ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo unico, primo comma, della legge 3 maggio 1956, n. 392 (Per l'assicurazione obbligatoria di invalidita', vecchiaia e tubercolosi ai religiosi che prestano attivita' di lavoro presso terzi), promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1989 dal Pretore di Varese nel procedimento civile vertente tra Carminati Giovanni e Istituto Salesiano Antonio Tullio Maroni ed altro, iscritta al n. 352 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di costituzione dell'Ispettoria Salesiana lombardo-emiliana nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella Camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che, nel corso di un procedimento promosso da Carminati Giovanni, gia' religioso appartenente alla Congregazione della Pia Societa' di San Francesco di Sales, per ottenere la condanna dell'Istituto Salesiano Antonio Tullio Maroni di Varese - presso il quale aveva prestato attivita' lavorativa non retribuita come docente di scuola media inferiore - alla regolarizzazione della propria posizione previdenziale, l'adito Pretore di Varese ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'articolo unico, primo comma, della legge 3 maggio 1956, n. 392, in riferimento all'art. 38 della Costituzione, nella parte in cui esclude dalla soggezione alle assicurazioni sociali obbligatorie il religioso che presti lavoro non retribuito a favore dell'ente di appartenenza, quando l'attivita' svolta non sia spirituale; comunque, non sia strettamente identificabile con la professione religiosa; che nel susseguente giudizio davanti a questa Corte si e' costituita l'Ispettoria Salesiana lombardo-emiliana, sollecitando la declaratoria di infondatezza della questione, ed e' intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per l'inammissibilita' della questione stessa ed, in subordine, per la sua infondatezza; Considerato che, secondo quanto ritenuto dal giudice a quo, il suddetto Istituto scolastico costituisce diretta emanazione della Congregazione religiosa di appartenenza del Carminati, e non e', quindi, "terzo"; che, come questa Corte ha gia' affermato (sentenza n. 108 del 1977) e secondo l'indirizzo giurisprudenziale dei giudici ordinari anche di legittimita', il limite alla tutela previdenziale previsto dalla legge censurata non risulta costituzionalmente illegittimo se l'attivita' del religioso - di qualunque specie, ivi compreso l'insegnamento - sia prestata a favore dell'Ordine o della Congregazione religiosa di appartenenza, o in istituti di essi facenti parte, e non alle dipendenze di un "terzo", dovendosi escludere la prestazione di attivita' lavorativa e ritenere la sussistenza di opera compiuta "religionis causa" in adempimento dei fini della congregazione; che, conseguentemente, difettando il presupposto indispensabile per l'operativita' del vigente sistema delle assicurazioni sociali obbligatorie, la questione si palesa manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.