ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 157, n.6, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 19 maggio 1989 dal Pretore di Brescia, Sezione distaccata di Salo', nel procedimento penale a carico di Bortolotti Giovanni, iscritta al n. 397 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 - 1a serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella Camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo; Ritenuto che il Pretore di Brescia, dovendo giudicare di una contravvenzione prevista dall'art. 734 del codice penale, commessa nell'ottobre 1986, dopo aver rilevato che il primo atto interruttivo della prescrizione risaliva al 3 febbraio 1989 e che quindi vi sarebbe stata estinzione del reato, sollevava, con l'ordinanza in epigrafe, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 157, n.6, del codice penale, nella parte in cui prevede in due anni il periodo di prescrizione per le contravvenzioni punite con la sola ammenda anziche' in cinque anni, come fa l'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni amministrative, in riferimento all'art. 3 della Costituzione; Considerato che in tal modo si chiede a questa Corte un intervento sostitutivo in materia penale ed in senso deteriore per l'imputato, intervento che manifestamente esorbita dai poteri del giudice della legittimita' costituzionale delle leggi; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale.