ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge 5 agosto 1988, n. 330 (Nuova disciplina dei provvedimenti restrittivi della liberta' personale nel processo penale), promosso con ordinanza emessa il 12 settembre 1988 dal Giudice istruttore del Tribunale di Cagliari nel procedimento penale a carico di Pistis Raffaele, iscritta al n. 713 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1988. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Giovanni Conso; Ritenuto che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, dopo aver convalidato l'arresto di Pistis Raffaele, invece di richiedere al giudice istruttore la "conferma" prevista dall'art. 246, quarto comma, del codice di procedura penale, gli ha trasmesso gli atti domandandogli di sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art.7 della legge 5 agosto 1988, n. 330; che il Giudice istruttore del Tribunale di Cagliari, accogliendo la domanda del pubblico ministero, ha, con ordinanza del 12 settembre 1988, sollevato, in riferimento agli artt.13, primo e secondo comma, 102, primo comma, 107, terzo comma, e 113 della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 246, quarto comma, del codice di procedura penale, nel testo sostituito dall'art.7 della legge 5 agosto 1988, n. 330, "nella parte in cui prevede che il giudice istruttore confermi la convalida dell'arresto"; che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, comunque, non fondata; Considerato che la questione e' stata proposta senza che il giudice istruttore fosse stato investito, ai sensi dell'art. 7 della legge 5 dicembre 1988, n. 330, della cognizione in ordine alla "conferma" del provvedimento di convalida adottato dal pubblico ministero, il quale si era, anzi, riservato "di esprimere (ai sensi dell'art. 262 c.p.p.) il proprio parere", e senza, che, quindi, il detto giudice fosse stato chiamato ad applicare la norma di cui si contesta la legittimita'; che, pertanto, la questione risulta proposta in via meramente astratta ed ipotetica (v. sentenze n. 115 del 1983, n. 300 del 1983, n. 146 del 1985, n. 117 del 1987); Visti gli artt.26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;