ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio promosso con ricorso della Provincia autonoma di Trento
 notificato il 21 agosto 1989, depositato in Cancelleria il 30  agosto
 successivo  ed  iscritto  al  n.  13  del  registro ricorsi 1989, per
 conflitto di attribuzione sorto a seguito delle note n. 254942/41 A e
 n.  915567/41  A  del  Ministero  del  Tesoro  in data 21 giugno 1989
 (concernenti nuove procedure in materia di articolazione territoriale
 delle  aziende  di  credito  nazionali  con dipendenze nel territorio
 della Provincia di Trento), indirizzate alla Provincia  di  Trento  e
 alla Banca d'Italia.
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  12  dicembre  1989  il Giudice
 relatore Mauro Ferri;
    Uditi l'avvocato Valerio Onida per la Provincia autonoma di Trento
 e  l'avvocato  dello  Stato  Franco  Favara  per  il  Presidente  del
 Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con  ricorso  notificato  il  21  agosto 1989, la Provincia
 autonoma  di  Trento  ha  sollevato  conflitto  di  attribuzione  nei
 confronti  dello  Stato  in ordine alle note del Ministero del Tesoro
 nn. 254942/41-A e 915567/41-A del 21 giugno 1989 (ad  essa  pervenute
 il  28  giugno successivo), concernenti nuove procedure in materia di
 articolazione territoriale delle aziende  di  credito  nazionali  con
 dipendenze ubicate nel territorio della Provincia ricorrente.
    Premesso  che l'art. 11 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto
 speciale per il Trentino-Alto Adige) dispone che "la  Provincia  puo'
 autorizzare  l'apertura  e  il  trasferimento di sportelli bancari di
 aziende di credito  a  carattere  locale,  provinciale  e  regionale,
 sentito  il  parere  del  Ministero  del Tesoro" (primo comma); e che
 "l'autorizzazione all'apertura e al trasferimento nella Provincia  di
 sportelli  bancari  delle  altre  aziende  di  credito  e'  data  dal
 Ministero del Tesoro, sentito il parere della Provincia  interessata"
 (secondo comma), la ricorrente espone in sintesi quanto segue.
    Dopo  che la Provincia aveva adottato tre deliberazioni in data 21
 ottobre 1988 (prot. nn. 12501,  12502  e  12503),  concernenti  nuove
 procedure  in  materia rispettivamente di "trasferimenti di sportelli
 bancari",    "installazione    di     sportelli     automatici"     e
 "razionalizzazione della tipologia di sportelli bancari e di apertura
 di sportelli temporanei" (in relazione  alle  aziende  di  credito  a
 carattere  locale, provinciale e regionale), il Ministero del Tesoro,
 con note del 24 giugno 1988 e 8  settembre  1988,  nell'esprimere  il
 parere in ordine alle tre citate proposte della Provincia, chiedeva a
 sua volta alla Provincia stessa di conoscere il suo parere in  ordine
 alla  adozione di analoga regolamentazione relativamente alle aziende
 di credito a carattere sovraregionale.
    La  Giunta provinciale, con delibera n. 12504 del 21 ottobre 1988,
 decideva,  per  quanto  qui  interessa,  di  subordinare  il   parere
 favorevole  in  ordine  alla  emananda  normativa  all'adozione,  fra
 l'altro, del  criterio  secondo  cui  alla  Provincia  doveva  essere
 riservata   la  facolta'  di  esprimere  preventivamente  le  proprie
 valutazioni  in  ordine  alle  richieste  delle  aziende  di  credito
 extraregionali  e  l'ulteriore  seguito della procedura doveva essere
 subordinato all'adozione di un provvedimento  formale  da  parte  del
 Ministero.
    Con  nota  del  21  giugno  1989  n. 254942/41-A, il Ministero del
 Tesoro, nel prendere atto delle sopra indicate delibere della  Giunta
 provinciale, comunicava, per quanto qui interessa, che la proposta di
 cui  alla  delibera  n.  12504  appariva  inaccoglibile,  in  quanto,
 analogamente  a quanto previsto per le ipotesi riguardanti le aziende
 di credito a carattere locale, provinciale  e  regionale,  il  parere
 della  Provincia  doveva essere richiesto solo in caso di attivazione
 della sospensiva da parte del Ministero.
