ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione
 Valle d'Aosta approvata il 26 aprile 1989, riapprovata  il  7  giugno
 1989  dal  Consiglio  Regionale,  avente  per  oggetto:  "Acquisto di
 partecipazione azionaria della Air Valle'e S.p.a. con sede  in  Saint
 Christophe,  Aosta" promosso con ricorso del Presidente del Consiglio
 dei Ministri, notificato il 23 giugno 1989, depositato in cancelleria
 il 1Πluglio 1989 ed iscritto al n. 54 del registro ricorsi 1989.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Valle d'Aosta;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  15  novembre  1989  il Giudice
 relatore Cheli;
    Uditi  l'Avvocato  dello Stato Ivo M. Braguglia, per il Presidente
 del Consiglio dei ministri e l'avv. Gustavo Romanelli per la  Regione
 Valle d'Aosta;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con  ricorso  depositato  il  1Π luglio 1989 (n. 54/89) il
 Presidente del Consiglio  dei  Ministri  ha  sollevato  questione  di
 legittimita'  costituzionale della legge della Regione Valle d'Aosta,
 riapprovata, a seguito di rinvio, il 7 giugno 1989, recante "Acquisto
 di  partecipazione  azionaria  della  Air  Valle'e S.p.a. con sede in
 Saint-Christophe, Aosta", per violazione dello Statuto speciale della
 Valle  d'Aosta  e delle sue norme di attuazione, in quanto relativa a
 materia (trasporti e collegamenti aerei) non attribuita alla  Regione
 autonoma.
    Con   la   legge  in  questione,  la  Giunta  regionale  e'  stata
 autorizzata (art. 1) a  sottoscrivere  una  partecipazione  azionaria
 fino al 35% del capitale sociale della S.p.a. Air Valle'e "al fine di
 incentivare e sviluppare il trasporto ed i collegamenti aerei anche a
 fini  turistici  con il territorio della Valle d'Aosta". Nella stessa
 legge si prevede (art. 2) che alla Regione  e'  riservato,  ai  sensi
 dell'art.  2458 cod. civ., la nomina di un numero di amministratori e
 di sindaci proporzionato alla quota di partecipazione  e  si  dispone
 (art. 3) il finanziamento relativo all'operazione.
    Ad  avviso  del  ricorrente  la  Regione  potrebbe  partecipare al
 capitale di una societa' per azioni solo in quanto l'oggetto e i fini
 di  tale  societa'  rientrino  tra le materie attribuite alla Regione
 medesima:  ma  lo  Statuto  e  le  relative   norme   di   attuazione
 attribuiscono  alla  competenza  regionale,  oltre  ai  "trasporti su
 funivie e linee automobilistiche locali"  (art.  2,  lett.  h)  dello
 Statuto;  artt.  53-57  del  d.P.R.  22  febbraio  1982 n. 182), solo
 l'esercizio  degli   "aerodromi   aventi   carattere   esclusivamente
 turistico"  (art. 6, terzo comma, lett. d, della legge 16 maggio 1978
 n. 196), mentre tutta la materia dei  trasporti  e  dei  collegamenti
 aerei, anche a fini turistici, resta riservata allo Stato.
    D'altro  canto  -  osserva  ancora il ricorrente - la finalita' di
 "incentivare e sviluppare il trasporto ed i collegamenti aerei, anche
 a   fini   turistici",   cui   si  ispira  la  legge  impugnata,  non
 consentirebbe comunque di inquadrare quest'ultima - tramite il rinvio
 ad  un  generico  concetto di "sviluppo economico" regionale - tra le
 materie trasferite ai sensi degli artt. 26 ss. del d.P.R. 22 febbraio
 1982,  n.  182  (Norme  di  attuazione  dello  Statuto speciale della
 Regione  Valle  d'Aosta  per  la  estensione   alla   Regione   delle
 disposizioni del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).
    2.  -  La  Regione  Valle d'Aosta si e' costituita in giudizio per
 chiedere il rigetto del ricorso.
    Pur  riconoscendo di non avere una specifica competenza in materia
 di trasporti aerei, la resistente rileva che la legge  impugnata  non
 detta  norme  su  tale  materia,  ma  si  limita  ad  autorizzare  la
 partecipazione ad una societa' commerciale  che  dovra'  operare  nel
 rispetto  delle  norme  statali. Tale partecipazione va ricollegata a
 materie di spettanza regionale, quali il "turismo" (art. 2, lett.  q)
 dello  Statuto), l'"industria e commercio" (art. 3, lett. a), nonche'
 l'"assunzione di pubblici servizi" (art. 3, lett.  o),  tra  i  quali
 rientrerebbero (in base all'art. 2, lett. d) del D.M. 18 giugno 1981)
 anche i servizi di trasporto aereo non di linea.
    Cio' premesso, la ricorrente osserva anche che l'adozione di leggi
 di spesa rappresenta uno degli strumenti con i quali le Regioni, come
 enti  politici  a  fini  generali,  possono perseguire obbiettivi non
 coincidenti con l'ambito di materie  attribuito  alla  loro  potesta'
 legislativa.  In  altre  parole  la  legge impugnata, ad avviso della
 resistente, non sarebbe una legge in senso sostanziale,  condizionata
 al  riparto  di  competenze  delineato nello Statuto, ma una forma di
 intervento finanziario collegato al legittimo perseguimento dei  fini
 generali propri dell'ente regionale.
    3. - In prossimita' dell'udienza, la Regione ha depositato memoria
 per illustrare gli argomenti gia' esposti nell'atto di  costituzione.
    In  proposito, la resistente rileva che l'aeroporto di Aosta Saint
 Christophe rientra tra gli aeroporti "aventi carattere esclusivamente
 turistico" (rispetto ai quali permane - ex art. 6, terzo comma, lett.
 d) della legge n. 196 del 1978 - la competenza regionale)  e  che  la
 Societa' Air Valle'e e' stata incaricata dalla Regione, in attuazione
 del Piano regionale dei trasporti, dell'adeguamento e della  gestione
 di  detto  aeroporto,  con  la  possibilita'  di  svolgere  in futuro
 attivita' di trasporto non di linea a fini dichiaratamente turistici.
    La   Regione   ribadisce   inoltre  che  la  legge  impugnata  non
 conterrebbe  alcuna  norma  in  senso  sostanziale,  ma  esprimerebbe
 soltanto  il  potere,  connesso  all'autonomia  finanziaria dell'ente
 regionale, di emanare leggi di spesa anche  fuori  delle  materie  di
 competenza.
                         Considerato in diritto
    1.  -  Il  ricorso  investe la legge regionale della Valle d'Aosta
 riapprovata il 7 giugno 1989 e recante  "Acquisto  di  partecipazione
 azionaria  della  Air  Valle'e  S.p.a.  con sede in Saint-Christophe,
 Aosta", mediante la quale, al fine di  incentivare  e  sviluppare  il
 trasporto  ed  i  collegamenti  aerei  con  il territorio della Valle
 d'Aosta, la Giunta regionale e' stata  autorizzata  "a  sottoscrivere
 una  partecipazione  azionaria fino al 35% del capitale sociale della
 S.p.a. Air Valle'e, con sede in  Saint  Christophe,  Aosta",  con  la
 riserva  della  nomina  di  un  numero di amministratori e di sindaci
 proporzionato alla quota sottoscritta.
    Ad  avviso  della  Presidenza  del  Consiglio  la  Regione sarebbe
 legittimata a partecipare al capitale di una societa' solo "in quanto
 l'oggetto  e  i  fini  di questa societa' rientrino nell'ambito delle
 materie attribuite dall'ordinamento alla Regione medesima", mentre il
 "trasporto  ed  i  collegamenti  aerei,  anche  a fini turistici" non
 risulta materia compresa tra quelle  statutariamente  assegnate  alla
 Valle d'Aosta.
    Da  qui'  l'asserita  illegittimita'  costituzionale  della  legge
 "perche' concernente materia non attribuita alla Regione  autonoma  e
 per  conseguente  violazione dello Statuto speciale e delle sue norme
 di attuazione".
    2. - Il ricorso e' infondato.
    In  relazione  alle  opposte  tesi esposte in giudizio dalle parti
 conviene innanzitutto precisare la natura della legge impugnata,  con
 riferimento al suo oggetto ed ai suoi contenuti.
    A  questo proposito va certamente escluso - a differenza di quanto
 sembra ritenere la Presidenza del Consiglio  -  che  la  legge  abbia
 inteso regolare, con gli strumenti di intervento normativo consentiti
 alla Regione, una materia sottratta alla competenza regionale,  quale
 quella  del "trasporto e collegamenti aerei". Cosi' come va parimenti
 escluso che la stessa legge possa essere qualificata -  a  differenza
 di quanto sostiene la Regione - come "mera legge di spesa", destinata
 non tanto a formulare una disciplina di carattere sostanziale, quanto
 ad  attuare  una  forma  di  intervento  finanziario  a  sostegno  di
 un'attivita' imprenditoriale.
    In  realta',  la  legge  in esame, oltre a prevedere una spesa, si
 caratterizza nella sostanza per il suo contenuto  autorizzatorio,  in
 quanto  risulta  diretta a consentire la partecipazione della Regione
 al capitale sociale ed alla  gestione  di  una  societa'  per  azioni
 operante  nel settore del trasporto aereo. Scopo primario della legge
 e', dunque, quello di facoltizzare la Regione al  compimento  di  una
 determinata  operazione  economica  e  al  conseguente svolgimento di
 un'attivita' destinata a espletarsi con le forme proprie dell'impresa
 e attraverso gli strumenti tipici del diritto privato.
