civile per la circolazione dei veicoli a motore
 e dei natanti, con conseguente annullamento  dell'originario  decreto
 di autorizzazione dell'Assessore regionale all'industria.
    La  s.p.a.  Suditalia successivamente, nel luglio 1988, richiedeva
 al    Ministro    dell'industria    l'autorizzazione    all'esercizio
 dell'attivita'  assicurativa e riassicurativa per l'intero territorio
 nazionale in tutti  i  rami  danni  gia'  autorizzati  dall'autorita'
 regionale, nonche' in ulteriori rami. Con decreto del 1› agosto 1988,
 il Ministro negava l'autorizzazione richiesta e con decreto  di  pari
 data,  recante il n. 17816, pubblicato, come il primo, sulla G.U. del
 6 agosto e costituente l'oggetto della presente  impugnazione,  preso
 atto  che  a seguito della sentenza di questa Corte n. 634 del 1988 e
 del proprio diniego dell'autorizzazione la s.p.a. Suditalia  (S.I.A.)
 ricadeva  tra  le  imprese  che esercitavano l'attivita' assicurativa
 senza essere munite della prescritta autorizzazione, ne decretava  la
 liquidazione  coatta  amministrativa a norma dell'art. 75 della legge
 10 giugno 1978, n. 295.
    Ad  avviso  della  Regione, una volta venuta meno, a seguito della
 sentenza di questa Corte, l'autorizzazione dell'assessore  regionale,
 spettava  ad  essa  Regione, e cioe' all'autorita' amministrativa cui
 risaliva l'atto annullato, di trarne le conseguenze e di  adottare  i
 provvedimenti  amministrativi  previsti  dalla  legge, e quindi anche
 quello emesso dal Ministro, ai sensi dell'art. 75 della legge n.  295
 del   1978,   nei  confronti  delle  imprese  assicurative  prive  di
 autorizzazione, in quanto "ogni attivita' esecutiva e  amministrativa
 concernente  la  disciplina  delle  assicurazioni private nell'ambito
 della  Regione  Siciliana  deve  essere  svolta  dall'amministrazione
 regionale".
    Il  potere  attribuito al Ministro dall'art. 75 della legge n. 295
 del 1978, prosegue la ricorrente, e' stato del  resto  esercitato  in
 passato  dall'assessore  regionale,  in  quanto  compreso  tra quelli
 attribuiti alla Regione dall'art.  20  dello  Statuto,  quando  nelle
 inadempienze   previste   dalla   legge   era   incorsa  una  impresa
 assicuratrice operante in forza di autorizzazione regionale.
    L'accertamento,  operato  con  la  sentenza  n.  636 del 1988, dei
 limiti  che  incontra  l'autorizzazione  regionale  in   materia   di
 assicurazioni   private,   non   fa  infatti  venir  meno  il  potere
 dell'assessore  regionale  di  svolgere  "le  funzioni  esecutive  ed
 amministrative   concernenti   la   disciplina   delle  assicurazioni
 correlativamente alla competenza normativa riconosciuta dall'art.  17
 lett.  e)  dello  Statuto"  e  secondo  l'interpretazione dell'art. 4
 d.P.R. n. 1182 del 1949 fornita dalla Corte.
    L'annullamento   del   decreto   di  autorizzazione  della  s.p.a.
 Suditalia era gia' stato predisposto dalla Regione  a  seguito  della
 pronuncia  della Corte e non era stato adottato in quanto la societa'
 assicuratrice   aveva   richiesto    al    Ministro    dell'industria
 l'autorizzazione ad esercitare l'attivita' assicurativa.
    Osserva  la Regione che spetta all'autorita' che ha emanato l'atto
 annullato  "di  trarre,  anche  in  via  di  autotutela,   tutte   le
 conseguenze   derivanti   dal   provvedimento  di  annullamento".  Di
 conseguenza,  va  affermata  la  competenza   regionale   in   ordine
 all'esercizio  dei  poteri di vigilanza per "disciplinare l'attivita'
 assicurativa  esercitata  da  imprese  che   siano   state   comunque
 autorizzate  dall'autorita'  regionale",  e  va  annullato il decreto
 ministeriale impugnato.
    2.  - Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   dello   Stato,
 concludendo per il rigetto del ricorso.
    Rileva  in primo luogo l'Avvocatura che, nel corso di accertamenti
 ispettivi seguiti  alla  sentenza  della  Corte,  l'Istituto  per  la
 vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e  di interesse collettivo,
 I.S.V.A.P., istituito con la legge 12  agosto  1982,  n.  576,  aveva
 accertato   che   la   s.p.a.   Suditalia,   benche'   sprovvista  di
 autorizzazione, aveva continuato ad esercitare attivita' assicurativa
 dopo  la  pubblicazione  della  sent.  n.  634  del  1988,  "come  in
 precedenza e quindi ad emettere anche  nuove  polizze",  e  ne  aveva
 quindi proposto al Ministro la liquidazione coatta amministrativa.
    Deduce  l'Avvocatura  che  la  competenza  regionale in materia e'
 circoscritta alle imprese assicurative che abbiano la sede in Sicilia
 ed  assumano  i rischi localizzati nel territorio della Regione, come
 accertato con la sentenza n. 634 del 1988; cio' posto, l'annullamento
 non  poteva che riguardare l'intero atto, non avendo rilievo, dinanzi
 alla  Corte,  "un  residuo  di  competenza  regionale  per  i  rischi
 effettivamente localizzati in Sicilia".
    La   discriminazione  fra  attribuzioni  statali  ed  attribuzioni
 regionali,  poi,  non  e'  determinata  dalla  preesistenza   di   un
 intervento  statale  o  regionale,  ma  si  opera secondo il criterio
 indicato dall'art. 4 del d.P.R. n. 1182 del 1949, sicche' spetta allo
 Stato  intervenire  comunque  nei confronti delle imprese che operino
 fuori dei limiti territoriali della Sicilia.
    3. - In prossimita' dell'udienza, la Regione Sicilia ha depositato
 una memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso.
                         Considerato in diritto
    La Regione Sicilia solleva conflitto di attribuzione nei confronti
 dello Stato, in ordine al decreto 1› agosto 1988,  con  il  quale  il
 Ministro  dell'industria  e  del  commercio  ha posto in liquidazione
 coatta amministrativa la Compagnia di  assicurazione  Suditalia,  con
 sede  in  Palermo,  per  avere  svolto  la  detta Compagnia attivita'
 assicurativa senza autorizzazione.
    Secondo  la  Regione ricorrente, il potere esercitato dal Ministro
 rientrerebbe nella competenza spettante ad essa Regione in materia di
 assicurazioni  ai  sensi degli artt. 17, lett. e), e 20 dello Statuto
 di autonomia speciale, nonche' dell'art. 4 delle  relative  norme  di
 attuazione  (d.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182). Al riguardo la Regione
 trae  argomento  dall'asserito  nesso  strumentale  (o  dall'asserito
 parallelismo)   fra  potere  autorizzatorio  e  potere  di  controllo
 successivo  o  sanzionatorio.  Nella  specie,   avendo   la   Regione
 autorizzato  la  Suditalia  ad  esercitare  l'attivita' assicurativa,
 percio'  solo  ad  essa   spetterebbe   adottare   qualsiasi   misura
 sanzionatoria  ipotizzabile  nei confronti della Societa' stessa (ivi
 compresa la liquidazione coatta amministrativa). Non rileverebbe, per
 contro,  che l'autorizzazione sia stata annullata da questa Corte con
 la sentenza n. 634 del 1988 per essere  stata  rilasciata  anche  per
 rischi  suscettivi di verificarsi fuori del territorio della Regione,
 nonche' per rischi inerenti alla responsabilita' civile  obbligatoria
 per  la  circolazione  di  veicoli  e  natanti,  e quindi fuori della
 competenza  regionale,  ne'  che  la  Suditalia  abbia,  sulla   base
 dell'autorizzazione  annullata  e  anche  dopo  l'annullamento  della
 medesima, svolto attivita' assicurativa anche per rischi siffatti.
    L'argomento,  peraltro,  non  e' conducente, giacche' esso finisce
 con il non tener conto affatto del riparto territoriale di competenze
 fra  Stato  e Regione, che e' poi il titolo della esperita vindicatio
 potestatis.
    Intanto,  a voler considerare indipendentemente dal detto riparto,
 e cioe' con riferimento al  solo  Stato,  il  compito  affidato  alla
 Pubblica  Amministrazione  in  materia  di  assicurazioni private, e'
 agevole constatare come il compito stesso, anche se puo' ricondursi a
 un'unica  categoria  genericamente  definibile  come  vigilanza sulle
 dette assicurazioni, si articola in vari poteri, certo  connessi  fra
 loro,  se  globalmente  considerati,  per l'oggetto e il fine, ma non
 strutturati  in  perfetto  parallelismo  nel  senso,  indicato  dalla
 Regione  ricorrente,  che il potere sanzionatorio debba svolgersi nei
 confronti delle imprese  autorizzate  come  natural  complemento  del
 potere  di  autorizzazione. Al contrario, il potere di cui si discute
 e'   attribuito   non   gia'   all'autorita'   che    abbia    emesso
 l'autorizzazione  nei  confronti  dell'impresa  autorizzata  che  sia
 incorsa in qualsiasi infrazione fra quelle  previste  dalla  legge  -
 particolarmente dalla legge 10 giugno 1978, n. 295 - bensi', ai sensi
 dell'art. 75 della detta legge,  al  Ministro  dell'industria  e  del
 commercio  nei  confronti  delle  imprese  che  esercitino  attivita'
 assicurativa  senza  previa  autorizzazione.  Si  tratta,  cioe',  di
 ipotesi che, per la sua stessa configurazione, e' al di fuori di quel
 rapporto continuativo di supremazia e vigilanza, che si instaura  fra
 autorita' ed impresa autorizzata.
    In ogni caso, il riparto di competenze fra Stato e Regione operato
 dalle norme statutarie e' da intendere, come statuito da questa Corte
 con la sentenza n. 634 del 1988 suindicata, nel senso che spetta allo
 Stato ogni intervento autorizzatorio o  sanzionatorio  rispetto  alle
 imprese  la  cui attivita' assicurativa riguardi rischi suscettivi di
 verificarsi  fuori  del  territorio  regionale,  ovvero  in  tema  di
 assicurazione  obbligatoria  della  responsabilita'  civile derivante
 dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (l. 4  dicembre
 1969, n. 990), mentre spetta alla Regione Sicilia ogni analogo potere
 rispetto alle imprese la cui attivita' assicurativa  riguardi  rischi
 (diversi   da  quelli  coperti  dalla  detta  R.C.A.)  suscettivi  di
 verificarsi nell'ambito del territorio regionale.
    Poiche'  e'  incontroverso che, nel caso, fu svolta da parte della
 Suditalia attivita' assicurativa del primo tipo non autorizzata (tale
 deve   ritenersi   quella   svolta   prima   dell'annullamento  della
 autorizzazione e, a maggior  ragione,  quella  svolta  dopo)  non  e'
 dubbio  che  il  potere  esercitato dal Ministro dell'industria e del
 commercio con il decreto impugnato spetti allo Stato.