ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nei  giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 35, della legge
 5  agosto  1978,  n.  457  (Norme  per  l'edilizia  residenziale)   e
 successive  modificazioni  ed  integrazioni  e  dell'art. 22, secondo
 comma, della  legge  11  marzo  1988,  n.  67  (Disposizioni  per  la
 formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge
 finanziaria 1988), promossi con le seguenti ordinanze:
    1) ordinanza emessa il 19 maggio 1988 dal Pretore di La Spezia nel
 procedimento civile vertente tra Izzo Mario  ed  altro  e  la  S.p.a.
 Termomeccanica  italiana  ed  altro,  iscritta al n. 513 del registro
 ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1988;
    2) ordinanza emessa il 27 febbraio 1988 dal Pretore di Bologna nel
 procedimento civile  vertente  tra  Giuffrida  Gino  ed  altri  e  il
 Ministero  del  Tesoro  ed  altri,  iscritta  al  n. 647 del registro
 ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1988;
    Visto  l'atto  di  costituzione di Izzo Mario ed altro nonche' gli
 atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    udito  nell'udienza  pubblica  del  21  febbraio  1989  il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    uditi  l'avv.Bruno  Leuzzi  per  Izzo  Mario ed altro e l'Avvocato
 dello Stato Sergio  Laporta  per  il  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
                           RITENUTO IN FATTO
    1.1.  -  Il Pretore di La Spezia con ordinanza emessa il 19 maggio
 1988 (n. 513) ha ritenuto rilevante e non  manifestamente  infondata,
 in  riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, la questione di
 legittimita' dell'art. 35, lett. a, della legge 5 agosto 1978 n.  457
 (Norme  per  l'edilizia  residenziale) la' dove e' previsto "che alla
 copertura degli interventi di  edilizia  sovvenzionata  di  cui  alle
 lettere  a)  e  c) del primo comma dell'art. 1 si provvede mediante i
 proventi relativi ai contributi, prorogati fino al 31 dicembre  1987,
 di  cui  alla legge n. 60/1963", nonche' dell'art. 22, secondo comma,
 della legge 11 marzo 1988 n. 67, (Disposizioni per la formazione  del
 bilancio  annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988)
 che destina una parte dei contributi di cui alla detta  legge  n.  60
 "all'entrata del bilancio dello Stato".
    Il  giudizio  nel  corso  del  quale  l'ordinanza  e' stata emessa
 risulta promosso da taluni dipendenti  della  s.p.a.  Termomeccanica,
 nei  confronti  del  datore  di  lavoro  e dell'Amministrazione delle
 Finanze, per accertare  la  non  debenza  del  contributo  cosiddetto
 Ges.ca.l.  dello  0,35% ed ottenere la ripetizione delle somme a tale
 titolo trattenute, nel quinquennio, sulle retribuzioni.
    Il   giudice  a  quo  rileva  che  la  ritenuta,  introdotta  come
 contributo a carico dei lavoratori dipendenti, esclusivi  beneficiari
 dei  programmi  di costruzione di alloggi che la contribuzione stessa
 e' destinata a finanziare,  ha  assunto  in  prosieguo  viceversa  (a
 partire  dalla  legge 22 ottobre 1971 n. 865 e fino alle piu' recenti
 leggi, gia' indicate, n. 457 del 1978 e n. 67 del 1988) il "carattere
 di  una imposta, facente carico ai soli lavoratori subordinati per la
 realizzazione di finalita' di interesse generale".
    1.2. - Analoga questione, limitatamente alla denuncia dell'art. 35
 della legge n. 457 del 1978, e' stata sollevata con ordinanza  emessa
 in  data  27  febbraio  1988  del  Pretore  di  Bologna  (n. 647). Il
 remittente sottolinea, sotto il profilo della irragionevolezza e  del
 carattere  discriminatorio  della disciplina denunciata, il fatto che
 le trattenute in questione, a carico dei soli lavoratori  dipendenti,
 "contribuiscono  a  fornire  benefici  ad altre categorie (lavoratori
 autonomi) non assoggettate ad analoghi prelievi".
    2.  -  Nel giudizio relativo alla prima ordinanza si e' costituita
 parte attrice per chiedere alla Corte di dichiarare  l'illegittimita'
 delle disposizioni impugnate.
