ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  6,  comma
 secondo,  della  legge  15  aprile  1985,  n.  140  (Miglioramento  e
 perequazione  di  trattamenti  pensionistici e aumento della pensione
 sociale), promosso con ordinanza  emessa  il  19  dicembre  1988  dal
 Pretore  di  Bologna  nel  procedimento civile vertente tra Peschieri
 Bruno e l'I.N.P.S., iscritta al n. 143 del registro ordinanze 1989  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 13, prima
 serie speciale, dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 14 giugno 1989 il Giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
    Ritenuto  che  nel  corso  di un procedimento civile tra Peschieri
 Bruno e I.N.P.S.,  il  Pretore  di  Bologna,  con  ordinanza  del  19
 dicembre  1988  (r.o. n. 143/1989), ha sollevato, in riferimento agli
 artt. 3, primo comma e 38, secondo comma,  Cost.,  una  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 6, secondo comma, della legge
 15 aprile 1985, n. 140, nella parte  in  cui  esclude  dal  beneficio
 della  maggiorazione  pensionistica  ivi  prevista gli ex combattenti
 titolari di pensione con decorrenza anteriore al 7  marzo  1968,  con
 cio'  determinando  una  irragionevole  disparita'  di trattamento in
 danno di costoro, sulla base di un mero dato di carattere temporale;
      che  il  Presidente  del  Consiglio dei ministri, intervenuto in
 giudizio per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato,  chiede
 che  la  questione  sia dichiarata infondata, osservando, da un lato,
 che il trattamento di tali soggetti sarebbe  identico  a  quello  dei
 pensionati   statali   che  si  trovino  nelle  medesime  condizioni;
 dall'altro, che  l'attribuzione  del  beneficio  a  favore  dei  soli
 titolari  di  pensione  con  decorrenza  successiva a quella data non
 sarebbe suscettibile di censura sotto il profilo  della  legittimita'
 costituzionale,  rientrando  nella  discrezionalita'  del legislatore
 stabilire trattamenti pensionistici differenziati in  relazione  alla
 data  di  inizio  dei  medesimi (cfr. Corte cost. sentenza n. 173 del
 1986 e ordinanza n. 120 del 1989);
    Considerato  che in relazione a questioni identiche alla presente,
 questa Corte, con ordinanza n. 286 del 1989, ha restituito  gli  atti
 ai giudici a quibus per nuovo esame della rilevanza, in ragione della
 sopravvenuta legge 29 dicembre 1988,  n.  544,  che  ha  riconosciuto
 (art.   6)   il   diritto   ad   una  maggiorazione  del  trattamento
 pensionistico a favore degli ex combattenti contemplati nell'art.  6,
 comma  primo,  legge  n.  140  del  1985,  titolari  di  pensioni con
 decorrenza anteriore al 7 marzo 1968;
      che  per  lo  stesso  motivo,  identico  provvedimento  si rende
 necessario anche nel caso oggetto di questo giudizio;