ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), in relazione al combinato disposto degli artt. 9, ultimo comma, e 12, quarto comma, dello stesso d.P.R., promosso con ordinanza emessa il 25 maggio 1988 dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Mantova sul ricorso proposto dall'Ufficio Imposte Dirette di Bozzolo contro la s.n.c. Edildap, iscritta al n. 626 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello; Ritenuto che nel corso di un giudizio avente ad oggetto l'irrogazione della sanzione prevista per la tardiva presentazione delle dichiarazioni del sostituto d'imposta, la Commissione tributaria di secondo grado di Mantova con ordinanza emessa il 25 maggio 1988 (r.o. n. 626 del 1988), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) in riferimento all'art. 3 della Costituzione; che la disposizione denunciata viene censurata - in relazione a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 9, ultimo comma e 12, quarto comma, dello stesso decreto delegato - sotto due distinti profili, e precisamente; a) nella parte in cui, assimilando, nel trattamento sanzionatorio, l'ipotesi di omessa dichiarazione a quella della dichiarazione presentata ad ufficio incompetente e pervenuta al competente con ritardo superiore al mese, disciplina in identico modo situazioni soggettivamente ed oggettivamente diverse; b) nella parte in cui assoggettando a medesimo trattamento sanzionatorio l'omessa dichiarazione e la dichiarazione presentata ad ufficio incompetente, ma pervenuta al competente con ritardo superiore al mese, non distingue in relazione all'ipotesi del sostituto che abbia effettivamente o meno versato l'imposta, cosi' creando un'ingiustificata disparita' di trattamento rispetto agli altri contribuenti, per i quali, il precedente art. 46 pone, invece, una distinzione fra chi abbia provveduto o meno al pagamento dell'imposta; che e' intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o quanto meno infondata; Considerato che, per quanto attiene al primo dei lamentati profili di illegittimita' costituzionale, questa Corte ha gia' avuto modo di rilevare (sentenza n. 82 del 1989) che la questione, in tal modo prospettata, e' inammissibile in quanto, dovendosi escludere la possibilita' di un'equiparazione tra situazioni obiettivamente diverse, quali la presentazione ad ufficio competente e la presentazione ad ufficio incompetente, con essa si tende ad ottenere una pronuncia correttiva "che coinvolge una gamma di scelte che solo il legislatore puo' compiere"; che per quanto concerne l'altro aspetto di asserita illegittimita', indicato nell'ordinanza di rimessione, la relativa questione e' stata gia' sostanzialmente affrontata e risolta con dichiarazione di manifesta infondatezza (ordinanza n. 490 del 1987); che tale pronuncia va ribadita nonostante l'affermazione contenuta nella recente sentenza n. 82 del 1989, secondo la quale un'operazione correttiva dell'impugnato art. 47 sarebbe possibile in presenza dell'indicazione di un termine comparativo e in un contesto di completa assimilazione tra le fattispecie normative poste a raffronto; che in tal senso non e' difatti possibile considerare come un valido tertium comparationis quello che il giudice a quo individua nell'art. 46 (che sanziona l'omissione della dichiarazione in misura piu' lieve qualora non sia piu' dovuta alcuna imposta) in quanto, come questa Corte ha gia' affermato, fin dalla sentenza n. 128 del 1986, la dichiarazione del sostituto di imposta ha un significato diverso da quello insito nella dichiarazione del contribuente, e la sua omissione non integra una mera violazione formale, ma bensi' sostanziale, poiche' impedisce agli uffici di apprendere le fonti di reddito di cui gode il sostituto; che cio' nondimeno, anche in questa occasione, appare opportuno ribadire l'invito gia' rivolto al legislatore nella sentenza n. 83 del 1989, affinche', in sede di revisione del sistema tributario, voglia attuare una migliore graduazione delle sanzioni in relazione alla gravita' delle violazioni, cosi' pervenendo ad una disciplina piu' consona ad un corretto rapporto tra cittadini e fisco; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;