ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 3, secondo
 comma, del decreto-legge 26 luglio 1989, n. 260 (Disposizioni urgenti
 in  materia  di pubblico impiego), promosso con ricorso della Regione
 Friuli-Venezia Giulia, notificato il 10 agosto  1989,  depositato  in
 cancelleria  il  17  successivo  ed  iscritto  al  n. 67 del registro
 ricorsi 1989;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice
 relatore Cheli;
    Ritenuto   che  la  Regione  Friuli-Venezia  Giulia,  con  ricorso
 notificato il 10 agosto 1989 e  depositato  il  17  agosto  1989,  ha
 sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  3,
 secondocomma, del decreto-legge 26 luglio 1989, n. 260  (Disposizioni
 urgenti  in  materia di pubblico impiego) in riferimento agli artt. 4
 n. 1 e 58 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.  1  (Statuto
 speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia);
      che si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, per chiedere la reiezione del ricorso;
    Considerato  che  il  decreto-legge  26 luglio 1989, n. 260 non e'
 stato convertito entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla  sua
 pubblicazione,  come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale n. 225, serie generale, del 26 settembre 1989;
      che,  pertanto,  secondo la consolidata giurisprudenza di questa
 Corte (v., da ultimo, ordinanza n. 555 del  1989),  la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  deve  essere  dichiarata manifestamente
 inammissibile;
    Visti  l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli artt. 25 e
 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
 Corte costituzionale;