ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in riferimento all'art. 53 della stessa legge, promosso con ordinanza emessa il 12 ottobre 1988 dal Pretore di Napoli nei procedimenti penali riuniti a carico di Buonaiuto Vincenzo, iscritta al n. 787 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1989; Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo; Ritenuto che il Pretore di Napoli, con ordinanza emessa il 12 ottobre 1988, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 53 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui escludono l'applicazione delle sanzioni sostitutive per i reati puniti con pena detentiva congiunta a pecuniaria; Considerato che il pretore ha omesso ogni esposizione dei fatti oggetto del procedimento pendente innanzi a lui; che, comunque, questa Corte, sin dalla sentenza n. 350 del 1985, ha gia' dichiarato inammissibile identica questione;