ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1, primo e terzo comma; 7, primo e terzo comma; 8, quarto comma e 9, primo e terzo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati), promosso con ordinanza emessa il 5 aprile 1989 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Accordato Roberto e la s.r.l. "RI Immobiliare" iscritta al n. 349 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice relatore Gabriele Pescatore; Ritenuto che il Vice pretore di Roma, con ordinanza 5 aprile 1989 (R.O. n. 349 del 1989) ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, primo e terzo comma; 7, primo e terzo comma; 8, quarto comma e 9, primo e terzo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117; che secondo tale ordinanza essi violerebbero l'art. 3 della Costituzione, in quanto irrazionalmente equiparano il limite quantitativo di responsabilita' del vice pretore onorario, in sede di rivalsa, a quella dei magistrati di tribunale e stabiliscono un regime unitario di responsabilita' per i vice pretori onorari ed i giudici togati, non ostante che le funzioni dei primi, a differenza di quelle dei secondi, sarebbero disciplinate non solo dalla legge, ma anche dalla prassi e vi sarebbe una differenza di situazioni che renderebbe irragionevole la disciplina unitaria della responsabilita'; Considerato che questa Corte, con ordinanza n. 155 del 1989, ha gia' ritenuto manifestamente infondata la questione relativa alla determinazione della misura massima della rivalsa dello Stato nei confronti degli estranei che partecipano o concorrono a partecipare all'esercizio della funzione giudiziaria, cosi' come disposta dall'art. 8, ultimo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117, poiche' rientra nell'esercizio della discrezionalita' legislativa non censurabile in quanto non irragionevole - la determinazione dei limiti massimi di tale rivalsa in relazione al reddito di lavoro complessivo dei giudici non togati; che nessun rilievo puo' avere, ai fini del giudizio di costituzionalita' l'asserita esistenza di situazioni differenziate in base a "prassi", proprie dell'attivita' dei vice pretori onorari; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.