ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 29, ultimo
 comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 (Approvazione  del
 testo  di  legge  sul  gratuito  patrocinio),  promosso con ordinanza
 emessa il 19 luglio 1988 dal Pretore di Palestrina  nel  procedimento
 penale  a  carico  di  Carli  Walter, iscritta al n. 712 del registro
 ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1988;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  dell'8  marzo 1989 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto che il Pretore di Palestrina, con ordinanza del 19 luglio
 1988, ha sollevato, in  riferimento  agli  artt.  2,  3  e  24  della
 Costituzione   ed   all'art.   6,  paragrafo  3›,  lettera  c)  della
 Convenzione europea dei diritti dell'uomo,  ratificata  con  legge  4
 agosto  1955,  n. 848, questione di legittimita' dell'art. 29, ultimo
 comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, "nella  parte  in
 cui  non  consente  all'imputato  ammesso  al  gratuito patrocinio la
 facolta' di scelta del proprio difensore nel processo penale";
      e  che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
 dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato,  chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, in
 subordine, non fondata;
    Considerato   che,  come  risulta  dall'ordinanza  di  rimessione,
 l'imputato nel giudizio a quo, "pur reso  edotto  dal  Pretore  della
 sussistenza  della  commissione  per il gratuito patrocinio presso il
 Tribunale di  Roma,  non  ha  presentato  domanda  di  ammissione  al
 gratuito  patrocinio  ed ha rinunciato alla nomina di un difensore di
 fiducia, rimettendo al Pretore la nomina di un difensore d'ufficio";
      che  la  norma  sospettata  di  incostituzionalita'  presuppone,
 invece, che l'imputato, a seguito di apposita istanza e sulla base di
 idonea documentazione, sia stato "ammesso al gratuito patrocinio";
      che,   pertanto,   allo  stato  degli  atti,  nella  fattispecie
 sottoposta al suo esame, il giudice  a  quo  non  e'  tenuto  a  fare
 applicazione della norma denunciata, cosicche' la questione proposta,
 profilandosi come meramente  eventuale,  risulta  priva  di  concreta
 rilevanza e, quindi, manifestamente inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9 delle norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale;