ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 528 e 529 del
 codice penale, promosso con ordinanza emessa il 14 ottobre  1988  dal
 Pretore di Udine nel procedimento penale a carico di Garoni Flavio ed
 altri, iscritta al n. 338 del registro ordinanze  1989  e  pubblicata
 nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  29,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  Camera  di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice
 relatore Ettore Gallo;
    Ritenuto  che,  con  sentenza-ordinanza 14 ottobre 1988 (pervenuta
 alla Corte  il  23  giugno  1989),  il  Pretore  di  Udine  sollevava
 questione di legittimita' costituzionale degli artt. 528 e 529 codice
 penale, con riferimento agli artt. 21 e 3 della Costituzione;
      che  riferiva  il  Pretore nell'ordinanza che tale Flavio Garoni
 era stato denunziato per avere introdotto nel territorio dello  Stato
 video  cassette  pornografiche  per  conto  della  Ditta  "Tuttovideo
 s.n.c." di cui era consocio, allo scopo di metterle in  distribuzione
 a titolo di noleggio negli appositi negozi della "Tuttovideo";
      che  il  Garoni  si  era  difeso,  ammettendo bensi' di essere a
 conoscenza del contenuto pornografico ed osceno delle  videocassette,
 ma  assumendo  di  avere  ottenuto  autorizzazione ministeriale, e di
 detenere peraltro le dette videocassette, oggetto  del  noleggio,  in
 locale separato e riservato rispetto a quello nel quale avvenivano le
 ordinarie contrattazioni, dove erano ammessi soltanto  quegli  adulti
 che intendevano dilettarsi delle videocassette oscene;
      che al Pretore, pur correttamente ritenendo che l'art.528 codice
 penale  limita  il  requisito  del   "pubblicamente"   esclusivamente
 all'esposizione  degli  oggetti  osceni, per cui non ha alcun rilievo
 agli effetti dell'illecito, che la distribuzione  avvenga  in  locali
 piu'  riservati, e' parso, tuttavia, opportuno sollevare la questione
 di cui sopra sotto un duplice riflesso;
      che,  a  giudizio  del  Pretore,  da  una parte, l'art. 21 della
 Costituzione verrebbe ad essere  sacrificato,  in  quanto  la  "norma
 impugnata" non consente a determinate categorie di persone di fruire,
 detenere  e  commerciare,  negli   anzidetti   modi   riservati,   le
 videocassette  pornografiche,  e, dall'altra, verrebbe a soffrirne il
 principio di eguaglianza in relazione alle disposizioni  della  legge
 17  luglio 1975 n. 355, in quanto si realizza una evidente disparita'
 di trattamento con la discriminazione soltanto degli edicolanti e non
 di altri soggetti nel commercio di materiale erotico;
      che  e' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri, rappresentato  dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato,  la
 quale  ha  chiesto  che  la questione sia dichiarata inammissibile, o
 almeno infondata;
    Considerato  che  il  Pretore  non  ha tenuto conto che proprio il
 parametro di  cui  all'art.  21  della  Costituzione  invocato  vieta
 espressamente,  nell'ultimo  comma,  pubblicazioni, spettacoli e ogni
 altra manifestazione contraria al buon costume, sollecitando la legge
 ad  assumere  provvedimenti  adeguati  a  prevenire  e a reprimere le
 violazioni;
      che,  pertanto,  una  volta  che lo stesso giudice rimettente ha
 qualificato "oscene" le videocassette di cui si  tratta,  nell'ambito
 del  libero  esercizio interpetrativo del suo potere giurisdizionale,
 sarebbe  contrario  a   Costituzione   dichiarare   illegittima   una
 disposizione di legge (art. 528 codice penale) perfettamente adeguata
 al dettato dell'art. 21, in quanto appunto reprime le  violazioni  al
 disposto di cui all'ultimo comma;
      che,  per  quanto  si  riferisce  all'art.  529, il Pretore, pur
 avendolo impugnato, non solo non ne contesta il contenuto, ma,  anzi,
 se  ne  avvale  proprio  per  giudicare  "oscene" le videocassette in
 parola;
      che, per quanto infine si riferisce alla legge 17 luglio 1975 n.
 355, di cui e' ventilata l'illegittimita' in riferimento  all'art.  3
 della  Costituzione,  la  questione  e'  gia' stata risolta da questa
 Corte con sentenza 24 novembre 1988 n. 1063, che l'ha dichiarata  non
 fondata.