ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 43, della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione del precariato e sistemazione del personale precario esistente), promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio 1989 dal T.A.R. del Lazio sul ricorso proposto da D'Antona Cresi ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri, iscritta al n. 425 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il giudice relatore Cheli; Ritenuto che, nel giudizio promosso da Cresi D'Antona ed altri docenti di educazione fisica contro il Ministero della pubblica istruzione ed il Provveditorato agli studi di Palermo per ottenere l'annullamento dei provvedimenti di rigetto delle loro istanze di riassunzione in servizio, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione III, con ordinanza emessa il 2 febbraio 1987 (R.O. n. 425/1989) ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 43 della l. 20 maggio 1982, n. 270, recante "Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione del precariato e sistemazione del personale precario esistente", nella parte in cui esclude dalla riassunzione e dal mantenimento in servizio fino al conseguimento della abilitazione nonche', subordinatamente a tale conseguimento, fino alla immissione in ruolo i docenti di educazione fisica che hanno prestato servizio nei modi e nei tempi indicati dalla norma, con il possesso del titolo di studio specifico, conseguito anteriormente alla sessione estiva dell'anno accademico 1980/81; che, ad avviso del giudice a quo, la norma in esame, riferendosi soltanto ai supplenti di educazione fisica sprovvisti di titolo di studio, discriminerebbe i docenti di educazione fisica diplomati, i quali, pur trovandosi nella medesima situazione di servizio e pur essendo dotati di titoli poziori, non hanno ricevuto alcuna garanzia del mantenimento in servizio, potendo solo concorrere al conferimento delle supplenze per la copertura dei posti vacanti; che, secondo lo stesso giudice, alla detta discriminazione si accompagnerebbe la violazione dell'art. 97 Cost., per la preferenza accordata a docenti ancora in attesa di verificare la propria preparazione culturale attraverso il completamento del corso di studi ed il conseguimento del diploma; che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e' intervenuto in giudizio chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata; Considerato che indentica questione e' stata dichiarata manifestamente inammissibile con l'ordinanza n. 945 del 1988 in base alla considerazione che l'estensione dei benefici previsti dall'art. 43 della legge 20 maggio 1982, n. 270 a favore di altre categorie di insegnanti di educazione fisica che non si trovino nella particolare situazione presa in esame da tale norma e' rimessa esclusivamente alla scelta discrezionale del legislatore; che non sono stati addotti motivi o prospettazioni nuove tali da indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.