ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo unico,
 primo comma, della legge 3 maggio 1956, n. 392  (Per  l'assicurazione
 obbligatoria di invalidita', vecchiaia e tubercolosi ai religiosi che
 prestano attivita' di lavoro presso terzi),  promosso  con  ordinanza
 emessa il 6 aprile 1989 dal Pretore di Varese nel procedimento civile
 vertente tra Carminati Giovanni e Istituto Salesiano  Antonio  Tullio
 Maroni  ed  altro,  iscritta  al n. 352 del registro ordinanze 1989 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  35,  prima
 serie speciale, dell'anno 1989;
    Visto    l'atto    di   costituzione   dell'Ispettoria   Salesiana
 lombardo-emiliana nonche' l'atto di  intervento  del  Presidente  del
 Consiglio dei Ministri;
    Udito  nella  Camera  di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che,  nel corso di un procedimento promosso da Carminati
 Giovanni, gia' religioso appartenente alla  Congregazione  della  Pia
 Societa'  di  San  Francesco  di  Sales,  per  ottenere  la  condanna
 dell'Istituto Salesiano Antonio Tullio Maroni di Varese -  presso  il
 quale aveva prestato attivita' lavorativa non retribuita come docente
 di scuola media  inferiore  -  alla  regolarizzazione  della  propria
 posizione  previdenziale,  l'adito  Pretore  di  Varese  ha sollevato
 questione di legittimita' costituzionale dell'articolo  unico,  primo
 comma,  della legge 3 maggio 1956, n. 392, in riferimento all'art. 38
 della Costituzione, nella parte in cui esclude dalla soggezione  alle
 assicurazioni sociali obbligatorie il religioso che presti lavoro non
 retribuito a favore dell'ente  di  appartenenza,  quando  l'attivita'
 svolta   non   sia   spirituale;   comunque,   non  sia  strettamente
 identificabile con la professione religiosa;
      che  nel  susseguente  giudizio  davanti  a  questa  Corte si e'
 costituita l'Ispettoria Salesiana lombardo-emiliana, sollecitando  la
 declaratoria  di  infondatezza  della  questione,  ed  e' intervenuta
 l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza  del  Presidente
 del  Consiglio  dei  ministri, che ha concluso per l'inammissibilita'
 della questione stessa ed, in subordine, per la sua infondatezza;
    Considerato  che,  secondo  quanto  ritenuto dal giudice a quo, il
 suddetto Istituto scolastico  costituisce  diretta  emanazione  della
 Congregazione  religiosa  di  appartenenza  del  Carminati, e non e',
 quindi, "terzo";
      che,  come  questa  Corte ha gia' affermato (sentenza n. 108 del
 1977) e secondo l'indirizzo giurisprudenziale  dei  giudici  ordinari
 anche  di  legittimita', il limite alla tutela previdenziale previsto
 dalla legge censurata non risulta costituzionalmente  illegittimo  se
 l'attivita'  del  religioso  -  di  qualunque  specie,  ivi  compreso
 l'insegnamento  -  sia  prestata  a  favore   dell'Ordine   o   della
 Congregazione  religiosa  di  appartenenza,  o  in  istituti  di essi
 facenti parte,  e  non  alle  dipendenze  di  un  "terzo",  dovendosi
 escludere  la  prestazione  di  attivita'  lavorativa  e  ritenere la
 sussistenza di opera compiuta "religionis causa" in  adempimento  dei
 fini della congregazione;
      che,  conseguentemente, difettando il presupposto indispensabile
 per l'operativita' del vigente sistema  delle  assicurazioni  sociali
 obbligatorie, la questione si palesa manifestamente infondata.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9 delle Norme integrative per  i  giudizi  dinanzi  alla  Corte
 costituzionale.