ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 6, primo comma,
 della legge 20  marzo  1980  n.  75  (Proroga  del  termine  previsto
 dall'art.  1  della  legge  6  dicembre  1979,  n.  610 in materia di
 trattamento economico del personale civile e militare dello Stato  in
 servizio  ed  in  quiescenza;  norme  in  materia  di  computo  della
 tredicesima  mensilita'  e  di  riliquidazione   dell'indennita'   di
 buonuscita  e  norme  di  interpretazione e di attuazione dell'art. 6
 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento  degli  assegni
 vitalizi  al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione) e
 dell'art. 44, terzo comma, della  legge  14  dicembre  1973,  n.  829
 (Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda
 autonoma delle Ferrovie dello Stato), promosso con  ordinanza  emessa
 il  31  marzo  1988  dal  Pretore  di Bologna nel procedimento civile
 vertente tra Angelini Leo ed altri e l'O.P.A.F.S., iscritta al n. 648
 del  registro  ordinanze  1988  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1988;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto  che con ordinanza emessa il 31 marzo 1988 dal Pretore di
 Bologna e' stata sollevata questione di  legittimita'  costituzionale
 degli  articoli 6, primo comma, della legge 20 marzo 1980 n. 75 e 44,
 terzo comma, della legge 14 dicembre 1973 n. 829 (per  contrasto  con
 il  primo comma, dell'art. 3 della Costituzione) che, anche a seguito
 dell'entrata in vigore della legge 17 maggio 1985 n. 210,  istitutiva
 dell'ente  Ferrovie  dello  Stato,  devolvono  alla giurisdizione dei
 tribunali amministrativi regionali  e/o  della  Corte  dei  conti  la
 cognizione    delle   controversie   relative   alla   riliquidazione
 dell'indennita' di buonuscita  erogata  dall'Opera  di  previdenza  a
 favore del personale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
 - O.P.A.F.S.;
      che  e'  stato  depositato atto di intervento del Presidente del
 Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
 generale  dello Stato, ivi concludendosi per l'inammissibilita' della
 questione.
    Considerato  che  la  prospettata questione, come rilevato appunto
 dall'Avvocatura generale  dello  Stato,  si  appalesa  manifestamente
 inammissibile  poiche'  in  maniera  del  tutto  generica  si risolve
 sostanzialmente  "nella  ricerca  -  tra  le  piu'  norme   giudicate
 compresenti (e di segno opposto) - della disposizione applicabile nel
 giudizio principale".
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.