ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi), in relazione all'art. 4 della legge delega 9 ottobre 1971 n. 825 e dell'art. 2 del d.P.R. 27 settembre 1979 n. 506 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602, concernenti l'accertamento e la riscossione delle imposte sui redditi), in relazione all'art. 10, punto 6, della legge delega 9 ottobre 1971 n. 825, promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano su ricorso proposto dalla UNIDAL S.p.a. in liquidazione contro il secondo Ufficio imposte dirette di Milano, iscritta al n. 674 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Ritenuto che con ordinanza emessa il 15 dicembre 1987 la Commissione tributaria di primo grado di Milano, su ricorso proposto da UNIDAL S.p.a. in liquidazione contro l'Ufficio imposte dirette di Milano, ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, dell'art. 4 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599, in relazione all'art. 4 della legge delega 9 ottobre 1971 n. 825, nella parte in cui e' in ogni caso esclusa la deduzione dal reddito d'impresa delle perdite di precedenti esercizi, nonche' dell'art. 2 del d.P.R. 27 settembre 1979 n. 506, in relazione all'art. 10, punto 6, della medesima legge n. 825 e ai criteri direttivi ivi enunciati; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che venga dichiarata la manifesta infondatezza; Considerato che analoghe questioni sono state gia' dichiarate manifestamente infondate da questa Corte con ordinanze n. 54 e n. 515 del 1988, in cui si e' osservato come l'art. 4, punto 2, della citata legge delega n. 825 del 1971, prevedendo "l'applicazione della imposta (I.LO.R) al reddito complessivo netto determinato ai fini dell'I.R.PE.G", non impone affatto di tener conto delle perdite derivate dagli esercizi precedenti; e che, d'altra parte, la censura all'art. 2 del d.P.R. n. 506 del 1979 "si infrange a fronte delle disposizioni concernenti ora il sistema dell'autoliquidazione"; che non risultano dedotti profili o argomenti diversi da quelli gia' presi in esame, o comunque tali da indurre questa Corte a modificare il precedente orientamento; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme intregrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;