ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 528 e 529 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 14 ottobre 1988 dal Pretore di Udine nel procedimento penale a carico di Garoni Flavio ed altri, iscritta al n. 338 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo; Ritenuto che, con sentenza-ordinanza 14 ottobre 1988 (pervenuta alla Corte il 23 giugno 1989), il Pretore di Udine sollevava questione di legittimita' costituzionale degli artt. 528 e 529 codice penale, con riferimento agli artt. 21 e 3 della Costituzione; che riferiva il Pretore nell'ordinanza che tale Flavio Garoni era stato denunziato per avere introdotto nel territorio dello Stato video cassette pornografiche per conto della Ditta "Tuttovideo s.n.c." di cui era consocio, allo scopo di metterle in distribuzione a titolo di noleggio negli appositi negozi della "Tuttovideo"; che il Garoni si era difeso, ammettendo bensi' di essere a conoscenza del contenuto pornografico ed osceno delle videocassette, ma assumendo di avere ottenuto autorizzazione ministeriale, e di detenere peraltro le dette videocassette, oggetto del noleggio, in locale separato e riservato rispetto a quello nel quale avvenivano le ordinarie contrattazioni, dove erano ammessi soltanto quegli adulti che intendevano dilettarsi delle videocassette oscene; che al Pretore, pur correttamente ritenendo che l'art.528 codice penale limita il requisito del "pubblicamente" esclusivamente all'esposizione degli oggetti osceni, per cui non ha alcun rilievo agli effetti dell'illecito, che la distribuzione avvenga in locali piu' riservati, e' parso, tuttavia, opportuno sollevare la questione di cui sopra sotto un duplice riflesso; che, a giudizio del Pretore, da una parte, l'art. 21 della Costituzione verrebbe ad essere sacrificato, in quanto la "norma impugnata" non consente a determinate categorie di persone di fruire, detenere e commerciare, negli anzidetti modi riservati, le videocassette pornografiche, e, dall'altra, verrebbe a soffrirne il principio di eguaglianza in relazione alle disposizioni della legge 17 luglio 1975 n. 355, in quanto si realizza una evidente disparita' di trattamento con la discriminazione soltanto degli edicolanti e non di altri soggetti nel commercio di materiale erotico; che e' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile, o almeno infondata; Considerato che il Pretore non ha tenuto conto che proprio il parametro di cui all'art. 21 della Costituzione invocato vieta espressamente, nell'ultimo comma, pubblicazioni, spettacoli e ogni altra manifestazione contraria al buon costume, sollecitando la legge ad assumere provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni; che, pertanto, una volta che lo stesso giudice rimettente ha qualificato "oscene" le videocassette di cui si tratta, nell'ambito del libero esercizio interpetrativo del suo potere giurisdizionale, sarebbe contrario a Costituzione dichiarare illegittima una disposizione di legge (art. 528 codice penale) perfettamente adeguata al dettato dell'art. 21, in quanto appunto reprime le violazioni al disposto di cui all'ultimo comma; che, per quanto si riferisce all'art. 529, il Pretore, pur avendolo impugnato, non solo non ne contesta il contenuto, ma, anzi, se ne avvale proprio per giudicare "oscene" le videocassette in parola; che, per quanto infine si riferisce alla legge 17 luglio 1975 n. 355, di cui e' ventilata l'illegittimita' in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione e' gia' stata risolta da questa Corte con sentenza 24 novembre 1988 n. 1063, che l'ha dichiarata non fondata.