ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 52, n. 4, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), promossi con due ordinanze emesse il 5 dicembre 1988 dalla Commissione tributaria di primo grado di Bergamo sui ricorsi proposti da Suardi Giuseppe Battista ed altri contro l'Ufficio del Registro di Bergamo, iscritte ai nn. 323 e 324 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Ritenuto che con due ordinanze emesse il 5 dicembre 1988 (pervenute il 15 giugno 1989) dalla Commissione tributaria di primo grado di Bergamo, sui ricorsi proposti da Sciardi Giuseppe Battista ed altri contro l'Ufficio del Registro di Bergamo, e' stata sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 52, n. 4, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui esclude dal beneficio della non sottoposizione a rettifica i soggetti che stipulano atti aventi ad oggetto beni non censiti, discriminati ora anche in relazione ai soggetti che abbiano stipulato negozi giuridici successivamente all'entrata in vigore del d.l. 14 marzo 1988, n. 70 conv. in legge 13 maggio 1988, n. 154, per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato che ha concluso per l'inammissibilita' ovvero per l'infondatezza della questione; Considerato che i due giudizi debbono essere riuniti per l'identita' della questione sollevata; che la Corte ha gia' dichiarato, con ordinanze n. 789 del 1988 e n. 586 del 1986, manifestamente infondata analoga questione in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 Cost.; che uguale pronuncia deve essere adottata nella fattispecie giacche' anche il dedotto profilo di discriminazione concernente il diverso trattamento riservato ai soggetti che si possono avvalere delle disposizioni di cui all'art. 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 convertito in legge 13 maggio 1988, n. 154, con modificazioni non risulta - in quanto attinente alla inevitabile scelta (non viziata da irrazionalita') del momento temporale da cui decorre qualsiasi innovazione normativa - tale da indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;