ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 77 della legge
 24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al  sistema   penale),   in
 riferimento  all'art.  53  della stessa legge, promosso con ordinanza
 emessa il 12 ottobre 1988 dal Pretore di Napoli
 nei  procedimenti  penali  riuniti  a  carico  di Buonaiuto Vincenzo,
 iscritta al n. 787 del registro ordinanze  1988  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  2,  prima serie speciale,
 dell'anno 1989;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  dell'8  marzo 1989 il Giudice
 relatore Ettore Gallo;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di  Napoli, con ordinanza emessa il 12
 ottobre  1988,  ha  sollevato,  in  riferimento  all'art.   3   della
 Costituzione,  questione di legittimita' costituzionale del combinato
 disposto degli artt. 53 e 77 della legge 24  novembre  1981,  n.  689
 (Modifiche   al   sistema  penale),  nella  parte  in  cui  escludono
 l'applicazione delle sanzioni sostitutive per i reati puniti con pena
 detentiva congiunta a pecuniaria;
    Considerato  che  il  pretore ha omesso ogni esposizione dei fatti
 oggetto del procedimento pendente innanzi a lui;
      che, comunque, questa Corte, sin dalla sentenza n. 350 del 1985,
 ha gia' dichiarato inammissibile identica questione;