ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 54 del regio
 decreto 16 marzo 1942, n.  267  (legge  fallimentare),  promosso  con
 ordinanza  emessa  il  5  luglio  1988  dal  Tribunale  di Torino nel
 procedimento civile vertente tra l'Esattoria Comunale di Torino e  la
 S.p.A. C.L.M. Sud ed altro, iscritta al n. 720 del registro ordinanze
 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, 1a
 serie speciale dell'anno 1988;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice
 relatore Aldo Corasaniti;
    Ritenuto che nel giudizio di insinuazione tardiva al passivo della
 C.L.M.  Sud  S.p.a.  in   amministrazione   straordinaria,   promosso
 dall'Esattoria  Comunale  di  Torino,  il Tribunale di tale citta' ha
 sollevato, con ordinanza emessa il 5 luglio 1988 (R.O. n.  720/1988),
 questione  di  legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3
 della Costituzione, dell'art. 54, ultimo comma, del regio decreto  16
 marzo  1942,  n. 267 (legge fallimentare), nella parte in cui esclude
 l'estensione della prelazione agli interessi  sui  crediti  assistiti
 dal  privilegio,  quali  sono  i  crediti  tributari,  maturati  dopo
 l'apertura della procedura concorsuale (nella specie: amministrazione
 straordinaria);
      che  l'ordinanza  in esame richiama la sentenza n. 300 del 1986,
 sollecitando l'estensione del principio in essa affermato;
      che non e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
 ne' vi e' stata costituzione delle parti;
    Considerato  che,  come  gia' questa Corte ha piu' volte affermato
 (cfr. sentenza n. 204 ed ordinanza  n.  226  del  1989)  l'estensione
 della  prelazione agli interessi e' stata sancita, con la sentenza n.
 300 del 1986, esclusivamente ad integrazione della  peculiare  tutela
 dei  crediti  di  lavoro  subordinato,  che  trova  il suo fondamento
 nell'art. 36 della Costituzione;
      che,  nella  specie,  vengono invece in considerazione interessi
 che accedono ad un credito tributario, sicche' non e'  conferente  il
 richiamo ai principi affermati dalla citata sentenza n. 300 del 1986;
      che,   pertanto,   la  questione  va  dichiarata  manifestamente
 infondata;
    Visti  gli  artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;