    Con   altra  nota  in  pari  data  n.  915567/41-A,  il  Ministero
 comunicava alla Provincia - richiamate le normative da  essa  emanate
 in    materia   di   trasferimento   di   dipendenze   bancarie,   di
 razionalizzazione della tipologia di sportelli e di installazione  di
 sportelli  automatici  - la analoga normativa che, relativamente alla
 stessa materia, avrebbe avuto valore con  effetto  immediato  per  le
 aziende  di  credito  nazionali con dipendenze ubicate nel territorio
 della Provincia stessa.
    Tutto  cio'  premesso in punto di fatto, la ricorrente solleva, in
 ordine alle due note del Ministero del Tesoro da ultimo indicate, tre
 motivi di censura.
      a) Mancata audizione del parere della Provincia su una parte del
 contenuto della nuova normativa ministeriale.
    Rileva  la  ricorrente che il Ministero ha bensi' acquisito, prima
 di emanare la nuova normativa per le aziende di credito  a  carattere
 nazionale  con  dipendenze  ubicate  nella Provincia, il parere della
 Provincia stessa (reso con la delibera n. 12504 del 21 ottobre 1988);
 tuttavia,  poiche'  il  parere  non e' stato chiesto e ottenuto, come
 forse sarebbe stato piu' corretto, su  uno  schema  di  provvedimento
 predisposto dallo stesso Ministero, bensi' sul "proposito" di emanare
 un'analoga "regolamentazione" o "un provvedimento analogo"  a  quelli
 predisposti  dalla  Provincia  per  le aziende di credito a carattere
 regionale e  locale,  il  contenuto  del  provvedimento  ministeriale
 proposto,  e  su  cui  la  Provincia  ha  espresso il proprio parere,
 risulta  interamente   determinato   dal   corrispondente   contenuto
 dell'analoga normativa provinciale.
    Ora, se si confronta il contenuto di quest'ultima con quello della
 normativa ministeriale comunicata con la nota  del  21  giugno  1989,
 prot.   n.   915567/41-A,  ci  si  avvede  che  non  vi  e'  completa
 corrispondenza. In particolare, al punto B della nota ministeriale in
 parola   si   prevede   l'applicazione   della  nuova  procedura  (di
 silenzio-assenso) per le aziende di  credito  a  carattere  nazionale
 "che  intendano  trasferire  sportelli bancari o installare sportelli
 automatici nel territorio della Provincia di Trento",  senza  operare
 alcuna  distinzione  fra  le varie categorie di sportelli automatici.
 Invece   il   corrispondente   provvedimento   provinciale    prevede
 distintamente gli sportelli automatici detti "A.T.M.", per i quali si
 dispone una procedura di notifica e di silenzio-assenso (nel caso  di
 installazione   a   distanza   dagli  sportelli  tradizionali  ovvero
 all'interno  di  imprese  o  enti),  e   gli   sportelli   automatici
 consistenti  in terminali nei punti di vendita (c.d. "P.O.S."), per i
 quali invece si mantiene la  procedura  ordinaria  di  autorizzazione
 espressa.
    Ne  deriva  che,  poiche'  la normativa ministeriale, non operando
 alcuna distinzione, appare applicabile ad ogni  genere  di  sportelli
 automatici,  ivi  compresi  quelli  "P.O.S.",  su  questo  punto  del
 contenuto del provvedimento il parere della Provincia  non  e'  stato
 acquisito, pur dovendosi ritenere costituzionalmente obbligatorio, ai
 sensi dell'art. 11 dello Statuto speciale.
      b)  Mancata  previsione  di  seguito  al  parere  negativo della
 Provincia nei casi di procedura con "silenzio-assenso".
    La nuova normativa ministeriale (nota n. 915567/41-A) contempla la
 introduzione di  una  procedura  di  "silenzio-assenso"  sia  per  le
 trasformazioni  degli sportelli ad operativita' limitata in sportelli
 ordinari (punto A), sia per il trasferimento di sportelli  e  per  la
 installazione di sportelli automatici (punto B).
    Ora,  la  procedura  che contempla il c.d. silenzio-assenso di per
 se' non e'  in  contrasto  con  la  norma  statutaria  in  questione;
 tuttavia  e'  chiaro  che  anche  ove  si  adotti  tale  procedura e'
 necessario, per rispettare lo  Statuto,  prevedere  il  parere  della
 Provincia.
    Nel caso in cui tale parere sia negativo (nel senso del diniego di
 autorizzazione) esso dovra' necessariamente  esprimersi  in  un  atto
 positivo   dell'organo   provinciale,   diretto   all'organo  statale
 competente a deliberare, e del quale quest'ultimo dovra' tener  conto
 nel  formulare la propria finale determinazione. Quest'ultima, in tal
 caso, dovra' necessariamente anch'essa assumere  carattere  espresso,
 poiche'  il  semplice  silenzio  non  consente  di  realizzare  e  di
 documentare un iter logico deliberativo, in cui si  tenga  conto  del
 parere negativo della Provincia.
    La   procedura   introdotta   dal   Ministero  prevede  bensi'  la
 comunicazione anche alla Provincia per  conoscenza,  oltre  che  allo
 stesso  Ministero,  dell'intendimento  di  aprire  o di trasferire lo
 sportello; e prevede altresi' che, ove il Ministero  intenda  opporre
 un  diniego,  esso disponga la sospensione provvisoria e senta, prima
 di adottare la determinazione finale, il parere della  Provincia.  Ma
 non  prevede  invece  che, ove, in assenza di sospensione provvisoria
 disposta dal Ministero, la Provincia esprima un parere negativo,  pur
 entro  il  termine  di  40  giorni  durante  il quale l'apertura o il
 trasferimento non puo' essere attuato, il Ministero sia tenuto a dare
 seguito  a  tale  parere pronunciandosi con un provvedimento espresso
 (anche se non necessariamente conforme al parere).
    Il  Ministero  potrebbe  cioe', anche in questo caso, lasciare che
 decorra il termine e che si formi il silenzio-assenso, cosi'  negando
 qualsiasi  efficacia e qualsiasi rilevanza nel procedimento al parere
 negativo della Provincia.
    Ma  con  cio'  verrebbe  chiaramente lesa la competenza consultiva
 spettante alla Provincia in forza della  norma  statutaria.  Siffatta
 competenza   deve   infatti   comportare   necessariamente  non  solo
 l'astratta possibilita' di esprimersi, ma altresi' l'attribuzione  al
 parere cosi' espresso di una rilevanza procedimentale.
    Tale  esigenza era stata, del resto, espressamente enunciata dalla
 Provincia nel parere reso con la delibera n.  12504  del  21  ottobre
 1988.  Ma  il Ministero non solo non ha recepito tale richiesta nella
 normativa comunicata con la nota del 21 giugno 1989  n.  915567/41-A,
 ma,  nella  nota  in  parti  data  n.  254942/41-A, ha esplicitamente
 dichiarato  "inaccoglibile"  l'esigenza  espressa  dalla   Provincia,
 "ritenendosi  che  -  analogamente  a  quanto previsto per le ipotesi
 riguardanti le aziende di credito a carattere locale,  provinciale  o
 regionale  -  il  parere  di codesta Provincia debba essere richiesto
 solo in caso di attivazione  della  sospensiva  da  parte  di  questo
 Ministero".   Che   e'   quanto   dire   che  solo  sui  dinieghi  di
 autorizzazione, ma non sulle autorizzazioni concesse in  via  tacita,
 attraverso  il  silenzio-assenso,  verrebbe  (utilmente)  sentito  il
 parere della Provincia: in palese contrasto, dunque, con il  disposto
 dell'art. 11, secondo comma, dello Statuto speciale.
      c)  Mancata  previsione  del  parere della Provincia nel caso di
 istituzione di sportelli temporanei presso  fiere,  manifestazioni  e
 mercati.
    La  normativa  ministeriale (nota n. 915567/41- A, punto A, ultimo
 periodo) prevede che le aziende  di  credito  a  carattere  nazionale
 possono istituire, in via temporanea, sportelli bancari presso fiere,
 manifestazioni  e  mercati  nella   Provincia   di   Trento,   previa
 segnalazione al Ministero del Tesoro e per conoscenza alla competente
 Filiale della Banca d'Italia e alla Provincia Autonoma,  "purche'  il
 Ministero  non  si  sia pronunciato negativamente entro 15 giorni dal
 ricevimento di detta segnalazione".
    In  tale  caso,  dunque,  non e' nemmeno previsto che la pronuncia
 negativa del Ministero si articoli nei due momenti della  sospensione
 provvisoria  e  della  determinazione  definitiva previo parere della
 Provincia. Quest'ultimo viene dunque sempre privato di ogni rilevanza
 procedimentale.
