ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 43, della legge
 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina  del  reclutamento
 del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed
 artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee
 ad  evitare la formazione del precariato e sistemazione del personale
 precario esistente), promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio 1989
 dal  T.A.R. del Lazio sul ricorso proposto da D'Antona Cresi ed altri
 contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri,  iscritta  al
 n.  425  del  registro  ordinanze  1989  e  pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 38,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 13 dicembre 1989 il giudice
 relatore Cheli;
    Ritenuto  che,  nel  giudizio  promosso da Cresi D'Antona ed altri
 docenti di educazione  fisica  contro  il  Ministero  della  pubblica
 istruzione  ed  il  Provveditorato agli studi di Palermo per ottenere
 l'annullamento dei provvedimenti di rigetto  delle  loro  istanze  di
 riassunzione  in  servizio, il Tribunale amministrativo regionale per
 il Lazio, Sezione III, con ordinanza emessa il 2 febbraio 1987  (R.O.
 n.  425/1989)  ha  sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 97 della
 Costituzione - questione di legittimita' costituzionale dell'art.  43
 della  l. 20 maggio 1982, n. 270, recante "Revisione della disciplina
 del  reclutamento  del  personale  docente  della   scuola   materna,
 elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici,
 adozione di misure idonee ad evitare la formazione del  precariato  e
 sistemazione  del  personale  precario esistente", nella parte in cui
 esclude dalla riassunzione e dal mantenimento  in  servizio  fino  al
 conseguimento  della  abilitazione  nonche',  subordinatamente a tale
 conseguimento, fino alla immissione in ruolo i docenti di  educazione
 fisica  che  hanno  prestato  servizio  nei modi e nei tempi indicati
 dalla  norma,  con  il  possesso  del  titolo  di  studio  specifico,
 conseguito  anteriormente  alla  sessione estiva dell'anno accademico
 1980/81;
      che, ad avviso del giudice a quo, la norma in esame, riferendosi
 soltanto ai supplenti di educazione fisica sprovvisti  di  titolo  di
 studio,  discriminerebbe  i docenti di educazione fisica diplomati, i
 quali, pur trovandosi nella medesima situazione  di  servizio  e  pur
 essendo  dotati di titoli poziori, non hanno ricevuto alcuna garanzia
 del mantenimento in servizio, potendo solo concorrere al conferimento
 delle supplenze per la copertura dei posti vacanti;
      che,  secondo  lo  stesso giudice, alla detta discriminazione si
 accompagnerebbe la violazione dell'art. 97 Cost., per  la  preferenza
 accordata  a  docenti  ancora  in  attesa  di  verificare  la propria
 preparazione culturale attraverso il completamento del corso di studi
 ed il conseguimento del diploma;
      che  il  Presidente  del Consiglio dei ministri, rappresentato e
 difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  e'  intervenuto  in
 giudizio  chiedendo  che  la questione sia dichiarata inammissibile o
 infondata;
    Considerato   che   indentica   questione   e'   stata  dichiarata
 manifestamente inammissibile con l'ordinanza n. 945 del 1988 in  base
 alla  considerazione che l'estensione dei benefici previsti dall'art.
 43 della legge 20 maggio 1982, n. 270 a favore di altre categorie  di
 insegnanti  di educazione fisica che non si trovino nella particolare
 situazione presa in esame da tale  norma  e'  rimessa  esclusivamente
 alla scelta discrezionale del legislatore;
      che non sono stati addotti motivi o prospettazioni nuove tali da
 indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.