ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 16, cpv. e
 terzo comma, della legge 13 aprile 1988,  n.  117  (Risarcimento  dei
 danni   cagionati   nell'esercizio   delle   funzioni  giudiziarie  e
 responsabilita' civile dei magistrati) promosso con ordinanza  emessa
 il  7 luglio 1988 dalla Commissione tributaria di 1› grado di Brescia
 sui ricorsi riuniti proposti dalla s.r.l.  Fond  Metal  Gnali  contro
 l'Ufficio  delle  Imposte  Dirette  di  Salo', iscritta al n. 760 del
 registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1988;
    Visto   l'atto  d'intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice
 relatore Renato Dell'Andro;
    Ritenuto  che  la Commissione tributaria di primo grado di Brescia
 con ordinanza emessa il  7  luglio  1988  ha  sollevato  due  diverse
 questioni   di  legittimita'  costituzionale  degli  artt.  1  e  16,
 capoverso  e  terzo  comma,  della  legge  13  aprile  1988,  n.  117
 (Risarcimento  dei  danni  cagionati  nell'esercizio  delle  funzioni
 giudiziarie e responsabilita' civile dei  magistrati)  per  contrasto
 sia  con  gli  artt. 101, capoverso, 104, primo comma e 107 Cost. sia
 con l'art. 36 Cost.;
      che,  in  particolare,  con  la prima questione il giudice a quo
 ritiene  che  le  disposizioni  impugnate  violino  gli  artt.   101,
 capoverso,  104,  primo  comma  e  107  Cost.,  in  quanto,  ai  fini
 dell'obbligo di verbalizzare in relazione ai provvedimenti collegiali
 la  votazione  avvenuta ad unanimita' o con il dissenso di alcuno dei
 componenti il collegio, equiparerebbero i componenti  le  commissioni
 tributarie ai magistrati ordinari ed amministrativi mentre i primi si
 troverebbero in una posizione sostanzialmente differente poiche'  per
 essi,  diversamente che per i secondi, non vi e' alcuna previsione di
 sanzioni disciplinari che possano garantire l'esatto adempimento  dei
 nuovi obblighi di verbalizzazione e di custodia dei plichi;
      che,  con  la seconda questione, il giudice a quo ritiene che le
 disposizioni impugnate violino l'art. 36 Cost., in  quanto  impongono
 ai  componenti  le  commissioni  tributarie  nuovi e gravosi oneri ed
 incombenti aggiuntivi (relativi alla verbalizzazione delle  decisioni
 di  tutti  i  provvedimenti  collegiali ed al confezionamento ed alla
 custodia dei plichi contenenti i verbali) per i quali,  alla  stregua
 dell'attuale  sistema  di retribuzione dei giudici tributari (art. 12
 d.P.R. 26 ottobre 1972,  n.  636)  non  e'  previsto  alcun  compenso
 economico;
      che  nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 ministri chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili  o
 comunque infondate;
    Considerato,  in  ordine  alla prima questione, che la mancanza di
 sanzioni disciplinari specifiche per l'eventuale violazione, da parte
 dei   componenti   le   commissioni  tributarie,  degli  obblighi  di
 verbalizzazione introdotti dall'art. 16 della legge 13  aprile  1988,
 n.  117,  palesemente  non  comporta  alcuna  violazione dei principi
 d'indipendenza ed autonomia della magistratura,  di  cui  agli  artt.
 101,  capoverso,  104,  primo comma e 107 Cost., come questa Corte ha
 gia' deciso (cfr. ordinanza n. 1140 del 1988);
      che  pertanto  non  puo'  ritenersi  illegittima la disposizione
 impugnata nella parte in cui pone l'obbligo di verbalizzazione  delle
 decisioni collegiali, tanto piu' che l'eventuale inadempimento doloso
 di questo obbligo trova la sua sanzione in sede penale;
      che,  in  conseguenza, la prima questione deve essere dichiarata
 manifestamente infondata;
    Considerato,  in  ordine  alla  seconda  questione,  che,  con  la
 sentenza  n.  18  del  1989,  e'  stata  dichiarata  l'illegittimita'
 costituzionale  del primo e secondo comma dell'art. 16 della legge 13
 aprile 1988, n. 117, nella parte in cui dispongono che "e'  compilato
 sommario  processo  verbale"  anzi  che  "puo', se uno dei componenti
 dell'organo  collegiale  lo  richieda,  essere   compilato   sommario
 processo verbale";
      che, di conseguenza, si rende indispensabile restituire gli atti
 al giudice a quo affinche' provveda ad un nuovo esame della questione
 alla   luce   della  normativa  risultante  a  seguito  dell'indicata
 dichiarazione d'incostituzionalita';
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;