ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo comma, del decreto-legge 26 luglio 1989, n. 260 (Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia, notificato il 10 agosto 1989, depositato in cancelleria il 17 successivo ed iscritto al n. 67 del registro ricorsi 1989; Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice relatore Cheli; Ritenuto che la Regione Friuli-Venezia Giulia, con ricorso notificato il 10 agosto 1989 e depositato il 17 agosto 1989, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, secondocomma, del decreto-legge 26 luglio 1989, n. 260 (Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego) in riferimento agli artt. 4 n. 1 e 58 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia); che si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere la reiezione del ricorso; Considerato che il decreto-legge 26 luglio 1989, n. 260 non e' stato convertito entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225, serie generale, del 26 settembre 1989; che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, ordinanza n. 555 del 1989), la questione di legittimita' costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile; Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli artt. 25 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;