    Sul  punto la violazione dello Statuto e' duplice. In primo luogo,
 su questo aspetto della normativa non  e'  stato  sentito  il  parere
 della   Provincia,   posto   che   questo   fu  espresso  sulla  base
 dell'enunciato   intendimento   del   Ministero   di   adottare    un
 "provvedimento  analogo"  a quello della Provincia, articolato "sulle
 stesse  linee"  di  questo,   con   le   particolarita'   specificate
 nell'allegato  A  della  nota del Ministero 8 settembre 1988, in cui,
 per l'apertura degli sportelli a tempo determinato,  si  prevede  che
 "l'autorizzazione  si  intende  concessa ove il Ministero del Tesoro,
 entro 40  giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione,  non  abbia
 disposto,  sentita  la  Provincia  Autonoma di Trento, la sospensione
 dell'apertura". La normativa adottata  dal  Ministero  e'  dunque  su
 questo  punto  perfettamente  in  contrasto  con quella gia' proposta
 dallo stesso Ministero, e su cui  si  e'  espresso  il  parere  della
 Provincia.
    A  sua  volta  la  normativa  adottata dalla Provincia (tradottasi
 nella  delibera  n.  12503  del  21   ottobre   1988)   prevede   che
 l'istituzione  di sportelli temporanei presso fiere, manifestazioni e
 mercati sia  effettuata  trascorsi  15  giorni  dalla  comunicazione,
 purche'   la   Giunta  provinciale  non  disponga  nel  frattempo  la
 sospensiva  dell'autorizzazione,  a  cui  si  applica   la   consueta
 procedura  della  sospensione  provvisoria  seguita  dal  parere  del
 Ministero e della determinazione definitiva della Provincia (salvo il
 termine abbreviato a 15 giorni).
    La  normativa  ministeriale  a questo proposito si discosta dunque
 sia dalla normativa provinciale, sia dalla  proposta  sottoposta  dal
 Ministero al parere della Provincia.
    Ma  anche  sotto  un secondo profilo, questa volta sostanziale, la
 normativa ministeriale su questo punto lede le competenze  statutarie
 della  Provincia.  Essa  infatti  non  prevede in alcun caso, nemmeno
 cioe'  nel  caso  di  diniego  di  autorizzazione,  il  parere  della
 Provincia  e  una  sua  rilevanza  procedimentale. Si prevede solo la
 determinazione ministeriale definitiva, sia che si tratti di  diniego
 espresso, sia che si tratti di silenzio-assenso.
    2.  - Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato, concludendo per la infondatezza del ricorso.
    L'Avvocatura  rileva che la controversia e' a ben vedere originata
 dalla difficolta' di  far  convivere  una  non  recente  disposizione
 statutaria   con   la   tendenza  (condivisa  dalla  Provincia)  alla
 eliminazione della necessita' di una autorizzazione, quanto  meno  in
 forma esplicita.
    Si   porrebbe  quindi  il  problema  della  ricostruzione  teorica
 dell'istituto  del  c.d.  "silenzio-assenso',  la  cui  utilizzazione
 nell'ambito  di  che  trattasi  la  stessa Provincia riconosce non in
 contrasto con la norma statutaria.
    Cio'  premesso, il primo motivo del ricorso appare non pertinente,
 prima che non fondato. La disposizione statutaria prevede  il  parere
 necessario  e  non  vincolante della Provincia sulle "autorizzazioni"
 puntuali e  non  sulle  "normative  ministeriali"  (cosi'  recita  il
 ricorso).  Il  Ministero  ha  chiesto  di conoscere il pensiero della
 Provincia per opportuna collaborazione e non per dovere statutario.
    Il  secondo  motivo,  prosegue  l'Avvocatura,  non  e' fondato. La
 disciplina  procedimentale  tracciata  dal  Ministero  consente  alla
 Provincia  di  esternare  il proprio parere; cosa che e' riconosciuta
 dalla difesa della ricorrente. La  disposizione  statutaria  parrebbe
 quindi  sufficientemente  rispettata  in quanto: a) il parere e', per
 sua natura, atto di "ausilio" all'autorita' decidente,  non  atto  di
 "cogestione"  seppur  "ineguale"  degli  interessi;  b)  la  garanzia
 costituzionale concerne la sollecitazione  e  la  manifestazione  del
 parere,  e  non  e'  previsto  anche  un onere di motivazione scritta
 "testuale" nel caso di non conformita' del  provvedimento  al  parere
 reso;  c)  l'ipotizzato  obbligo di provvedere con atto esplicito nel
 caso di parere negativo della  Provincia  in  sostanza  costituirebbe
 deroga  alla  regola  di  non  necessita' dell'autorizzazione (si usa
 parlare di "deregulation") adottata anche nell'ambito provinciale,  e
 quindi  determinerebbe  una  disparita'  in  danno  delle  banche non
 "locali" rispetto a quelle "locali".
