ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 9 della legge
 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni
 dell'Opera   nazionale   per   la   protezione   della  maternita'  e
 dell'infanzia), come modificato dall'art. 5  della  legge  1›  agosto
 1977,  n. 563 (Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1975,
 n. 698:  "Scioglimento  e  trasferimento  delle  funzioni  dell'Opera
 nazionale  per  la  protezione  della  maternita'  e dell'infanzia"),
 promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 1986 dal T.A.R. del  Lazio
 sui  ricorsi  riuniti  proposti da Ranaldi Anna Maria ed altri contro
 l'I.N.A.D.E.L. ed altro, iscritta al n. 555  del  registro  ordinanze
 1988  e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43,
 prima serie speciale, dell'anno 1988;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
    Ritenuto  che  con  l'ordinanza indicata in epigrafe il T.A.R. del
 Lazio dubita, in riferimento agli artt. 3, 36, 42 e 97  Cost.,  della
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 9, secondo comma, della legge
 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni
 dell'Opera   nazionale   per   la   protezione   della  maternita'  e
 dell'infanzia), nel testo modificato con  l'art.  5  della  legge  1›
 agosto 1977, n. 563;
      che  l'impugnativa  muove  dal presupposto che tale disposizione
 preveda che le indennita' di anzianita' maturate dagli ex  dipendenti
 dell'O.N.M.I., trasferiti alle regioni od allo Stato, per il servizio
 prestato alle dipendenze di tale ente vadano liquidate solo  all'atto
 della   definitiva   cessazione  dal  servizio  presso  gli  enti  di
 destinazione, ma sulla base non  dell'ultima  retribuzione  percepita
 presso  di  questi,  bensi'  di quella corrisposta dall'O.N.M.I. alla
 data del suo scioglimento (31 dicembre 1975);
    Considerato  che,  tale  questione,  gia'  sollevata  nei medesimi
 termini dallo stesso T.A.R. del Lazio  (r.o.  n.  381/88),  e'  stata
 dichiarata  non  fondata,  "nei  sensi di cui in motivazione", con la
 sentenza n. 164 del 1989, "dovendosi intendere la norma impugnata nel
 senso  che  l'indennita'  di  anzianita'  vada  calcolata  sulla base
 dell'ultima retribuzione percepita presso l'ente di destinazione";
      che   pertanto   la   questione   va  dichiarata  manifestamente
 infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;