ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 391 (Norme sull'amministrazione straordinaria), promosso con ordinanza emessa il 27 settembre 1988 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Buontempo Eugenio e la Cartiere di Arbatax s.p.a. ed altri, iscritta al n. 10 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visti gli atti di costituzione di Buontempo Eugenio, delle Cartiere Riunite Donzelli ed altre, della S.p.a. Pizzi, e delle Cartiere Burgo S.p.a. nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1989 il Giudice relatore Luigi Mengoni; Uditi gli avv.ti Sandro Amorosino per la S.p.a. Pizzi e Mario Sanino per le Cartiere Burgo s.p.a. e l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri; Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da Eugenio Buontempo contro la Cartiera di Arbatax s.p.a. e altre societa' per azioni, tutte in amministrazione straordinaria, il giudice istruttore presso il Tribunale di Roma, con ordinanza del 29 settembre 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, 25, 102, 103 e 113 della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 391, nella parte in cui attribuisce alla competenza dei tribunali amministrativi regionali le controversie concernenti la vendita dei beni di proprieta' delle imprese sottoposte ad amministrazione controllata, anche se vertenti su diritti soggettivi e indipendentemente da questioni di legittimita' di atti o provvedimenti amministrativi intervenuti al riguardo, disponendo l'estinzione d'ufficio dei giudizi in materia gia' pendenti davanti al giudice ordinario, nonche' la cessazione degli effetti dei provvedimenti giudiziali relativi ai beni suddetti; che nel giudizio davanti alla Corte si sono costituite entrambe le parti del giudizio a quo, l'attore insistendo per l'accoglimento della questione, le convenute eccependone preliminarmente l'inammissibilita', in quanto sollevata da un giudice "privo di competenza giurisdizionale, essendo stato proposto, precedentemente all'ordinanza di rimessione degli atti alla Corte, il regolamento preventivo di giurisdizione; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per l'inammissibilita' o, in subordine, l'infondatezza della questione; Considerato che questa Corte ha affermato in numerose pronunce l'inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale sollevata dopo la proposizione del ricorso per regolamento di giurisdizione, segnatamente quando le norme sospette di incostituzionalita' rilevino proprio per la risoluzione della questione di giurisdizione (sentenze n. 221 del 1972, n. 135 del 1975, nn. 118 e 186 del 1976, n. 43 del 1977, n. 43 del 1980, n. 173 del 1981); che non sussistono motivi perche' la Corte debba discostarsi da tale orientamento; Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte;