ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 54 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), promosso con ordinanza emessa il 5 luglio 1988 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra l'Esattoria Comunale di Torino e la S.p.A. C.L.M. Sud ed altro, iscritta al n. 720 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, 1a serie speciale dell'anno 1988; Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice relatore Aldo Corasaniti; Ritenuto che nel giudizio di insinuazione tardiva al passivo della C.L.M. Sud S.p.a. in amministrazione straordinaria, promosso dall'Esattoria Comunale di Torino, il Tribunale di tale citta' ha sollevato, con ordinanza emessa il 5 luglio 1988 (R.O. n. 720/1988), questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 54, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), nella parte in cui esclude l'estensione della prelazione agli interessi sui crediti assistiti dal privilegio, quali sono i crediti tributari, maturati dopo l'apertura della procedura concorsuale (nella specie: amministrazione straordinaria); che l'ordinanza in esame richiama la sentenza n. 300 del 1986, sollecitando l'estensione del principio in essa affermato; che non e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, ne' vi e' stata costituzione delle parti; Considerato che, come gia' questa Corte ha piu' volte affermato (cfr. sentenza n. 204 ed ordinanza n. 226 del 1989) l'estensione della prelazione agli interessi e' stata sancita, con la sentenza n. 300 del 1986, esclusivamente ad integrazione della peculiare tutela dei crediti di lavoro subordinato, che trova il suo fondamento nell'art. 36 della Costituzione; che, nella specie, vengono invece in considerazione interessi che accedono ad un credito tributario, sicche' non e' conferente il richiamo ai principi affermati dalla citata sentenza n. 300 del 1986; che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;