ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 85, 87, comma
 primo, 89 e 140, ultimo comma del Testo Unico 29 gennaio 1958, n. 645
 (Approvazione  del  Testo  Unico  delle leggi sulle imposte dirette),
 promossi con le seguenti ordinanze:
      1)  ordinanza  emessa  il  22  gennaio  1987  della  Commissione
 Tributaria di secondo  grado  di  Roma  sull'appello  proposto  dalla
 Intendenza  di  Finanza  e  Maggio  Nicola,  iscritta  al  n. 273 del
 registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1988;
      2)   ordinanza  emessa  il  25  giugno  1987  dalla  Commissione
 Tributaria di secondo  grado  di  Roma  sull'appello  proposto  dalla
 Intendenza  di  Finanza  e  La Tersa Ulderico, iscritta al n. 274 del
 registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1988;
      3)   ordinanza  emessa  il  18  giugno  1987  dalla  Commissione
 Tributaria di secondo  grado  di  Roma  sull'appello  proposto  dalla
 Intendenza  di  Finanza e Neri Amedeo iscritta al n. 275 del registro
 ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1988;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Ritenuto  che,  con  ordinanze  22  gennaio  1987 (R.O. n. 273 del
 1988), 25 giugno 1987 (R.O. n. 274 del 1988) e 18 giugno  1987  (R.O.
 n.  275 del 1988), la Commissione tributaria di secondo grado di Roma
 ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento
 agli  artt.  3  e  53  della  Costituzione, degli artt. 85, 87, primo
 comma, 89 e 140, ultimo comma del d.P.R. 29  gennaio  1958,  n.  645,
 nella parte in cui non prevedono che, dall'imponibile da assoggettare
 ad  imposta,  riguardo  alle  indennita'  di  buonuscita  corrisposte
 dall'E.N.P.A.S.  ai  dipendenti statali, vada detratta una somma pari
 alla percentuale della indennita' stessa corrispondente  al  rapporto
 esistente  alla data del collocamento a riposo, tra il contributo del
 2,50 per cento posto a carico del pubblico  dipendente  e  l'aliquota
 complessiva  del  contributo  previdenziale  obbligatorio  versato al
 fondo di previdenza dell'E.N.P.A.S.;
    Considerato che l'art. 87, primo comma, del d.P.R. n. 645 del 1958
 (nel testo derivante dalle modifiche apportate dalla legge n. 168 del
 1962)  stabiliva  che,  ai  fini  della sottoposizione all'imposta di
 R.M., le indennita' di anzianita' e di previdenza sono assimilate  al
 reddito di lavoro subordinato;
      che  l'art.  85  del  d.P.R.  n.  645  del  1958  riguardava  la
 classificazione dei redditi ai fini dell'imposta di ricchezza mobile,
 includendo  nella  categoria C/2 i redditi di lavoro subordinato e le
 indennita' connesse;
      che   in   relazione  a  tali  norme  la  questione  appare  non
 adeguatamente motivata sotto il profilo della rilevanza e  della  non
 manifesta infondatezza, tenuto conto che nell'ordinanza di rimessione
 non si  contesta  la  tassabilita'  delle  indennita'  di  buonuscita
 erogate  dall'E.N.P.A.S.  ai dipendenti statali, ma solo le modalita'
 della  tassazione  di  esse  ai   fini   dell'imposta   di   R.M.   e
 complementare, le quali sono regolate dagli artt. 89 e 140 del d.P.R.
 n. 645 del 1958 e non dagli artt. 85 e 87;
      che  gli  artt. 89, ultimo comma e 140, ultimo comma, sono stati
 gia' dichiarati costituzionalmente illegittimi, nella  parte  in  cui
 non  prevedono  che  dall'imponibile  da assoggettare ad imposta vada
 detratta anche una somma pari  alla  percentuale  dell'indennita'  di
 buonuscita   corrispondente  al  rapporto  esistente  alla  data  del
 collocamento a riposo tra il contributo del 2,50 per  cento  posto  a
 carico   del   pubblico   dipendente  e  l'aliquota  complessiva  del
 contributo previdenziale obbligatorio versato al Fondo di  previdenza
 dell'E.N.P.A.S. (cfr. sentenza 19 novembre 1987, n. 400);
    Visti  gli  artt. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;