IL TRIBUNALE
    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza nella causa civile iscritta
 al n. 2772/1988 del ruolo generale  a.c.  promossa  da  Guido  Paolo,
 rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Carlo  Gervasi, mandato in atti,
 ricorrente,  contro  Maggio  Pietro  Giuseppe  e   Montagna   Cosimo,
 rappresentati  e  difesi dall'avv. Oronzo Rampino, avv. Paolo Spoti e
 avv. Emilio Giannini, mandato in atti, resistenti;
    Sentite le parti ed il p.m.;
    Rilevato  che  non  e' cessata la materia del contendere a seguito
 della rinuncia al ricorso fatta dal procuratore di  Guido  Paolo  nel
 corso dell'udienza di discussione, in quanto il mandato alle liti non
 conferisce al procuratore la facolta' di  compiere  atti  -  come  la
 rinuncia  all'azione  -  che  importino  disposizione  del diritto di
 contesa (v. Cass. 7 gennaio 1984, n. 99);
    Considerato che per il medico convenzionato con la u.s.l. non vale
 la causa d'ineleggibilita' prevista dall'art. 2, n. 9, della legge 23
 aprile   1981,   n.   154,   riguardante   esclusivamente   i  legali
 rappresentanti  e  dirigenti  delle  strutture  convenzionate,  cioe'
 quanti  sono  preposti  a  quei  complessi  organizzati,  della  piu'
 svariata  natura,  che  concorrono,   direttamente   (attraverso   lo
 svolgimento  di  attivita' sanitaria) o indirettamente (attraverso la
 prestazione  di  servizi,  materiali  ed   attrezzature   strumentali
 all'esercizio della attivita' sanitaria), all'attuazione del servizio
 sanitario nazionale.
    Ritenuto  che,  pertanto, il legislatore ha giudicato irrilevante,
 ai fini della disciplina dell'ineleggibilita' a consigliere comunale,
 il    rapporto    convenzionale   eventualmente   intercorrente   fra
 professionista ed u.s.l., limitandosi a prevedere, all'art. 8, n.  2,
 della   legge   citata,   l'incompatibilita'   fra  la  posizione  di
 professionista convenzionato e  la  carica  di  sindaco  o  assessore
 comunale  il  cui  territorio  coincide  o  ricomprende il territorio
 dell'u.s.l.  nonche'   l'incompatibilita'   fra   la   posizione   di
 professionista  convenzionato  e  la carica di sindaco o assessore di
 comune con popolazione superiore ai trentamila abitanti che  concorre
 a costituire l'u.s.l.;
    Considerato  che,  secondo il consolidato orientamento della Corte
 costituzionale (v., da ultimo, sent. 26 ottobre 1988,  n.  1020),  la
 previsione  legislativa  di  determinate  cause  d'ineleggibilita' e'
 diretta ad evitare che taluni candidati si  avvalgano  della  propria
 posizione per condizionare indebitamente le scelte degli elettori;
    Ritenuto   che   tale  pericolo  di  inquinamento  della  campagna
 elettorale sussiste non solo per i legali rappresentanti e  dirigenti
 di  strutture  convenzionate, ma anche - ed in maggior misura - per i
 medici  convenzionati,  i  quali  hanno  un  rapporto   personale   e
 continuativo con i loro assistiti;
    Ritenuto   che   tale   trattamento   preferenziale  riservato  ai
 professionisti convenzionati non sembra razionalmente giustificato;
    Ritenuto  che,  pertanto,  appare non manifestamente infondata, in
 riferimento  all'art.  3  della   Costituzione,   la   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  2,  n.  9,  della  legge  n.
 154/1981, nella parte in cui prevede l'ineleggibilita' a  consigliere
 comunale  solo  per  i legali rappresentanti e dirigenti di strutture
 convenzionate,   omettendo   di   stabilire    analoga    limitazione
 all'elettorato passivo per i medici convenzionati;
    Considerato  che  tale  questione  non  risulta  essere  mai stata
 esaminata dalla  Corte  costituzionale;  invero,  il  riferimento  ai
 professionisti  convenzionati  contenuto  nella sentenza n. 1020/1988
 costituisce un mero obiter dictum, in quanto  in  tale  decisione  la
 Corte  ha  disatteso  la  questione  d'illegittimita'  costituzionale
 dell'art. 2, della legge n. 154/1981 (nella parte in  cui  limita  ai
 dipendenti  dell'u.s.l. facenti parte degli uffici di direzione ed ai
 coordinatori degli stessi la causa d'inelegibilita'  ivi  prevista  e
 non  la  estende  a  tutti i dipendenti della u.s.l.) e si e' percio'
 occupata della disparita'  di  trattamento  esistente  fra  dirigenti
 della  u.s.l.  e  dipendenti  non investiti di funzioni dirigenziali,
 senza esaminare la disparita' di trattamento - denunciata  in  questa
 sede  -  esistente  fra dirigenti di strutture convenzionate e medici
 esterni convenzionati;
    Ritenuto  che la dedotta questione d'illegittimita' costituzionale
 e' rilevante nel presente giudizio, in  quanto  i  resistenti  Maggio
 Pietro  Giueppe  e Montagna Antonio, eletti consiglieri del comune di
 Galatina,  risultano  essere  iscritti  negli  elenchi  dei  sanitari
 convenzionati con l'u.s.l. LE/7 di Galatina;
   Ritenuto,   infine,   che   non   vi  sono  le  condizioni  per  un
 provvedimento d'urgenza ex  art.  700  del  c.p.c.,  poiche'  -  alla
 stregua  della  legge  cosi' com'e' oggi - non ricorre alcuna ipotesi
 d'ineleggibilita' ed  il  dubbio,  che  e'  solo  non  manifestamente
 infondato, dell'illegittimita' costituzionale dell'attuale situazione
 legislativa  non  giustifica  assolutamente   un   provvedimento   di
 rimozione dei dott.ri Maggio e Montagna da una funzione elettiva.