ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 29, ultimo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 (Approvazione del testo di legge sul gratuito patrocinio), promosso con ordinanza emessa il 19 luglio 1988 dal Pretore di Palestrina nel procedimento penale a carico di Carli Walter, iscritta al n. 712 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Giovanni Conso; Ritenuto che il Pretore di Palestrina, con ordinanza del 19 luglio 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione ed all'art. 6, paragrafo 3, lettera c) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, questione di legittimita' dell'art. 29, ultimo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, "nella parte in cui non consente all'imputato ammesso al gratuito patrocinio la facolta' di scelta del proprio difensore nel processo penale"; e che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, in subordine, non fondata; Considerato che, come risulta dall'ordinanza di rimessione, l'imputato nel giudizio a quo, "pur reso edotto dal Pretore della sussistenza della commissione per il gratuito patrocinio presso il Tribunale di Roma, non ha presentato domanda di ammissione al gratuito patrocinio ed ha rinunciato alla nomina di un difensore di fiducia, rimettendo al Pretore la nomina di un difensore d'ufficio"; che la norma sospettata di incostituzionalita' presuppone, invece, che l'imputato, a seguito di apposita istanza e sulla base di idonea documentazione, sia stato "ammesso al gratuito patrocinio"; che, pertanto, allo stato degli atti, nella fattispecie sottoposta al suo esame, il giudice a quo non e' tenuto a fare applicazione della norma denunciata, cosicche' la questione proposta, profilandosi come meramente eventuale, risulta priva di concreta rilevanza e, quindi, manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;