ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge
 20 febbraio 1958, n. 93 (Assicurazione obbligatoria dei medici contro
 le  malattie  e  le  lesioni  causate dall'azione dei raggi X e delle
 sostanze radioattive), promosso con ordinanza emessa il 5 aprile 1985
 dal   Tribunale   di   Enna  nel  procedimento  civile  vertente  tra
 l'I.N.A.I.L.  e  Villareale  Baldassarre,  iscritta  al  n.  719  del
 registro  ordinanze  1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1988;
    Visti  gli  atti  di  costituzione dell'I.N.A.I.L. e di Villareale
 Baldassarre;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  dell'8  marzo 1989 il Giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
    Ritenuto  che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di
 Enna  dubita,  in  riferimento  agli  artt.  3  e  38  Cost.,   della
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 2, comma secondo, della legge
 20 febbraio 1958, n. 93 - recante la  disciplina  dell'"Assicurazione
 obbligatoria   dei  medici  contro  le  malattie  e  lesioni  causate
 dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive" -  nella  parte
 in  cui,  in caso di malattie o lesioni causate ai medici dall'azione
 dei raggi X e delle sostanze radioattive,  richiede,  ai  fini  della
 corresponsione   della   rendita,   un  grado  minimo  di  inabilita'
 permanente superiore al 20%, anziche' al 10%;
    Considerato  che  tale  disposizione e' gia' stata, nella suddetta
 parte, dichiarata costituzionalmente illegittima con la  sentenza  n.
 246 del 1986;
      che   pertanto   la   questione   va  dichiarata  manifestamente
 inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;