ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge 5
 agosto 1988, n. 330 (Nuova disciplina dei  provvedimenti  restrittivi
 della liberta' personale nel processo penale), promosso con ordinanza
 emessa il 31 ottobre 1988 dal Giudice  Istruttore  del  Tribunale  di
 Cagliari  nel  procedimento  penale  a  carico  di  Maccio'  Corrado,
 iscritta al n. 391 del registro ordinanze  1989  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  37, prima serie speciale,
 dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che il Giudice istruttore del Tribunale di Cagliari, con
 ordinanza del 31 ottobre 1988,  ha  sollevato,  in  riferimento  agli
 artt.  13,  secondo  e  terzo  comma,  102,  primo comma, e 112 della
 Costituzione, questione di  legittimita'  dell'art.7  della  legge  5
 agosto  1988,  n.  330,  "nella  parte  in cui prevede che il giudice
 istruttore confermi la convalida dell'arresto";
      e  che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
 dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato, richiamando le deduzioni contenute in altro atto di intervento
 spiegato sulla "stessa questione sollevata dallo stesso  giudice  con
 ordinanza 19 settembre 1988 (R.O. 713/88)";
    Considerato  che,  dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione,
 e' entrato in vigore il nuovo codice di  procedura  penale  approvato
 con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447;
      che  l'art.  250,  secondo  comma,  del  testo  delle  norme  di
 attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice  di  procedura
 penale,  approvato  con  decreto  legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
 cosi' dispone nella sua prima parte: "I provvedimenti sulla  liberta'
 personale  disposti  anteriormente alla data di entrata in vigore del
 codice sono revocati se non  ricorrono  i  presupposti  indicati  nel
 comma 1";
      e  che,  quindi,  spetta  al  giudice  a quo verificare se, alla
 stregua della normativa  sopravvenuta,  la  questione  sollevata  sia
 tuttora rilevante.