ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
    Nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 8 della
 legge 20 novembre 1982, n.890 (Notificazioni di atti a mezzo posta  e
 di  comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti
 giudiziari), promosso con ordinanza emessa  il  20  aprile  1989  dal
 Vice-Conciliatore  di  Udine  nel  procedimento  civile  vertente tra
 Zangrando Daniela  e  Mainardis  Eugenio,  iscritta  al  n.  318  del
 registro  ordinanze  1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  il  Vice-Conciliatore  di  Udine,  nel procedimento
 civile  vertente  tra  Zangrando  Daniele  e  Mainardis  Eugenio,  di
 opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, con ordinanza del 20 aprile
 1989 (R.O. n. 318 del 1989), ha sollevato questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  8  della  legge  20  novembre 1982, n. 980
 (recte  890),  nella  parte   in   cui   non   prevede   una   rigida
 formalizzazione  della  procedura  di  notifica  (avviso  di deposito
 dell'atto notificato  a  mezzo  posta  con  specificazione  dell'atto
 stesso  e  del  giudice  adito;  riferimento  al  plico restituito al
 mittente; impossibilita' di preparare le difese, attesa  la  brevita'
 del  termine di deposito e di giustificare l'assenza dal domicilio) e
 la conseguente possibilita' di ricevere l'atto anche dopo la scadenza
 del  termine, in riferimento all'art. 24 della Costituzione in quanto
 sarebbe leso il diritto della difesa;
      che   l'Avvocatura   Generale   dello   Stato,   intervenuta  in
 rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso
 per   la   declaratoria  di  inammissibilita'  o  infondatezza  della
 questione;
    Ritenuto  che  questa  Corte  (ordinanza  n. 904 del 1988) ha gia'
 affermato che, nell'avviso  da  rilasciarsi  dall'agente  postale  al
 destinatario  del  plico, spedito ai sensi dell'art. 8 della legge n.
 890 del 1982, non possono  essere  contenute  specifiche  indicazioni
 relative all'atto da notificare in quanto esso e' chiuso nel plico la
 cui busta logicamente non puo' contenere altro elemento oltre il nome
 del destinatario;
      che  la  presunzione  di  conoscenza  dell'atto  e' differita al
 compimento di un congruo lasso di tempo (10 giorni)  entro  cui  puo'
 ritenersi  che  il  destinatario,  facendo  uso  di normale diligenza
 acquisti gli elementi di conoscenza necessari ed utili alla difesa;
      che  l'art.  24 della Costituzione non e' leso se del diritto di
 difesa non sia, come nel caso, assolutamente impedito e frustrato del
 tutto l'esercizio;
     che,  comunque,  l'adozione  di  eventuali correttivi in senso di
 ulteriore garanzia della disciplina de qua e'  affidata  alle  scelte
 discrezionali del legislatore.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
 alla Corte costituzionale