ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale degli artt.6 e 55 del
 d.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  637  (Disciplina  dell'imposta  sulle
 successioni  e  donazioni), promosso con ordinanza emessa il 9 maggio
 1988 dalla Commissione tributaria  di  primo  grado  di  Messina  sul
 ricorso  proposto da Pollicino Vittoria ed altra contro l'Ufficio del
 Registro di Messina, iscritta al n. 765 del registro ordinanze 1988 e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 52, prima
 serie speciale, dell'anno 1988.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  dell'8  marzo 1989 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto   che,   con  ordinanza  emessa  il  9  maggio  1988,  la
 Commissione  tributaria  di  primo  grado  di  Messina,  sul  ricorso
 proposto da Pollicino Vittoria ed altra contro l'Ufficio del Registro
 di Messina, ha sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale
 degli  artt. 6 e 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637, in riferimento
 agli artt. 3 e 53 della Costituzione;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
 chiedendo  che  venga  dichiarata  la  manifesta  infondatezza  della
 questione di legittimita' costituzionale;
    Considerato  che l'eccezione si appalesa manifestamente infondata,
 in quanto va ricordato che  l'imposizione  tributaria  inerente  alla
 successione  e'  in diretto collegamento con il patrimonio ereditario
 unitariamente considerato,  colpendo,  cioe',  l'eredita'  come  tale
 indipendentemente  dal trasferimento di ricchezza (sentenza n. 68 del
 1985 e ordinanza n. 170 del 1988);
      che  non risultano dedotti profili o argomenti diversi da quelli
 gia' presi in esame, o  comunque  tali  da  indurre  questa  Corte  a
 modificare il precedente orientamento;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.