    E'  intervenuto  il Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo
 dell'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per  l'infondatezza
 della  questione  sub  art.  35 della legge n. 457, poiche' gli scopi
 previsti dalla norma sarebbero  comunque  "da  ascrivere  nella  piu'
 ampia   finalita'  di  incrementare  la  disponibilita'  di  case  di
 abitazione". Si osserva ancora che "nella pur allargata categoria dei
 beneficiari  degli  interventi di cui al programma decennale ex legge
 n. 457 del 1978, un particolare favore  e'  riservato  ai  lavoratori
 dipendenti  per l'assegnazione delle case IACP". Di modo che, sia pur
 attraverso strumenti diversi, sarebbe stata "in definitiva conservata
 quella  connotazione  di  mutualita'"  propria  dei contributi di cui
 trattasi.
    Quanto  alla  questione relativa all'art. 22, secondo comma, della
 legge n. 67 del 1988 se ne assume l'infondatezza, atteso che la legge
 del  1988  avrebbe  operato  meri  assestamenti tecnici (lo storno di
 quote contributive  all'entrata  del  bilancio  troverebbero  infatti
 compenso in autorizzate anticipazioni a favore del fondo speciale per
 l'erogazione di mutui casa ai lavoratori dipendenti).
                         CONSIDERATO IN DIRITTO
    1.  - Le ordinanze in epigrafe concernono un'identica questione; i
 relativi giudizi vanno riuniti, pertanto,  onde  formare  oggetto  di
 unica pronuncia.
    2.1.  -  L'art.  35  della  legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per
 l'edilizia residenziale) stabilisce -  lett.  a)  -  che  i  proventi
 relativi  ai  contributi  versati  (in  forza della legge 14 febbraio
 1963, n. 60, art. 10) dai lavoratori dipendenti, comunque qualificati
 e  beneficiari dei programmi di costruzione di alloggi finanziati con
 tale contribuzione, sono  destinati  al  finanziamento  dell'edilizia
 sovvenzionata  in  genere,  al recupero del patrimonio edilizio degli
 enti pubblici, all'acquisizione e valorizzazione delle aree destinate
 agli insediamenti.
    2.2.  -  I  Pretori  di  La  Spezia  e  di  Bologna  ravvisano che
 l'enunciata disciplina sarebbe in contrasto con  gli  artt.  3  e  53
 della  Costituzione  perche',  in  tal  modo, a carico dei lavoratori
 dipendenti vengono a gravare gli oneri di una contribuzione intesa  a
 costituire   benefici   anche   per   i   lavoratori   autonomi,  non
 assoggettati, peraltro, ad alcun prelievo.
    3.1. - La questione non e' fondata.
    Per  intenderne  puntualmente  i riferimenti va chiarito, come del
 resto  i  remittenti  ricordano,  che   l'onere   in   parola   venne
 inizialmente  istituito  con  la  legge 28 febbraio 1949, n. 43 per i
 fini di finanziamento di piani volti alla  costruzione  di  case  per
 lavoratori   subordinati,   pubblici  e  privati,  con  l'obbligo  di
 contributo, mantenuto nel tempo, ovviamente solo da parte di  costoro
 (oltre che dei datori di lavoro), si' da rendere in tale correlazione
 lata,  di  oneri  e  benefici,  pienamente  assentibile  il  prelievo
 (sentenza n. 119 del 1964).
    Prorogate via via le norme sui programmi costruttivi, si e' giunti
 alla disciplina attuale: i fondi vengono depositati su appositi conti
 correnti  presso la Cassa depositi e prestiti, apparato strumentale a
 cio' demandato, venendo erogati, poi, nei limiti delle assegnazioni a
 ciascuna Regione, previa autorizzazione periodica del Ministero per i
 lavori pubblici sentito il Comitato per l'edilizia  residenziale,  in
 relazione allo svolgimento dei programmi deliberati.
    Tuttavia, con questa normativa, introdotta con la legge 22 ottobre
 1971,  n.  865  sui  programmi  e  il   coordinamento   dell'edilizia
 residenziale  pubblica,  venivano  ampliate  le  finalita' specifiche
 della precedente disciplina:  pur  sempre  nell'ambito  dell'edilizia
 abitativa,   restava   consentito,   infatti,  l'utilizzo  dei  fondi
 "residui"  (cioe'  non  ancora  impiegati)  della  contribuzione  dei
 lavoratori  dipendenti  per  esigenze di costruzione e di risanamento
 volte   a   soddisfare   anche   altre   categorie    particolarmente
 abbisognevoli.
