ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4, terzo comma,
 del d.P.R. 29  settembre  1973,  n.  599  (Istituzione  e  disciplina
 dell'imposta locale sui redditi), in relazione all'art. 4 della legge
 delega 9 ottobre 1971 n. 825 e dell'art. 2 del  d.P.R.  27  settembre
 1979  n.  506  (Disposizioni integrative e correttive dei decreti del
 Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600  e  n.  602,
 concernenti   l'accertamento  e  la  riscossione  delle  imposte  sui
 redditi), in relazione all'art. 10, punto 6,  della  legge  delega  9
 ottobre  1971  n.  825,  promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre
 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano su ricorso
 proposto  dalla  UNIDAL  S.p.a.  in  liquidazione  contro  il secondo
 Ufficio imposte dirette di Milano, iscritta al n.  674  del  registro
 ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1988;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  dell'8  marzo 1989 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto   che  con  ordinanza  emessa  il  15  dicembre  1987  la
 Commissione tributaria di primo grado di Milano, su ricorso  proposto
 da  UNIDAL S.p.a. in liquidazione contro l'Ufficio imposte dirette di
 Milano, ha sollevato questioni  di  legittimita'  costituzionale,  in
 riferimento  agli  artt.  76 e 77 della Costituzione, dell'art. 4 del
 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599, in relazione all'art. 4 della  legge
 delega  9  ottobre  1971  n.  825, nella parte in cui e' in ogni caso
 esclusa  la  deduzione  dal  reddito  d'impresa  delle   perdite   di
 precedenti esercizi, nonche' dell'art. 2 del d.P.R. 27 settembre 1979
 n. 506, in relazione all'art. 10, punto 6, della  medesima  legge  n.
 825 e ai criteri direttivi ivi enunciati;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
 chiedendo che venga dichiarata la manifesta infondatezza;
    Considerato  che  analoghe  questioni  sono  state gia' dichiarate
 manifestamente infondate da questa Corte con ordinanze n. 54 e n. 515
 del 1988, in cui si e' osservato come l'art. 4, punto 2, della citata
 legge delega  n.  825  del  1971,  prevedendo  "l'applicazione  della
 imposta  (I.LO.R)  al  reddito  complessivo netto determinato ai fini
 dell'I.R.PE.G", non impone  affatto  di  tener  conto  delle  perdite
 derivate  dagli esercizi precedenti; e che, d'altra parte, la censura
 all'art. 2 del d.P.R. n. 506 del 1979 "si  infrange  a  fronte  delle
 disposizioni concernenti ora il sistema dell'autoliquidazione";
      che  non risultano dedotti profili o argomenti diversi da quelli
 gia' presi in esame, o  comunque  tali  da  indurre  questa  Corte  a
 modificare il precedente orientamento;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo  comma,  delle  norme  intregrative  per  i  giudizi
 davanti alla Corte costituzionale;