ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 12, primo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516 con modificazioni, promosso con ordinanza emessa il 26 marzo 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Brescia sul ricorso proposto dalla S.p.a. Distilleria Franciacorta contro l'Ufficio II.DD. di Brescia iscritta al n. 817 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Ritenuto che con ordinanza emessa il 26 marzo 1987 (pervenuta il 16 dicembre 1988) dalla Commissione tributaria di primo grado di Brescia e' stata sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 53 della Costituzione, questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 12, primo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, con modificazioni, nella parte in cui vieta, in deroga all'art. 3 del c.p.p., la sospensione del procedimento tributario in pendenza di un giudizio penale la cui decisione potrebbe influire sulla vertenza in atto; che e' intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato per il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per la manifesta infondatezza della questione; Considerato che la medesima questione e' gia' stata dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 349 del 1987 (confermata dalle ordinanze n. 988 e n. 432 del 1988), senza che siano stati dedotti profili e argomenti diversi da quelli gia' presi in esame, o comunque tali da indurre questa Corte a modificare il precedente orientamento. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.