ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'articolo 17, primo
 comma del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 (Approvazione  del
 testo  unico  delle  leggi  sui  Consigli  provinciali  dell'economia
 corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa),  e
 dell'art.  22,  secondo comma, del regio decreto legge 8 maggio 1924,
 n. 750 (Ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno),
 promosso  con  ordinanza  emessa  il  18  luglio  1987  dal Tribunale
 amministrativo regionale per il  Piemonte  sul  ricorso  proposto  da
 Gheddo Francesco e il Ministero dell'Interno ed altra, iscritta al n.
 229 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1988;
    Visto l'atto di costituzione di Gheddo Francesco nonche' l'atto di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Ritenuto   che   il  Tribunale  amministrativo  regionale  per  il
 Piemonte, con ordinanza 18 luglio 1987 (R.O. n.  229  del  1988),  ha
 sollevato  questione  di  legittimita' costituzionale, in riferimento
 all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 17, primo comma,  del  regio
 decreto 20 settembre 1934, n. 2011 nonche' - ove sia ritenuto vigente
 - dell'art. 22, secondo comma, del regio decreto legge 8 maggio 1924,
 n.  750,  a  norma  dei quali, in seguito al verificarsi di una causa
 d'incompatibilita',  i  componenti  delle  Giunte  delle  Camere   di
 commercio vanno dichiarati decaduti dalla carica;
     che,  secondo  il  giudice  a  quo,  la normativa da essi dettata
 sarebbe ingiustificatamente  deteriore  rispetto  a  quella  prevista
 dalla  legge  23  aprile  1981,  n.  154 per i consiglieri regionali,
 provinciali  e  circoscrizionali,  nonche'  per  i  dipendenti  delle
 UU.SS.LL. ed i professionisti con esse convenzionati;
    Considerato che, il giudice remittente, nel sollevare questione di
 legittimita' costituzionale di entrambe le norme impugnate, ha omesso
 di stabilire quale di esse sia applicabile nel giudizio a quo;
      che,  secondo  la  costante  giurisprudenza  di questa Corte, il
 requisito della rilevanza implica necessariamente  che  la  questione
 abbia  nel  procedimento a quo un'incidenza effettiva e non meramente
 eventuale, cosicche' il giudice remittente  non  puo'  esprimersi  in
 forma  dubitativa  sulla  norma  da  applicare (Corte cost. 21 luglio
 1988, n. 848;
 10  marzo  1988,  n.  281; 14 maggio 1985, n. 146; 27 giugno 1984, n.
 182);
      che, pertanto, la questione appare manifestamente inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, second; comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;