ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 47 del d.P.R.
 29  settembre  1973,  n.  600  (Disposizioni  comuni  in  materia  di
 accertamento  delle  imposte  sui redditi), in relazione al combinato
 disposto degli artt. 9, ultimo  comma,  e  12,  quarto  comma,  dello
 stesso  d.P.R., promosso con ordinanza emessa il 25 maggio 1988 dalla
 Commissione Tributaria  di  secondo  grado  di  Mantova  sul  ricorso
 proposto  dall'Ufficio  Imposte  Dirette  di Bozzolo contro la s.n.c.
 Edildap, iscritta al n. 626 del registro ordinanze 1988 e  pubblicata
 nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  46,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1988;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto   che   nel  corso  di  un  giudizio  avente  ad  oggetto
 l'irrogazione della sanzione prevista per  la  tardiva  presentazione
 delle   dichiarazioni   del   sostituto   d'imposta,  la  Commissione
 tributaria di secondo grado di Mantova con  ordinanza  emessa  il  25
 maggio  1988  (r.o.  n.  626  del  1988),  ha  sollevato questione di
 legittimita' costituzionale dell'art.  47  del  d.P.R.  29  settembre
 1973,  n.  600 (Disposizioni in materia di accertamento delle imposte
 sui redditi) in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
      che  la disposizione denunciata viene censurata - in relazione a
 quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 9, ultimo comma  e
 12,  quarto comma, dello stesso decreto delegato - sotto due distinti
 profili, e precisamente;
        a)   nella   parte   in   cui,  assimilando,  nel  trattamento
 sanzionatorio, l'ipotesi  di  omessa  dichiarazione  a  quella  della
 dichiarazione  presentata  ad  ufficio  incompetente  e  pervenuta al
 competente con ritardo superiore al mese, disciplina in identico modo
 situazioni soggettivamente ed oggettivamente diverse;
        b)  nella  parte  in  cui assoggettando a medesimo trattamento
 sanzionatorio l'omessa dichiarazione e la dichiarazione presentata ad
 ufficio   incompetente,   ma  pervenuta  al  competente  con  ritardo
 superiore  al  mese,  non  distingue  in  relazione  all'ipotesi  del
 sostituto  che  abbia  effettivamente o meno versato l'imposta, cosi'
 creando un'ingiustificata disparita'  di  trattamento  rispetto  agli
 altri  contribuenti, per i quali, il precedente art. 46 pone, invece,
 una  distinzione  fra  chi  abbia  provveduto  o  meno  al  pagamento
 dell'imposta;
      che  e'  intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato chiedendo
 che  la  questione  venga  dichiarata  inammissibile  o  quanto  meno
 infondata;
    Considerato che, per quanto attiene al primo dei lamentati profili
 di illegittimita' costituzionale, questa Corte ha gia' avuto modo  di
 rilevare  (sentenza  n.  82  del  1989) che la questione, in tal modo
 prospettata, e'  inammissibile  in  quanto,  dovendosi  escludere  la
 possibilita'   di   un'equiparazione  tra  situazioni  obiettivamente
 diverse,  quali  la  presentazione  ad  ufficio   competente   e   la
 presentazione  ad ufficio incompetente, con essa si tende ad ottenere
 una pronuncia correttiva "che coinvolge una gamma di scelte che  solo
 il legislatore puo' compiere";
      che   per   quanto   concerne   l'altro   aspetto   di  asserita
 illegittimita', indicato nell'ordinanza di  rimessione,  la  relativa
 questione  e'  stata  gia'  sostanzialmente  affrontata e risolta con
 dichiarazione di manifesta infondatezza (ordinanza n. 490 del 1987);
      che   tale   pronuncia  va  ribadita  nonostante  l'affermazione
 contenuta nella recente sentenza n. 82 del  1989,  secondo  la  quale
 un'operazione  correttiva dell'impugnato art. 47 sarebbe possibile in
 presenza dell'indicazione di un termine comparativo e in un  contesto
 di  completa  assimilazione  tra  le  fattispecie  normative  poste a
 raffronto;
      che  in  tal  senso non e' difatti possibile considerare come un
 valido tertium comparationis quello che il giudice  a  quo  individua
 nell'art.  46 (che sanziona l'omissione della dichiarazione in misura
 piu' lieve qualora non sia piu' dovuta  alcuna  imposta)  in  quanto,
 come  questa  Corte  ha gia' affermato, fin dalla sentenza n. 128 del
 1986, la dichiarazione del sostituto di  imposta  ha  un  significato
 diverso  da  quello insito nella dichiarazione del contribuente, e la
 sua omissione non integra una  mera  violazione  formale,  ma  bensi'
 sostanziale,  poiche' impedisce agli uffici di apprendere le fonti di
 reddito di cui gode il sostituto;
      che  cio' nondimeno, anche in questa occasione, appare opportuno
 ribadire l'invito gia' rivolto al legislatore nella  sentenza  n.  83
 del  1989,  affinche',  in  sede di revisione del sistema tributario,
 voglia attuare una migliore graduazione delle sanzioni  in  relazione
 alla  gravita'  delle  violazioni, cosi' pervenendo ad una disciplina
 piu' consona ad un corretto rapporto tra cittadini e fisco;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;