ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 20 febbraio 1958, n. 93 (Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive), promosso con ordinanza emessa il 5 aprile 1985 dal Tribunale di Enna nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.I.L. e Villareale Baldassarre, iscritta al n. 719 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visti gli atti di costituzione dell'I.N.A.I.L. e di Villareale Baldassarre; Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Ugo Spagnoli; Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Enna dubita, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., della legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma secondo, della legge 20 febbraio 1958, n. 93 - recante la disciplina dell'"Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive" - nella parte in cui, in caso di malattie o lesioni causate ai medici dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, richiede, ai fini della corresponsione della rendita, un grado minimo di inabilita' permanente superiore al 20%, anziche' al 10%; Considerato che tale disposizione e' gia' stata, nella suddetta parte, dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 246 del 1986; che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;