ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale degli artt. 1, primo e
 terzo comma; 7, primo e terzo comma; 8, quarto comma  e  9,  primo  e
 terzo  comma,  della  legge  13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei
 danni  cagionati  nell'esercizio   delle   funzioni   giudiziarie   e
 responsabilita' civile dei magistrati), promosso con ordinanza emessa
 il 5 aprile 1989 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente
 tra Accordato Roberto e la s.r.l. "RI Immobiliare" iscritta al n. 349
 del registro ordinanze 1989 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
 della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Ritenuto  che il Vice pretore di Roma, con ordinanza 5 aprile 1989
 (R.O. n.  349  del  1989)  ha  sollevato  questione  di  legittimita'
 costituzionale  degli  artt. 1, primo e terzo comma; 7, primo e terzo
 comma; 8, quarto comma e 9, primo  e  terzo  comma,  della  legge  13
 aprile 1988, n. 117;
      che  secondo  tale  ordinanza  essi  violerebbero l'art. 3 della
 Costituzione,  in  quanto  irrazionalmente   equiparano   il   limite
 quantitativo di responsabilita' del vice pretore onorario, in sede di
 rivalsa, a quella dei  magistrati  di  tribunale  e  stabiliscono  un
 regime  unitario  di  responsabilita' per i vice pretori onorari ed i
 giudici togati, non ostante che le funzioni dei primi,  a  differenza
 di  quelle  dei secondi, sarebbero disciplinate non solo dalla legge,
 ma anche dalla prassi e vi sarebbe una differenza di  situazioni  che
 renderebbe     irragionevole    la    disciplina    unitaria    della
 responsabilita';
    Considerato  che  questa  Corte, con ordinanza n. 155 del 1989, ha
 gia' ritenuto manifestamente infondata  la  questione  relativa  alla
 determinazione  della  misura  massima  della rivalsa dello Stato nei
 confronti degli estranei che partecipano o concorrono  a  partecipare
 all'esercizio   della   funzione  giudiziaria,  cosi'  come  disposta
 dall'art. 8, ultimo comma,  della  legge  13  aprile  1988,  n.  117,
 poiche' rientra nell'esercizio della discrezionalita' legislativa non
 censurabile in quanto  non  irragionevole  -  la  determinazione  dei
 limiti  massimi  di  tale  rivalsa  in relazione al reddito di lavoro
 complessivo dei giudici non togati;
      che   nessun  rilievo  puo'  avere,  ai  fini  del  giudizio  di
 costituzionalita' l'asserita esistenza di situazioni differenziate in
 base a "prassi", proprie dell'attivita' dei vice pretori onorari;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.