    3.2 - Tanto e' premessa all'odierna norma impugnata, la quale puo'
 ritenersi, per le  sue  connotazioni  contigenti,  nell'indirizzo  di
 finalita'  comunque  abitative,  cui  sono  connesse l'acquisizione e
 l'urbanizzazione delle necessarie aree, nonche' - a  un  tempo  -  il
 recupero   del  patrimonio  preesistente.  Incidono,  percio',  degli
 elementi da cui trarre sufficienti indizi di ragionevolezza  a  causa
 della  temporaneita'  e  particolarita'  che  l'hanno  determinata: i
 benefici, cosi' come posti e qui descritti,  risultano  temporalmente
 ben delimitati poiche', a decorrere dal primo gennaio del 1988, ne e'
 stata ripristinata la originaria destinazione, a favore,  cioe',  dei
 soli lavoratori dipendenti (art. 22 della legge n. 67 del 1988 di cui
 si dira' peraltro, ampiamente, in appresso).
    In  conclusione trattasi, dunque, di statuizioni positive, in tali
 limiti  accettabili,  apparendo   pur   sempre   riconducibili   alla
 realizzazione  di  beni  (il  patrimonio  abitativo)  il  cui  valore
 globalmente inteso appare di  fondamentale  importanza  per  la  vita
 dell'individuo  nelle  aggregazioni sociali (cfr. sentenza n. 252 del
 1983). Cosicche' non e' ravvisabile,  allo  stato,  quella  pregnante
 colorazione   discriminatoria,   in   violazione  dell'art.  3  della
 Costituzione, assunta dai remittenti  (le  incidenze  sul  successivo
 art. 53 sono prospettate in via del tutto vaga e probabilistica).
    4.1  -  Come  accennato  (supra 3.2), e' intervenuto - da ultimo -
 l'art. 22 della legge 11 marzo  1988,  n.  67  (Disposizioni  per  la
 formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge
 finanziaria  1988)  che  al  secondo  comma,  pur  riaffermando   una
 parziale,  ancorche'  residuale,  destinazione propria - intesa cioe'
 alla costruzione di abitazioni per i lavoratori dipendenti -  dispone
 che  le  trattenute contributive della categoria vengano riservate, a
 partire dal 1› gennaio 1988 e sino al 1992 "all'entrata del  bilancio
 dello  Stato"  nella  misura di L. 1.250 miliardi per il 1988 e di L.
 1.000 miliardi annui per gli esercizi successivi.
    4.2  - Il Pretore di La Spezia solleva dubbi sulla legittimita' di
 tale ultimo dettato, sempre a confronto degli  artt.  3  e  53  della
 Costituzione,   considerando   la   conseguente   sottrazione,   alla
 pertinente  disciplina,  di  quelle  somme  che   vengono   riversate
 all'indistinta entrata del bilancio dello Stato.
    5. - La questione e' fondata.
    Le  finalita'  del  prelievo a carico dei lavoratori dipendenti di
 cui si e' discusso, peraltro riaffermate esplicitamente dall'art.  22
 cit.,  impongono  che  i  proventi  tutti  vengano  destinati  per la
 costruzione di abitazioni in favore  della  categoria  di  lavoratori
 assoggettata  al  prelievo,  senza  di che con evidente incoerenza ed
 innegabile   ripercussione   discriminatoria   (ex   art.   3   della
 Costituzione) resterebbe inciso l'intero meccanismo contributivo.
    Va  chiarito,  a  meglio  lumeggiare  la vicenda, che le effettive
 erogazioni sono state, nel tempo, di importo inferiore  al  complesso
 di  quanto  incassato,  cosicche'  i fondi relativi continuerebbero a
 lievitare in misura maggiore di quanto  concretamente  impiegato  per
 l'attuazione  dei programmi di costruzione (relazione generale per il
 1987 del Governatore della Banca d'Italia e, per il medesimo periodo,
 della  Corte  dei  conti sui rendiconti della Cassa DD.PP. e gestioni
 annesse). Per contro, l'impiego  dei  cespiti  deve  rivolgersi,  per
 l'origine  dei corrispettivi, unicamente alla costruzione di alloggi,
 per  i  lavoratori  dipendenti,  e   imporrebbe,   percio',   visioni
 programmatiche globali con puntuali ben delineate procedure.
    Consegue,  restando assorbito ogni altro assunto, l'illegittimita'
 del disposto (art. 22, secondo comma, della legge 11 marzo  1988,  n.
 67)  nella parte in cui assegna parzialmente al bilancio dello Stato,
 nelle sue poste generali d'entrata, i prelievi di cui trattasi.