IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza; Premesso che con atto di citazione notificato il 5 marzo 1988 la Comei - Compagnia mercantile internazionale S.p.a. ha convenuto in giudizio la societa' Cattolica di assicurazioni chiedendo che in suo contraddittorio fosse accertata l'insussistenza del suo obbligo di pagare alla societa' assicuratrice l'importo di diritti doganali relativi a merce presentata per suo conto alla dogana dallo spedizioniere Tekna Spedizioni S.p.a., avendo gia' estinta la sua obbligazione verso lo spedizioniere; che disconosceva la parte attrice il diritto della Cattolica assicurazioni di surrogarsi alla dogana a favore della quale aveva prestato fidejussione, essendo la Comei estranea al contratto stipulato tra lo spedizioniere Tekna, suo coobbligato solidale, e la societa' assicuratrice, riconoscendo solo il diritto del fidejussore di agire in regresso surrogandosi allo spedizioniere per il quale aveva pagato; che costituendosi in giudizio la societa' Cattolica assicurazioni contestava le tesi della parte attrice invocando la costante giurisprudenza della Cassazione che afferma il diritto del soggetto che abbia prestato fidejussione a favore della dogana in forza di contratto stipulato con lo spedizioniere, di agire nei confronti del proprietario delle merci surrogandosi all'amministrazione doganale. R I L E V A che la Corte di cassazione con motivazioni varie e spesso contraddittorie ha sempre tenuto ferma la tesi secondo la quale il fidejussore doganale ha diritto di surrogarsi all'amministrazione doganale nei confronti del proprietario delle merci presentate in dogana dallo spedizioniere, qualora questi non paghi in adempimento dell'obbligazione assunta in solido al momento della presentazione delle merci. Nessun rilievo ha - secondo la giurisprudenza della Cassazione il fatto che la fidejussione sia richiesta e rispettivamente presentata in funzione della concessione del pagamento differito accordato allo spedizioniere con cumulo in apposito conto dei debiti da lui assunti in solido con i proprietari delle merci (v. bollette doganali in rif. artt. 38 e 56 della legge doganale). Neppure rilevante sarebbe il fatto che nella polizza fidejussoria sia stabilito che la fidejussione viene prestata per il soggetto che stipula il contratto e paga il premio, perche' su tale delimitazione contrattuale dovrebbe prevalere la clausola scritta che spiegherebbe che la fidejussione riguarda i diritti dovuti dai proprietari delle merci sdoganate dalla ditta stipulante ed ammesse al beneficio del pagamento differito. Nessun rilievo avrebbe neppure la interpretazione della clausola dattiloscritta la quale, riferendo alle merci l'ammissione al beneficio del pagamento differito, in realta' intende riferirsi allo spedizioniere che e' il beneficiario di tale concessione in funzione della quale stipula la polizza fidejussoria a sue spese, cosicche' il riferimento ai diritti dovuti dai proprietari delle merci ha il solo valore di delimitare l'oggetto della obbligazione garantita. Secondo la Cassazione anche se la fidejussione fosse stata prestata per un solo dei coobbligati all'insaputa dell'altro, essa avrebbe efficacia per il proprietario delle merci perche' la fidejussione riguarda anche il suo debito e l'ignoranza della prestata fidejussione non esclude l'efficacia di essa nei suoi confronti. In definitiva pur nel variare delle motivazioni nelle decisioni della suprema Corte, il punto fermo e' dato dall'affermazione secondo la quale l'unicita' dell'obbligazione garantita consente al fidejussore che l'abbia adempiuta di rivolgersi indifferentemente ad uno qualunque dei coobbligati solidali, indipendentemente dalla conoscenza che egli abbia della prestata fidejussione ed anche se essa sia stata prestata in forza di un contratto stipulato con uno solo dei coobbligati nell'interesse di lui e verso corrispettivo. Se questa e' l'interpretazione da dare all'art. 1951 del c.c. la norma in esso contenuta, posta in relazione all'art. 1936, secondo comma, appare gravemente sospetta di contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza e di difesa (artt. 3 e 24 della Costituzione). Invero la norma dettata dal 1951 del c.c. creerebbe una ingiustificata disparita' di trattamento tra obbligato singolare e obbligato solidale nonche' tra coobbligati solidali, i cui vincoli obbligatori sono distinti e suscettibili di diversa regolamentazione anche se hanno per contenuto la medesima prestazione (art. 1293 del c.c.), assoggettando ad una identica disciplina situazioni ontologicamente e giuridicamente molto diverse. La diversita' delle varie situazioni obbligatorie appare di tutta evidenza ove si consideri che nel caso di obbligazione singolare il debitore non puo' subire pregiudizi dalla fidejussione anche se la ignora. Il fidejussore infatti paga cio' che l'obbligato principale deve, e comunque, prima di pagare deve avvertirlo in modo che egli possa in ogni caso tutelarsi (art. 1592 del c.c.). Nelle obbligazioni solidali invece, qualora - come nel caso delle fidejussioni doganali - il contratto di fidejussione sia stipulato da uno solo dei coobbligati solidali a favore del terzo creditore, il condebitore estraneo al contratto di fidejussione, ignaro della prestata fidejussione, non ha diritto ad essere avvertito dal fidejussore prima di pagare in quanto egli nel contratto non e' considerato debitore principale. Tutti i contratti di fidejussione doganale recano infatti, nelle condizioni generali, la premessa che e' considerato debitore principale il soggetto che stipula il contratto e paga il premio. Ne deriva che il coobbligato estraneo al contratto, ignorando i rapporti intercorsi tra lo spedizioniere doganale, l'amministrazione doganale e l'assicuratore fidejussore, e' indotto a regolare tempestivamente i rapporti interni con il coobbligato ammesso al pagamento differito rimanendo sempre esposto al rischio di dover pagare una seconda volta non al suo creditore (dogana) ma ad un terzo con cui non ha ragioni di debito, ed in funzione di un contratto di fidejussione cui e' estraneo ed al quale non ha interesse. La situazione prospettata espone il condebitore ignaro alla ingiusta conseguenza di dover subire l'efficacia di un contratto stipulato da altri in suo danno. Infatti lo spedizioniere condebitore solidale nello stesso tempo in cui costituisce la garanzia a copertura del suo debito globale nei confronti della dogana, espone il condebitore terzo rispetto al contratto di garanzia, al rischio del doppio pagamento, mentre il legislatore ha inteso evitare tale evenienza predisponendo, per l'obbligato singolo, apposite misure ( ex art. 1592 del c.c.). Va aggiunto che il sistema adottato della garanzia fidejussoria a copertura dell'esposizione debitoria dello spedizioniere ha favorito l'utilizzazione del contratto in danno dei proprietari delle merci, determinando quel generalizzato fenomeno di insolvenza di cui vittime inconsapevoli sono i proprietari delle merci costretti da una interpretazione giurisprudenziale di dubbia compatibilita' con la Costituzione a pagare due volte i tributi doganali. La elevata frequenza e diffusione del fenomeno e' la prova storica inconfutabile della anomalia della disciplina della fattispecie secondo la interpretazione ad essa data dalla Cassazione, e richiede un intervento chiarificatore della Corte costituzionale.