ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge
 23 agosto 1988, n. 391  (Norme  sull'amministrazione  straordinaria),
 promosso  con  ordinanza  emessa  il  27  settembre  1988 dal Giudice
 Istruttore presso  il  Tribunale  di  Roma  nel  procedimento  civile
 vertente  tra  Buontempo  Eugenio  e la Cartiere di Arbatax s.p.a. ed
 altri, iscritta al n. 10 del registro  ordinanze  1989  e  pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale,
 dell'anno 1989;
    Visti  gli  atti  di  costituzione  di  Buontempo  Eugenio,  delle
 Cartiere Riunite Donzelli ed  altre,  della  S.p.a.  Pizzi,  e  delle
 Cartiere Burgo S.p.a. nonche' l'atto di intervento del Presidente del
 Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica del 7 marzo 1989 il Giudice relatore
 Luigi Mengoni;
    Uditi  gli  avv.ti  Sandro  Amorosino  per la S.p.a. Pizzi e Mario
 Sanino per le Cartiere Burgo s.p.a. e l'Avvocato  dello  Stato  Oscar
 Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri;
    Ritenuto  che,  nel  corso  di  un  giudizio  promosso  da Eugenio
 Buontempo contro la Cartiera di Arbatax s.p.a. e altre  societa'  per
 azioni, tutte in amministrazione straordinaria, il giudice istruttore
 presso il Tribunale di Roma, con ordinanza del 29 settembre 1988,  ha
 sollevato,  in  riferimento  agli  artt. 24, 25, 102, 103 e 113 della
 Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 1  della  legge  23
 agosto  1988,  n. 391, nella parte in cui attribuisce alla competenza
 dei tribunali amministrativi regionali le controversie concernenti la
 vendita   dei   beni   di  proprieta'  delle  imprese  sottoposte  ad
 amministrazione controllata, anche se vertenti su diritti  soggettivi
 e   indipendentemente   da   questioni  di  legittimita'  di  atti  o
 provvedimenti  amministrativi  intervenuti  al  riguardo,  disponendo
 l'estinzione  d'ufficio  dei giudizi in materia gia' pendenti davanti
 al  giudice  ordinario,  nonche'  la  cessazione  degli  effetti  dei
 provvedimenti giudiziali relativi ai beni suddetti;
      che  nel giudizio davanti alla Corte si sono costituite entrambe
 le parti del giudizio a quo, l'attore insistendo  per  l'accoglimento
 della    questione,    le   convenute   eccependone   preliminarmente
 l'inammissibilita', in quanto  sollevata  da  un  giudice  "privo  di
 competenza  giurisdizionale,  essendo stato proposto, precedentemente
 all'ordinanza di rimessione degli atti  alla  Corte,  il  regolamento
 preventivo di giurisdizione;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei Ministri,
 rappresentato   dall'Avvocatura   dello   Stato,   concludendo    per
 l'inammissibilita' o, in subordine, l'infondatezza della questione;
    Considerato  che  questa  Corte  ha affermato in numerose pronunce
 l'inammissibilita' della  questione  di  legittimita'  costituzionale
 sollevata  dopo  la  proposizione  del  ricorso  per  regolamento  di
 giurisdizione,   segnatamente   quando   le   norme    sospette    di
 incostituzionalita'   rilevino   proprio  per  la  risoluzione  della
 questione di giurisdizione (sentenze n. 221  del  1972,  n.  135  del
 1975,  nn. 118 e 186 del 1976, n. 43 del 1977, n. 43 del 1980, n. 173
 del 1981);
      che  non sussistono motivi perche' la Corte debba discostarsi da
 tale orientamento;
    Visti  gli  artt.  26  della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle
 Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte;