ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  12, primo
 comma, del decreto-legge  10  luglio  1982,  n.  429  (Norme  per  la
 repressione  della  evasione  in materia di imposte sui redditi e sul
 valore aggiunto e per agevolare  la  definizione  delle  pendenze  in
 materia tributaria), convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516 con
 modificazioni, promosso con ordinanza emessa il 26 marzo  1987  dalla
 Commissione tributaria di primo grado di Brescia sul ricorso proposto
 dalla S.p.a. Distilleria  Franciacorta  contro  l'Ufficio  II.DD.  di
 Brescia  iscritta  al n. 817 del registro ordinanze 1988 e pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale,
 dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  dell'8  marzo 1989 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto  che  con ordinanza emessa il 26 marzo 1987 (pervenuta il
 16 dicembre 1988) dalla Commissione  tributaria  di  primo  grado  di
 Brescia  e'  stata sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 53
 della   Costituzione,   questione   incidentale    di    legittimita'
 costituzionale dell'art. 12, primo comma, del decreto-legge 10 luglio
 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in  materia  di
 imposte  sui  redditi  e  sul  valore  aggiunto  e  per  agevolare la
 definizione delle pendenze in materia  tributaria)  convertito  nella
 legge  7  agosto  1982, n. 516, con modificazioni, nella parte in cui
 vieta,  in  deroga  all'art.  3  del  c.p.p.,  la   sospensione   del
 procedimento  tributario  in  pendenza  di  un giudizio penale la cui
 decisione potrebbe influire sulla vertenza in atto;
      che  e'  intervenuta  l'Avvocatura  generale  dello Stato per il
 Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per  la  manifesta
 infondatezza della questione;
    Considerato che la medesima questione e' gia' stata dichiarata non
 fondata da questa Corte con la sentenza n. 349 del  1987  (confermata
 dalle  ordinanze  n.  988  e  n. 432 del 1988), senza che siano stati
 dedotti profili e argomenti diversi da quelli gia' presi in esame,  o
 comunque  tali  da  indurre  questa  Corte a modificare il precedente
 orientamento.
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
 e 9, delle  norme  integrative  per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale.