IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 2772/1988 del ruolo generale a.c. promossa da Guido Paolo, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Gervasi, mandato in atti, ricorrente, contro Maggio Pietro Giuseppe e Montagna Cosimo, rappresentati e difesi dall'avv. Oronzo Rampino, avv. Paolo Spoti e avv. Emilio Giannini, mandato in atti, resistenti; Sentite le parti ed il p.m.; Rilevato che non e' cessata la materia del contendere a seguito della rinuncia al ricorso fatta dal procuratore di Guido Paolo nel corso dell'udienza di discussione, in quanto il mandato alle liti non conferisce al procuratore la facolta' di compiere atti - come la rinuncia all'azione - che importino disposizione del diritto di contesa (v. Cass. 7 gennaio 1984, n. 99); Considerato che per il medico convenzionato con la u.s.l. non vale la causa d'ineleggibilita' prevista dall'art. 2, n. 9, della legge 23 aprile 1981, n. 154, riguardante esclusivamente i legali rappresentanti e dirigenti delle strutture convenzionate, cioe' quanti sono preposti a quei complessi organizzati, della piu' svariata natura, che concorrono, direttamente (attraverso lo svolgimento di attivita' sanitaria) o indirettamente (attraverso la prestazione di servizi, materiali ed attrezzature strumentali all'esercizio della attivita' sanitaria), all'attuazione del servizio sanitario nazionale. Ritenuto che, pertanto, il legislatore ha giudicato irrilevante, ai fini della disciplina dell'ineleggibilita' a consigliere comunale, il rapporto convenzionale eventualmente intercorrente fra professionista ed u.s.l., limitandosi a prevedere, all'art. 8, n. 2, della legge citata, l'incompatibilita' fra la posizione di professionista convenzionato e la carica di sindaco o assessore comunale il cui territorio coincide o ricomprende il territorio dell'u.s.l. nonche' l'incompatibilita' fra la posizione di professionista convenzionato e la carica di sindaco o assessore di comune con popolazione superiore ai trentamila abitanti che concorre a costituire l'u.s.l.; Considerato che, secondo il consolidato orientamento della Corte costituzionale (v., da ultimo, sent. 26 ottobre 1988, n. 1020), la previsione legislativa di determinate cause d'ineleggibilita' e' diretta ad evitare che taluni candidati si avvalgano della propria posizione per condizionare indebitamente le scelte degli elettori; Ritenuto che tale pericolo di inquinamento della campagna elettorale sussiste non solo per i legali rappresentanti e dirigenti di strutture convenzionate, ma anche - ed in maggior misura - per i medici convenzionati, i quali hanno un rapporto personale e continuativo con i loro assistiti; Ritenuto che tale trattamento preferenziale riservato ai professionisti convenzionati non sembra razionalmente giustificato; Ritenuto che, pertanto, appare non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, n. 9, della legge n. 154/1981, nella parte in cui prevede l'ineleggibilita' a consigliere comunale solo per i legali rappresentanti e dirigenti di strutture convenzionate, omettendo di stabilire analoga limitazione all'elettorato passivo per i medici convenzionati; Considerato che tale questione non risulta essere mai stata esaminata dalla Corte costituzionale; invero, il riferimento ai professionisti convenzionati contenuto nella sentenza n. 1020/1988 costituisce un mero obiter dictum, in quanto in tale decisione la Corte ha disatteso la questione d'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, della legge n. 154/1981 (nella parte in cui limita ai dipendenti dell'u.s.l. facenti parte degli uffici di direzione ed ai coordinatori degli stessi la causa d'inelegibilita' ivi prevista e non la estende a tutti i dipendenti della u.s.l.) e si e' percio' occupata della disparita' di trattamento esistente fra dirigenti della u.s.l. e dipendenti non investiti di funzioni dirigenziali, senza esaminare la disparita' di trattamento - denunciata in questa sede - esistente fra dirigenti di strutture convenzionate e medici esterni convenzionati; Ritenuto che la dedotta questione d'illegittimita' costituzionale e' rilevante nel presente giudizio, in quanto i resistenti Maggio Pietro Giueppe e Montagna Antonio, eletti consiglieri del comune di Galatina, risultano essere iscritti negli elenchi dei sanitari convenzionati con l'u.s.l. LE/7 di Galatina; Ritenuto, infine, che non vi sono le condizioni per un provvedimento d'urgenza ex art. 700 del c.p.c., poiche' - alla stregua della legge cosi' com'e' oggi - non ricorre alcuna ipotesi d'ineleggibilita' ed il dubbio, che e' solo non manifestamente infondato, dell'illegittimita' costituzionale dell'attuale situazione legislativa non giustifica assolutamente un provvedimento di rimozione dei dott.ri Maggio e Montagna da una funzione elettiva.