ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, n. 1, del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 (Ordinamento giudiziario militare); degli artt. 1, capoverso, e 2, commi primo e secondo della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace) e degli artt. 2, 7, 9 e 16 della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati), promossi con ordinanze emesse il 23 giugno 1988 (2 ordinanze) e il 26 maggio 1988 (2 ordinanze) dal Tribunale militare di La Spezia, iscritte rispettivamente ai nn. 726, 758, 777 e 778 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 50, 51, prima serie speciale, dell'anno 1988 e n.1, prima serie speciale dell'anno 1989; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo; Ritenuto che il Tribunale militare di La Spezia ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt.1, primo comma, n.1, regio decreto 9 settembre 1941 n.1022, capoverso, e 2, primo e secondo comma, legge 7 maggio 1981 n.180; 2, 7, 9 e 16 legge 13 aprile 1988 n.117, assumendo la violazione degli artt. 101, 103 e 108 della Costituzione, per l'omessa previsione di di un organo di autogoverno della magistratura militare e, in particolare, per la mancanza delle garanzie d'indipendenza dei giudici non togati dal potere esecutivo, tanto piu' grave in quanto la legge sulla responsabilita' civile dei magistrati permetterebbe di svelare il segreto della camera di consiglio, e cio' anche con possibile lesione del principio di imparzialita' di giudizio; Considerato che questa Corte, con sentenza n. 49 del 1989 ha gia' risolto nel senso della non fondatezza la questione della responsabilita' civile dei giudici non togati componenti dei Tribunali militari; che, comunque, con legge 30 dicembre 1988 n. 561 e' stato istituito il Consiglio della magistratura militare; che pertanto si rende necessario restituire gli atti all'autorita' rimettente affinche' valuti, alla stregua della normativa sopravvenuta, l'attuale rilevanza della questione sollevata;