ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 31, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), cosi' come modificato dall'art. 10 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), promosso con ordinanza emessa il 25 maggio 1989 dal Pretore di Milano nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Caneva Vittorio ed altri e Daniele Carlo ed altri e il Ministero del tesoro ed iscritta al n. 492 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di costituzione di Daniele Carlo, nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Ritenuto che con ordinanza emessa il 25 maggio 1989 dal Pretore di Milano nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Caneva Vittorio ed altri e Daniele Carlo ed altri ed il Ministero del tesoro ed altro e' stata sollevata questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 31, legge 28 febbraio 1986 n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), cosi' come modificato dall'art. 10 legge 11 marzo 1988 n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), in ordine ai criteri di determinazione del contributo sociale di malattia a carico di liberi professionisti, per contrasto con l'art. 3 Cost.; che per Daniele Carlo si e' costituito in giudizio l'avv. Enrico Pennasilico, deducendo l'illegittimita' costituzionale delle norme impugnate; che e' intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato per il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della questione; Considerato che la questione sollevata e' stata oggetto di numerose pronunce di questa Corte, la quale, con la recentissima sentenza n. 534 del 1989, l'ha ancora una volta dichiarata non fondata, pur in un'ottica di "temporaneita' estrema"; che pertanto, non consentendo la ristrettezza dei tempi dall'ultima pronuncia un diverso apprezzamento, va dichiarata la manifesta infondatezza della questione; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;