ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 11 del decreto
legge 4 marzo 1948, n. 137 (Norme per la concessione dei benefici ai
combattenti della seconda guerra mondiale), dell'art. 2 della legge
23 febbraio 1952, n. 93 (Ratifica, con modificazioni, del Decreto
legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione
dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale) e
dell'art. 6, n. 1, della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento
e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione
sociale), promosso con ordinanza emessa il 1 luglio 1987 dal Pretore
di Roma nel procedimento civile vertente tra Biagetti Lanfranco e
l'INPDAI, iscritta al n. 562 del registro ordinanze 1988 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie
speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di costituzione di Biagetti Lanfranco nonche' l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1989 il Giudice relatore
Luigi Mengoni;
Uditi l'avv. Guido Conti per Biagetti Lanfranco e l'Avvocato dello
Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio promosso dall'avv. Lanfranco Biagetti
contro l'I.N.P.D.A.I. per ottenere la maggiorazione del trattamento
pensionistico concessa agli ex combattenti dall'art. 6 della legge 15
aprile 1985, n. 140, il Pretore di Roma, con ordinanza del 1 luglio
1987, pervenuta alla Corte costituzionale il 24 settembre 1988, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione,
questione di legittimita' degli artt. 11 del d. lgs. 4 marzo 1948, n.
137, e 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, nonche' dello stesso
art. 6, n. 1 della legge n. 140 del 1985, nella parte in cui
"escludono dal beneficio combattentistico relativo al servizio
militare prestato nell'Esercito italiano coloro che successivamente
hanno aderito alla Repubblica sociale italiana".
Ad avviso del giudice remittente non e' "compatibile con
l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta' politica,
economica e sociale" (art. 2 Cost.) e con la pari dignita' sociale di
tutti i cittadini senza distinzione di opinioni politiche (art. 3
Cost.) l'esclusione di alcuni di essi, che in un momento drammatico
della storia nazionale hanno operato una scelta ideale che gia' da
allora appariva irrimediabilmente perdente".
Inoltre la normativa denunciata violerebbe l'obbligo dello Stato
di assicurare a tutti i lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze
di vita in caso di invalidita' e vecchiaia (art. 38, secondo comma,
Cost.).
2. - Nel giudizio davanti alla Corte si e' costituito il ricorrente
contestando, in linea principale, l'interpretazione accolta dal
giudice a quo e domandando che la questione sia dichiarata infondata
alla stregua di una diversa e piu' corretta interpretazione, secondo
la quale la discriminazione disposta dal decreto del 1948 e dalla
legge del 1952 contro coloro che avessero aderito alla R.S.I. non
sarebbe applicabile ai benefici previsti in favore degli ex
combattenti da leggi successive.
In subordine, il ricorrente domanda l'accoglimento della questione
per i motivi svolti nell'ordinanza di rimessione.
3. - E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, domandando che la
questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata, sul
riflesso che "in materia di concessione di benefici a particolari
categorie di cittadini il legislatore gode di ampia
discrezionalita'", e che l'esclusione dai benefici in esame degli
aderenti alla R.S.I. non puo' dirsi un modo irrazionale di esercizio
del relativo potere. Ne' appare pertinente il richiamo all'art. 38
Cost., posto che la maggiorazione prevista dall'art. 6 della legge n.
140 del 1985 non ha la funzione di adeguare la pensione alle esigenze
di vita del titolare, bensi' una funzione di riconoscimento di
benemerenze acquisite in passato verso il Paese.
Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Roma interpreta restrittivamente l'art. 6 della
legge n. 140 del 1985 nel senso che il beneficio ivi disposto in
favore degli ex combattenti (maggiorazione del trattamento
pensionistico nella misura di lire 30.000 mensili) e' applicabile nei
limiti delle cause di esclusione previste dagli artt. 11 del d.lgs.
n. 137 del 1948 e 2 della legge n. 93 del 1952, restandone esclusi in
particolare coloro che abbiano riportato sanzioni disciplinari per
avere aderito alla sedicente repubblica sociale italiana. Alla
stregua di questa interpretazione egli dubita della legittimita'
costituzionale della normativa risultante dalle tre disposizioni
citate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione.