    3.  -  Nell'imminenza  dell'udienza  l'Avvocatura  dello  Stato ha
 depositato memoria aggiuntiva, ma fuori termine.
                         Considerato in diritto
    1.  -  La  Provincia  autonoma  di  Trento ha proposto ricorso per
 conflitto di attribuzione in relazione a due note del  Ministero  del
 Tesoro  in data 21 giugno 1989 aventi per oggetto l'emanazione di una
 nuova  normativa  in  materia  di  articolazione  territoriale  delle
 aziende di credito nazionali nell'ambito della Provincia medesima. La
 ricorrente sostiene che  le  proprie  competenze  statutarie,  ed  in
 particolare  quelle  previste dall'art. 11, secondo comma, del d.P.R.
 31 agosto 1972 n. 670, avrebbero subito una lesione  da  parte  dello
 Stato con i due atti indicati in epigrafe.
    2. - Il ricorso non puo' essere accolto.
    Va   innanzitutto  esaminata  la  prima  censura  formulata  dalla
 Provincia, con la quale si lamenta la mancata  audizione  del  parere
 della  medesima  su  una  parte  del  contenuto della nuova normativa
 ministeriale, in particolare quella relativa  alla  installazione  di
 sportelli automatici (nota n. 915567/41 A, punto B).
    In  proposito  deve essere condivisa la tesi dell'Avvocatura dello
 Stato, che ritiene non pertinente la censura; tale tesi  discende  da
 una  rigorosa  lettura  della norma statutaria invocata - vale a dire
 del citato art. 11, secondo comma, del  d.P.R.  n.  670  del  1972  -
 conformemente  all'orientamento  espresso  in precedenti occasioni da
 questa Corte in tema di  competenze  (concorrenti)  delle  regioni  a
 statuto  speciale  in  materia  creditizia,  che  e'  tipicamente  di
 interesse nazionale (v., da ultimo, sentt. nn. 1147 del  1988  e  183
 del 1989).
    Invero,  il  parere della Provincia e' previsto nella sola ipotesi
 in cui il Ministero del Tesoro intenda autorizzare  l'apertura  o  il
 trasferimento  di sportelli bancari di aziende di credito a carattere
 nazionale; per quelle a carattere locale,  provinciale  o  regionale,
 con  disposizione  parallela,  il primo comma dell'art. 11 prevede la
 competenza della Provincia,  sentito  il  parere  del  Ministero  del
 Tesoro.  Nel  caso  in esame si controverte invece intorno ad un atto
 col quale e' stata adottata una disciplina di carattere generale  per
 la  quale la competenza del Ministero non puo' ritenersi assoggettata
 al preventivo parere della Provincia. Che poi questo parere sia stato
 chiesto,  (in  una  forma  che secondo l'assunto della ricorrente non
 sarebbe stata sufficiente e corretta), rientra evidentemente  in  una
 valutazione di opportunita' compiuta dal Ministero e in un intento di
 leale collaborazione; ma il tutto resta  assolutamente  al  di  fuori
 delle competenze garantite dallo Statuto speciale.
    3.  - Con la seconda censura la Provincia lamenta che la normativa
 adottata dal Ministero del Tesoro (con entrambe  le  note  impugnate)
 non prevede alcun seguito al parere negativo della Provincia medesima
 nei casi di procedura con  "silenzio-assenso".  Poiche',  secondo  la
 ricorrente,  in tale ipotesi il parere perderebbe qualsiasi efficacia
 e rilevanza nel procedimento,  ne  risulterebbe  lesa  la  competenza
 statutaria  garantita  dal gia' richiamato secondo comma dell'art. 11
 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670.
    La procedura cosiddetta del "silenzio-assenso" e' stata introdotta
 dalla  normativa  ministeriale,  in  sostituzione  del  provvedimento
 autorizzativo espresso, in casi determinati, e precisamente quando le
 aziende  di  credito  intendano  trasformare  in  sportelli  ordinari
 sportelli  gia'  esistenti  ad  attivita' limitata, ed inoltre quando
 intendano  trasferire  sportelli  bancari,  o  installare   sportelli
 automatici.
