ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 157, n.6, del
 codice penale, promosso con ordinanza emessa il 19  maggio  1989  dal
 Pretore  di  Brescia,  Sezione  distaccata di Salo', nel procedimento
 penale a carico di  Bortolotti  Giovanni,  iscritta  al  n.  397  del
 registro  ordinanze  1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 37 - 1a serie speciale, dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri;
    Udito  nella  Camera  di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice
 relatore Ettore Gallo;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di  Brescia,  dovendo giudicare di una
 contravvenzione prevista dall'art. 734 del  codice  penale,  commessa
 nell'ottobre  1986, dopo aver rilevato che il primo atto interruttivo
 della prescrizione risaliva al  3  febbraio  1989  e  che  quindi  vi
 sarebbe  stata  estinzione  del  reato, sollevava, con l'ordinanza in
 epigrafe, questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  157,
 n.6,  del  codice  penale,  nella parte in cui prevede in due anni il
 periodo di prescrizione per le contravvenzioni  punite  con  la  sola
 ammenda  anziche'  in  cinque  anni, come fa l'art. 28 della legge 24
 novembre  1981,  n.  689,  per  le  violazioni   amministrative,   in
 riferimento all'art. 3 della Costituzione;
    Considerato che in tal modo si chiede a questa Corte un intervento
 sostitutivo in materia penale ed in senso deteriore  per  l'imputato,
 intervento  che  manifestamente esorbita dai poteri del giudice della
 legittimita' costituzionale delle leggi;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte Costituzionale.