IL TRIBUNALE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza;
    Premesso  che  con atto di citazione notificato il 5 marzo 1988 la
 Comei - Compagnia mercantile internazionale S.p.a.  ha  convenuto  in
 giudizio  la societa' Cattolica di assicurazioni chiedendo che in suo
 contraddittorio fosse accertata l'insussistenza del  suo  obbligo  di
 pagare  alla  societa'  assicuratrice  l'importo  di diritti doganali
 relativi  a  merce  presentata  per  suo  conto  alla  dogana   dallo
 spedizioniere  Tekna  Spedizioni  S.p.a.,  avendo gia' estinta la sua
 obbligazione verso lo spedizioniere;
      che  disconosceva  la  parte  attrice il diritto della Cattolica
 assicurazioni di surrogarsi alla dogana a favore  della  quale  aveva
 prestato   fidejussione,  essendo  la  Comei  estranea  al  contratto
 stipulato tra lo spedizioniere Tekna, suo coobbligato solidale, e  la
 societa'  assicuratrice, riconoscendo solo il diritto del fidejussore
 di agire in regresso surrogandosi allo  spedizioniere  per  il  quale
 aveva pagato;
      che    costituendosi   in   giudizio   la   societa'   Cattolica
 assicurazioni contestava le tesi della  parte  attrice  invocando  la
 costante  giurisprudenza  della Cassazione che afferma il diritto del
 soggetto che abbia prestato fidejussione a  favore  della  dogana  in
 forza  di  contratto  stipulato  con  lo  spedizioniere, di agire nei
 confronti    del    proprietario     delle     merci     surrogandosi
 all'amministrazione doganale.
                              R I L E V A
      che  la  Corte  di  cassazione  con  motivazioni  varie e spesso
 contraddittorie ha sempre tenuto ferma la tesi secondo  la  quale  il
 fidejussore  doganale  ha  diritto  di surrogarsi all'amministrazione
 doganale nei confronti del proprietario  delle  merci  presentate  in
 dogana  dallo  spedizioniere, qualora questi non paghi in adempimento
 dell'obbligazione assunta in solido al  momento  della  presentazione
 delle merci.
    Nessun  rilievo ha - secondo la giurisprudenza della Cassazione il
 fatto che la fidejussione sia richiesta e rispettivamente  presentata
 in  funzione della concessione del pagamento differito accordato allo
 spedizioniere con cumulo in apposito conto dei debiti da lui  assunti
 in solido con i proprietari delle merci (v. bollette doganali in rif.
 artt. 38 e 56 della legge doganale).
    Neppure  rilevante sarebbe il fatto che nella polizza fidejussoria
 sia stabilito che la fidejussione viene prestata per il soggetto  che
 stipula  il contratto e paga il premio, perche' su tale delimitazione
 contrattuale dovrebbe prevalere la clausola scritta che  spiegherebbe
 che  la  fidejussione riguarda i diritti dovuti dai proprietari delle
 merci sdoganate dalla ditta stipulante ed ammesse  al  beneficio  del
 pagamento differito.
    Nessun  rilievo  avrebbe neppure la interpretazione della clausola
 dattiloscritta  la  quale,  riferendo  alle  merci  l'ammissione   al
 beneficio  del pagamento differito, in realta' intende riferirsi allo
 spedizioniere che e' il beneficiario di tale concessione in  funzione
 della quale stipula la polizza fidejussoria a sue spese, cosicche' il
 riferimento ai diritti dovuti dai proprietari delle merci ha il  solo
 valore di delimitare l'oggetto della obbligazione garantita.
    Secondo  la  Cassazione  anche  se  la  fidejussione  fosse  stata
 prestata per un solo dei coobbligati  all'insaputa  dell'altro,  essa
 avrebbe   efficacia  per  il  proprietario  delle  merci  perche'  la
 fidejussione  riguarda  anche  il  suo  debito  e  l'ignoranza  della
 prestata  fidejussione  non  esclude  l'efficacia  di  essa  nei suoi
 confronti.
    In  definitiva  pur  nel variare delle motivazioni nelle decisioni
 della suprema Corte, il punto fermo e' dato dall'affermazione secondo
 la   quale   l'unicita'   dell'obbligazione   garantita  consente  al
 fidejussore che l'abbia adempiuta di rivolgersi indifferentemente  ad
 uno  qualunque  dei  coobbligati  solidali,  indipendentemente  dalla
 conoscenza che egli abbia della prestata  fidejussione  ed  anche  se
 essa  sia  stata  prestata in forza di un contratto stipulato con uno
 solo dei coobbligati nell'interesse di lui e verso corrispettivo.