    In  tali  casi  diviene  sufficiente  la semplice comunicazione da
 parte dell'azienda di credito, e l'operazione annunciata puo'  essere
 compiuta    trascorsi   quaranta   giorni   dal   ricevimento   della
 comunicazione, salvo che il Ministero non  ne  abbia  disposto  entro
 detto   termine   la   sospensione   provvisoria,   con   riserva  di
 determinazione definitiva. A salvaguardia delle competenze statutarie
 della  Provincia,  e'  previsto  che l'azienda di credito interessata
 invii la comunicazione contestualmente al Ministero del Tesoro,  alla
 Banca  d'Italia  e  alla  Provincia  medesima.  In  tal  modo  - e la
 ricorrente ne da' atto - essa e'  posta  in  grado  di  esprimere  il
 proprio  parere, sia col silenzio, se positivo, sia espressamente, se
 negativo. Nell'ipotesi  che  il  Ministero  disponga  la  sospensione
 provvisoria,  e'  prevista  -  prima  dell'adozione del provvedimento
 definitivo - la richiesta da parte del Ministero  stesso  del  parere
 della  Provincia,  che  puo'  essere espresso nel termine di quaranta
 giorni.
    La  normativa  e'  dunque  del  tutto  rispettosa delle competenze
 statutarie della Provincia autonoma, la quale  in  effetti  si  duole
 soltanto  che  non  sia  previsto,  nell'ipotesi  di  un  suo  parere
 negativo, l'obbligo per il Ministero  di  adottare  un  provvedimento
 espresso,   anche  quando  in  difformita'  da  tale  parere  intenda
 consentire l'operazione; non risulterebbero altrimenti evidenziate le
 ragioni  per  le  quali  viene  disatteso  il  parere  anzidetto.  Ma
 l'assunto della ricorrente e' destituito di  fondamento.  Ancora  una
 volta  la  soluzione  della  controversia  e' offerta da una rigorosa
 lettura della norma statutaria: essa e' rispettata, una volta che  la
 Provincia  e'  messa  in  condizioni  di esprimere tempestivamente, e
 quindi utilmente, il proprio parere; tale possibilita' - come  si  e'
 visto  -  e'  garantita dal fatto che la Provincia e' informata della
 progettata operazione bancaria contestualmente al Ministero.
    4. - Alla stregua delle considerazioni gia' svolte, anche la terza
 censura risulta priva  di  fondatezza.  Essa  concerne  la  procedura
 prevista  dalla  normativa  ministeriale  di  cui al punto A), ultima
 parte, della nota n. 915567/41 A per la istituzione in via temporanea
 di  sportelli  bancari  presso  fiere,  manifestazioni  e mercati. La
 ricorrente si duole in primo luogo  di  non  essere  stata  posta  in
 condizione  di  esprimere  il  proprio  parere  su tale aspetto della
 normativa; a tale proposito  vale  quanto  e'  gia'  stato  detto  in
 precedenza,  che  cioe'  la norma statutaria invocata non attribuisce
 alcuna competenza alla Provincia quando si tratti di un provvedimento
 ministeriale  avente  il  carattere di normativa generale. In secondo
 luogo, la ricorrente lamenta che  a  seguito  della  segnalazione  da
 parte  dell'azienda di credito sia prevista soltanto l'ipotesi che il
 Ministero  si  pronunci  negativamente  entro  quindici  giorni   dal
 ricevimento  della  segnalazione,  senza  alcun riferimento al parere
 della Provincia. Ora, anche in questo caso, - a parte il rilievo  che
 trattandosi  di  istituzione di sportelli in via temporanea i termini
 devono  essere  necessariamente  abbreviati,  e  non  avrebbe   senso
 prevedere   il  complesso  procedimento  di  sospensione  provvisoria
 seguita dalla determinazione definitiva, - e' sufficiente  constatare
 che  l'azienda di credito interessata deve effettuare la segnalazione
 del proprio intendimento contestualmente  al  Ministero  del  Tesoro,
 alla  competente  Filiale  della  Banca  d'Italia  e  alla  Provincia
 autonoma di Trento. Quest'ultima e' cosi' posta in  grado,  sia  pure
 nei termini abbreviati, di rendere utilmente il proprio parere: tanto
 basta ad assicurare il rispetto della competenza statutaria.