ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma,
 n. 1, del regio  decreto  9  settembre  1941,  n.  1022  (Ordinamento
 giudiziario  militare);  degli artt. 1, capoverso, e 2, commi primo e
 secondo della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche  all'ordinamento
 giudiziario  militare di pace) e degli artt. 2, 7, 9 e 16 della legge
 13  aprile  1988,  n.   117   (Risarcimento   dei   danni   cagionati
 nell'esercizio  delle  funzioni  giudiziarie e responsabilita' civile
 dei magistrati), promossi con ordinanze emesse il 23 giugno  1988  (2
 ordinanze)  e  il 26 maggio 1988 (2 ordinanze) dal Tribunale militare
 di La Spezia, iscritte rispettivamente ai nn. 726, 758, 777 e 778 del
 registro  ordinanze  1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica nn. 50, 51, prima serie speciale, dell'anno  1988  e  n.1,
 prima serie speciale dell'anno 1989;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice
 relatore Ettore Gallo;
    Ritenuto  che  il  Tribunale  militare  di  La Spezia ha sollevato
 questione di legittimita' costituzionale degli artt.1,  primo  comma,
 n.1,  regio  decreto 9 settembre 1941 n.1022, capoverso, e 2, primo e
 secondo comma, legge 7 maggio 1981 n.180; 2,  7,  9  e  16  legge  13
 aprile 1988 n.117, assumendo la violazione degli artt. 101, 103 e 108
 della Costituzione, per  l'omessa  previsione  di  di  un  organo  di
 autogoverno  della  magistratura  militare  e, in particolare, per la
 mancanza delle garanzie d'indipendenza dei  giudici  non  togati  dal
 potere   esecutivo,  tanto  piu'  grave  in  quanto  la  legge  sulla
 responsabilita' civile dei magistrati  permetterebbe  di  svelare  il
 segreto della camera di consiglio, e cio' anche con possibile lesione
 del principio di imparzialita' di giudizio;
    Considerato  che questa Corte, con sentenza n. 49 del 1989 ha gia'
 risolto  nel  senso  della  non   fondatezza   la   questione   della
 responsabilita'   civile   dei  giudici  non  togati  componenti  dei
 Tribunali militari; che, comunque, con legge 30 dicembre 1988 n.  561
 e' stato istituito il Consiglio della magistratura militare;
      che   pertanto   si   rende   necessario   restituire  gli  atti
 all'autorita'  rimettente  affinche'  valuti,  alla   stregua   della
 normativa   sopravvenuta,   l'attuale   rilevanza   della   questione
 sollevata;