    L'oggetto   della   controversia   va  dunque  identificato  nella
 valutazione della compatibilita' di una attivita' economica di natura
 privatistica,  quale  quella autorizzata dalla legge in esame, con le
 finalita' e le competenze proprie dell'ente regionale.
    3.  -  Ai  sensi  del proprio statuto la S.p.a. Air Valle'e ha per
 scopo l'esercizio del trasporto aereo non di linea di persone e  cose
 e   lo   svolgimento   di   qualsiasi   lavoro   aereo  ed  attivita'
 complementari. Di fatto - come risulta  dagli  atti  di  causa  -  la
 societa'  e'  stata  costituita,  nel  1987,  al  fine  di potenziare
 l'aeroporto di Saint Christophe, che  rappresenta  l'unica  struttura
 aeroportuale  della  Regione e che e' attualmente autorizzato al solo
 traffico turistico non di linea.
    L'obbiettivo  del potenziamento dell'aeroporto di Saint Christophe
 - anche ai fini di un successivo ampliamento  dell'autorizzazione  al
 traffico  commerciale  -  si  trova,  d'altro canto, enunciato tra le
 finalita' del Piano regionale dei trasporti  approvato  dalla  Giunta
 regionale  della  Valle  d'Aosta  con la deliberazione n. 5925 del 17
 giugno 1988, mentre, con successiva delibera n. 9991 del  4  dicembre
 1988, la stessa Giunta ha ritenuto di poter affidare alla Air Valle'e
 l'incarico di redigere il progetto di adeguamento di tale  aeroporto,
 anche  ai  fini  della  successiva  gestione  da  parte  della stessa
 societa'.
    Questi  dati concorrono a chiarire la connessione esistente tra il
 tipo di attivita' economica che la Regione Valle d'Aosta sara'  posta
 in  grado di svolgere attraverso la prevista partecipazione azionaria
 e le competenze proprie dell'ente  regionale:  connessione  che  puo'
 essere  individuata  sia  con riferimento alla materia del "turismo",
 affidata dallo Statuto (art. 2, lett. q)  alla  competenza  esclusiva
 regionale,  anche  per  quanto  concerne "le opere, gli impianti ed i
 servizi complementari all'attivita' turistica" (art. 31 del d.P.R. 22
 febbraio  1982, n. 182); sia con riferimento alla materia dei "lavori
 pubblici di interesse regionale" (art. 2, lett. f), in considerazione
 della   riserva  disposta  a  favore  della  Valle  d'Aosta  per  gli
 interventi relativi agli "aerodromi aventi  carattere  esclusivamente
 turistico" (art. 6, terzo comma, lett. d) della legge 16 maggio 1978,
 n.196); sia, infine, con riferimento alla materia  dell'"industria  e
 commercio"  (art.  3,  lett.  a), ove si voglia tener conto anche del
 possibile  (e  preventivato)   sviluppo   della   attuale   struttura
 aeroportuale in direzione del trasporto commerciale.
    Ma   al  di  la'  di  tali  riferimenti  a  specifiche  competenze
 richiamate  nello  Statuto  speciale  e  nelle  relative   norme   di
 attuazione,  cio' che va sottolineato, in linea piu' generale, e' che
 in tema di attivita' economiche svolte dall'ente regionale secondo le
 forme  e  gli  strumenti propri del diritto privato la corrispondenza
 tra tali attivita' e le  singole  materie  affidate  alla  competenza
 regionale  non puo' essere intesa in termini cosi' rigidi da limitare
 gli oggetti  possibili  dell'attivita'  imprenditoriale  soltanto  ai
 contenuti specifici delle stesse materie.
    La  delimitazione  delle  materie  attiene, infatti, all'esercizio
 delle   competenze   di   natura   pubblicistica    (legislative    e
 amministrative   )  dell'ente  regionale,  mentre  per  le  attivita'
 inerenti alla capacita' di diritto privato dello stesso ente cio' che
 va  considerato  concerne  essenzialmente  l'esistenza di un rapporto
 servente o di  collegamento  strumentale  tra  tali  attivita'  e  le
 finalita'   proprie  della  Regione,  come  ente  esponenziale  degli
 interessi della comunita' regionale (cfr. sentt. 562 e 829 del 1988).
    In  tale  quadro  appare, dunque, possibile giustificare una legge
 quale quella in  esame,  stante  l'evidente  collegamento  delle  sue
 finalita'  - oltre che con le singole materie di competenza regionale
 sopra ricordate - con gli obbiettivi piu'  generali  dello  "sviluppo
 economico",  cui  la  Regione,  nell'esercizio  delle  sue competenze
 incidenti  nell'area  delle  attivita'  produttive,   e'   tenuta   a
 provvedere  con riferimento agli interessi della comunita' regionale,
 (cfr. d.P.R. n. 182 del 1982, tit. IV).