ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale del d.P.R. 26 ottobre
 1972, n. 636 (Revisione delle disciplina del contenzioso tributario),
 modificato  dal  d.P.R.  3 novembre 1981, n. 739 (Norme integrative e
 correttive  del  d.P.R.  26  ottobre  1972  n.  636,  concernente  la
 revisione  della disciplina del contenzioso tributario), promosso con
 ordinanza emessa il 6 marzo  1989  dalla  Commissione  tributaria  di
 primo   grado   di   Verbania   sul   ricorso  proposto  da  Societa'
 Autotrasporti Fabbri di Fabbri Eros ed altri contro l'ufficio  II.DD.
 di  Domodossola,  iscritta  al  n.  279 del registro ordinanze 1989 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  24,  prima
 serie speciale, dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto  che  dalla  Commissione  tributaria  di  primo  grado di
 Verbania,  con  ordinanza  del  6  marzo  1989,  e'  stata  sollevata
 questione  incidentale  di  legittimita' costituzionale del d.P.R. 26
 ottobre 1972, n. 636  (Revisione  della  disciplina  del  contenzioso
 tributario) e del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (Norme integrative e
 correttive del  d.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  636,  concernente  la
 revisione della disciplina del contenzioso tributario), in quanto non
 prevedono che i  dipendenti  dello  Stato  che  siano  componenti  di
 Commissione   tributaria   possono  assentarsi  dal  servizio,  senza
 autorizzazione,  per  il  tempo  necessario  per  l'espletamento  del
 mandato, in riferimento all'art. 108, secondo comma, Cost.;
      che   e'  intervenuta,  per  il  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri, l'Avvocatura generale  dello  Stato  che  ha  concluso  per
 l'inammissibilita' ovvero per l'infondatezza della questione;
    Considerato  che,  come  dedotto dall'Avvocatura (cfr. nota del 13
 maggio 1988 della Presidenza del Consiglio dei ministri  Dipartimento
 per  la  funzione pubblica - n. 8017.10.0.337), l'"autorizzazione" in
 parola risulta  essere  atto  dovuto  per  il  tempo  necessario  per
 l'espletamento dell'incarico;
      che,   pertanto,   non  risultando  in  alcun  modo  compromesso
 l'invocato principio di cui all'art. 108, secondo  comma,  Cost.,  la
 questione va dichiarata manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;