    Se  questa  e' l'interpretazione da dare all'art. 1951 del c.c. la
 norma in esso contenuta, posta in relazione  all'art.  1936,  secondo
 comma,  appare  gravemente  sospetta  di  contrasto  con  i  principi
 costituzionali di eguaglianza  e  di  difesa  (artt.  3  e  24  della
 Costituzione).
    Invero   la   norma  dettata  dal  1951  del  c.c.  creerebbe  una
 ingiustificata disparita' di trattamento tra  obbligato  singolare  e
 obbligato  solidale  nonche'  tra coobbligati solidali, i cui vincoli
 obbligatori sono distinti e suscettibili di diversa  regolamentazione
 anche  se  hanno per contenuto la medesima prestazione (art. 1293 del
 c.c.),  assoggettando   ad   una   identica   disciplina   situazioni
 ontologicamente e giuridicamente molto diverse.
    La  diversita' delle varie situazioni obbligatorie appare di tutta
 evidenza ove si consideri che nel caso di obbligazione  singolare  il
 debitore  non  puo'  subire pregiudizi dalla fidejussione anche se la
 ignora. Il fidejussore infatti paga cio' che  l'obbligato  principale
 deve,  e  comunque,  prima di pagare deve avvertirlo in modo che egli
 possa in ogni caso tutelarsi (art. 1592 del c.c.).
    Nelle  obbligazioni solidali invece, qualora - come nel caso delle
 fidejussioni doganali - il contratto di fidejussione sia stipulato da
 uno  solo  dei  coobbligati solidali a favore del terzo creditore, il
 condebitore estraneo  al  contratto  di  fidejussione,  ignaro  della
 prestata  fidejussione,  non  ha  diritto  ad  essere  avvertito  dal
 fidejussore prima di pagare in  quanto  egli  nel  contratto  non  e'
 considerato  debitore  principale.  Tutti i contratti di fidejussione
 doganale recano infatti, nelle condizioni generali, la  premessa  che
 e'  considerato  debitore  principale  il  soggetto  che  stipula  il
 contratto e paga il premio.
    Ne  deriva  che  il coobbligato estraneo al contratto, ignorando i
 rapporti intercorsi tra lo spedizioniere doganale,  l'amministrazione
 doganale   e   l'assicuratore  fidejussore,  e'  indotto  a  regolare
 tempestivamente i rapporti interni  con  il  coobbligato  ammesso  al
 pagamento  differito  rimanendo  sempre  esposto  al rischio di dover
 pagare una seconda volta non al suo creditore (dogana) ma ad un terzo
 con  cui  non ha ragioni di debito, ed in funzione di un contratto di
 fidejussione cui e' estraneo ed al quale non ha interesse.
    La  situazione  prospettata  espone  il  condebitore  ignaro  alla
 ingiusta conseguenza di dover  subire  l'efficacia  di  un  contratto
 stipulato da altri in suo danno. Infatti lo spedizioniere condebitore
 solidale  nello  stesso  tempo  in  cui  costituisce  la  garanzia  a
 copertura  del  suo debito globale nei confronti della dogana, espone
 il condebitore terzo rispetto al contratto di  garanzia,  al  rischio
 del  doppio  pagamento,  mentre il legislatore ha inteso evitare tale
 evenienza predisponendo, per l'obbligato singolo, apposite  misure  (
 ex art. 1592 del c.c.).
    Va  aggiunto che il sistema adottato della garanzia fidejussoria a
 copertura dell'esposizione debitoria dello spedizioniere ha  favorito
 l'utilizzazione  del  contratto in danno dei proprietari delle merci,
 determinando quel generalizzato fenomeno di insolvenza di cui vittime
 inconsapevoli  sono  i  proprietari  delle  merci  costretti  da  una
 interpretazione giurisprudenziale di  dubbia  compatibilita'  con  la
 Costituzione a pagare due volte i tributi doganali.
    La elevata frequenza e diffusione del fenomeno e' la prova storica
 inconfutabile  della  anomalia  della  disciplina  della  fattispecie
 secondo  la interpretazione ad essa data dalla Cassazione, e richiede
 un intervento chiarificatore della Corte costituzionale.