ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge 5
 agosto 1988, n. 330 (Nuova disciplina dei  provvedimenti  restrittivi
 della liberta' personale nel processo penale), promosso con ordinanza
 emessa il 12 settembre 1988 dal Giudice istruttore del  Tribunale  di
 Cagliari  nel  procedimento  penale  a  carico  di  Pistis  Raffaele,
 iscritta al n. 713 del registro ordinanze  1988  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  49, prima serie speciale,
 dell'anno 1988.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  dell'8  marzo 1989 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che  il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
 di Cagliari, dopo aver  convalidato  l'arresto  di  Pistis  Raffaele,
 invece  di  richiedere  al  giudice istruttore la "conferma" prevista
 dall'art. 246, quarto comma, del codice di procedura penale,  gli  ha
 trasmesso   gli   atti   domandandogli   di  sollevare  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art.7 della legge 5 agosto 1988,  n.
 330;
      che il Giudice istruttore del Tribunale di Cagliari, accogliendo
 la domanda del pubblico ministero, ha, con ordinanza del 12 settembre
 1988,  sollevato, in riferimento agli artt.13, primo e secondo comma,
 102, primo  comma,  107,  terzo  comma,  e  113  della  Costituzione,
 questione  di legittimita' dell'art. 246, quarto comma, del codice di
 procedura penale, nel  testo  sostituito  dall'art.7  della  legge  5
 agosto  1988,  n.  330,  "nella  parte  in cui prevede che il giudice
 istruttore confermi la convalida dell'arresto";
      che  nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato,  chiedendo  che  la  questione sia dichiarata inammissibile e,
 comunque, non fondata;
    Considerato  che  la  questione  e'  stata  proposta  senza che il
 giudice istruttore fosse stato investito, ai sensi dell'art. 7  della
 legge  5  dicembre  1988,  n.  330,  della  cognizione in ordine alla
 "conferma" del  provvedimento  di  convalida  adottato  dal  pubblico
 ministero,  il  quale si era, anzi, riservato "di esprimere (ai sensi
 dell'art. 262 c.p.p.) il proprio parere", e senza,  che,  quindi,  il
 detto  giudice  fosse  stato chiamato ad applicare la norma di cui si
 contesta la legittimita';
      che,  pertanto,  la  questione risulta proposta in via meramente
 astratta ed ipotetica (v. sentenze n. 115 del 1983, n. 300 del  1983,
 n. 146 del 1985, n. 117 del 1987);
    Visti  gli  artt.26,  secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;