ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 170 codice penale militare di pace, in relazione all'art. 169 dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 4 ottobre 1988 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Meloni Giovanni, iscritta al n. 810 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1989. Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Giovanni Conso; Ritenuto che il Tribunale militare di Padova, con ordinanza del 4 ottobre 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 52, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 170 del codice penale militare di pace, in relazione all'art. 169 dello stesso codice, in quanto "penalizza la distruzione ed il deterioramento colposo di qualsiasi cosa mobile appartenente all'amministrazione militare"; Considerato che le soluzioni indicate dal giudice a quo, oltre ad apparire non univoche - si censurano, infatti, ora la "penalizzazione" del danneggiamento di "ogni cosa, dalla piu' comune (la penna biro della fureria ed il bicchiere del refettorio) alla piu' specializzata (il carro armato ) e sofisticata (il computer)", ora la indiscriminata rilevanza penale del danneggiamento colposo sotto il profilo soggettivo, lamentandosi che "dalla nozione di colpa non sia esclusa l'imperizia, nella specie contestata all'imputato" - risultano comunque tali da richiedere l'esercizio di poteri discrezionali di esclusiva competenza del legislatore (v. sentenza n. 280 del 1987); Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;