Occorre precisare che, nel dichiarare la rilevanza della
questione, il giudice remittente si e' implicitamente adeguato alla
giurisprudenza del Consiglio di Stato, non sempre condivisa dai
giudici inferiori, secondo la quale il condono delle sanzioni
disciplinari, disposto dalla legge 18 marzo 1968, n. 250, non incide
sul fatto dell'avvenuta irrogazione della sanzione, e quindi non fa
venir meno gli effetti che ne derivano ad altri fini, diversi dalla
sanzionabilita' dell'illecito, quali l'esclusione dai benefici
combattentistici prevista dall'art. 11 del decreto legislativo n. 137
citato.
2. - Mentre la Corte non puo' che prendere atto della valutazione
del giudice a quo da cui dipende la rilevanza della sollevata
questione di costituzionalita', va esaminata preliminarmente la
diversa interpretazione delle norme impugnate prospettata dal
ricorrente per fondare una domanda diretta, in via principale, a
ottenere una sentenza interpretativa di rigetto. A suo avviso le
cause di esclusione sopra richiamate riguarderebbero esclusivamente i
benefici combattentistici stabiliti dalle leggi in vigore al tempo in
cui furono emanati il decreto legislativo del 1948 e la legge del
1952, di guisa che, vertendo il giudizio a quo su un beneficio
concesso da una legge del 1985, la questione non avrebbe ragione
d'essere.
A questa tesi si oppone insuperabilmente il rilievo che il decreto
del 1948, ratificato dalla legge n. 93 del 1952, e' la fonte
normativa cui si deve fare riferimento per l'accertamento della
qualifica di "combattente" e degli altri requisiti che definiscono
l'ambito soggettivo di applicazione dei benefici combattentistici.
Nel novero di tali requisiti rientrano pure le cause di esclusione,
le quali, pertanto, hanno una portata generale e si applicano anche
ai benefici concessi da leggi successive al 1952.
Ne' si puo' dire - come si legge nella sentenza n. 3008 del 1978
della Cassazione, in contrasto con la giurisprudenza del Consiglio di
Stato - che le disposizioni del decreto legislativo del 1948 sono
state superate dalla legge del 1952, il cui art. 2 avrebbe
circoscritto ai divieti indicati nel secondo comma le conseguenze
delle sanzioni disciplinari riportate dai militari per il loro
comportamento all'atto dell'armistizio o dopo l'8 settembre 1943.
L'art. 2 della legge del 1952 ha soltanto mitigato l'art. 11, primo
comma, del decreto del 1948, sottraendo all'ambito oggettivo di
incidenza delle cause di inapplicabilita' i benefici elencati nel
primo comma alle lettere a) e b). Poiche' la norma ha carattere
eccezionale, l'elenco deve considerarsi tassativo.
3. - Nelle norme denunciate il giudice remittente ravvisa
anzitutto una contrarieta' al principio di solidarieta', di cui agli
artt. 2 e 38 della Costituzione. La censura non e' fondata. In
materia previdenziale tale principio presuppone uno stato di bisogno
di coloro in favore dei quali si rende operante. Siffatto presupposto
e' estraneo all'aumento della pensione concesso agli ex combattenti
dalla norma impugnata, la quale non ha una funzione adeguatrice della
misura della pensione alle esigenze di vita dei titolari, bensi' una
funzione di riconoscimento di benemerenze acquistate verso il Paese.
Nemmeno sussiste l'ipotizzata violazione del principio di
eguaglianza. Come osserva giustamente l'Avvocatura dello Stato, in
materia di concessione di benefici a particolari categorie di
cittadini il legislatore ha un ampio potere discrezionale, non
soggetto a controllo fino a quando non sconfini nell'irrazionalita'.
Mentre gia' la legge del 1952 ha riconosciuto che non sarebbe
ragionevole continuare a negare ai militari in questione, per il solo
fatto dell'adesione alla repubblica di Salo', i benefici di cui
all'art. 2, primo comma, della legge medesima, aventi la funzione di
compensare gli
ex combattenti delle opportunita' di lavoro perdute a causa della
partecipazione alle operazioni di guerra dell'esercito italiano, non
appare invece irrazionale il mantenimento dell'esclusione da benefici
di altro tipo, come quello previsto dall'art. 6 della legge n. 140
del 1985, avente una funzione di gratificazione di un merito che non
senza ragione si ritiene non possa essere rivendicato dagli ufficiali
che, pur avendo prestato onorevole servizio nei reparti operanti
dell'esercito italiano, abbiano dopo l'armistizio aderito a una
formazione politico-militare ribelle al potere legittimo dello Stato.