ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge 5 agosto 1988, n. 330 (Nuova disciplina dei provvedimenti restrittivi della liberta' personale nel processo penale), promosso con ordinanza emessa il 31 ottobre 1988 dal Giudice Istruttore del Tribunale di Cagliari nel procedimento penale a carico di Maccio' Corrado, iscritta al n. 391 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice relatore Giovanni Conso; Ritenuto che il Giudice istruttore del Tribunale di Cagliari, con ordinanza del 31 ottobre 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 13, secondo e terzo comma, 102, primo comma, e 112 della Costituzione, questione di legittimita' dell'art.7 della legge 5 agosto 1988, n. 330, "nella parte in cui prevede che il giudice istruttore confermi la convalida dell'arresto"; e che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, richiamando le deduzioni contenute in altro atto di intervento spiegato sulla "stessa questione sollevata dallo stesso giudice con ordinanza 19 settembre 1988 (R.O. 713/88)"; Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, e' entrato in vigore il nuovo codice di procedura penale approvato con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447; che l'art. 250, secondo comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, cosi' dispone nella sua prima parte: "I provvedimenti sulla liberta' personale disposti anteriormente alla data di entrata in vigore del codice sono revocati se non ricorrono i presupposti indicati nel comma 1"; e che, quindi, spetta al giudice a quo verificare se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante.