ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 170 codice
 penale militare di pace,  in  relazione  all'art.  169  dello  stesso
 codice, promosso con ordinanza emessa il 4 ottobre 1988 dal Tribunale
 militare di  Padova  nel  procedimento  penale  a  carico  di  Meloni
 Giovanni, iscritta al n. 810 del registro ordinanze 1988 e pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale,
 dell'anno 1989.
    Udito  nella  camera  di  consiglio  dell'8  marzo 1989 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che il Tribunale militare di Padova, con ordinanza del 4
 ottobre 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e  52,
 terzo  comma, della Costituzione, questione di legittimita' dell'art.
 170 del codice penale militare di pace,  in  relazione  all'art.  169
 dello  stesso  codice,  in  quanto  "penalizza  la  distruzione ed il
 deterioramento  colposo  di  qualsiasi   cosa   mobile   appartenente
 all'amministrazione militare";
    Considerato  che le soluzioni indicate dal giudice a quo, oltre ad
 apparire   non   univoche   -   si   censurano,   infatti,   ora   la
 "penalizzazione"  del danneggiamento di "ogni cosa, dalla piu' comune
 (la penna biro della fureria ed il  bicchiere  del  refettorio)  alla
 piu'  specializzata  (il carro armato ) e sofisticata (il computer)",
 ora la indiscriminata rilevanza  penale  del  danneggiamento  colposo
 sotto il profilo soggettivo, lamentandosi che "dalla nozione di colpa
 non sia esclusa l'imperizia, nella specie contestata all'imputato"  -
 risultano   comunque   tali   da  richiedere  l'esercizio  di  poteri
 discrezionali di esclusiva competenza del legislatore (v. sentenza n.
 280 del 1987);
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;