ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 31, della legge
 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del  bilancio
 annuale  e  pluriennale  dello Stato - legge finanziaria 1986), cosi'
 come modificato dall'art.  10  della  legge  11  marzo  1988,  n.  67
 (Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
 dello Stato - legge finanziaria 1988), promosso con ordinanza  emessa
 il  25  maggio  1989  dal  Pretore  di Milano nei procedimenti civili
 riuniti vertenti tra Caneva Vittorio ed  altri  e  Daniele  Carlo  ed
 altri  e  il  Ministero del tesoro ed iscritta al n. 492 del registro
 ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di costituzione di Daniele Carlo, nonche' l'atto di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto che con ordinanza emessa il 25 maggio 1989 dal Pretore di
 Milano nei procedimenti civili riuniti vertenti tra  Caneva  Vittorio
 ed altri e Daniele Carlo ed altri ed il Ministero del tesoro ed altro
 e'   stata   sollevata   questione   incidentale   di    legittimita'
 costituzionale   dell'art.   31,   legge   28  febbraio  1986  n.  41
 (Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
 dello   Stato  -  legge  finanziaria  1986),  cosi'  come  modificato
 dall'art.  10  legge  11  marzo  1988  n.  67  (Disposizioni  per  la
 formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge
 finanziaria  1988),  in  ordine  ai  criteri  di  determinazione  del
 contributo sociale di malattia a carico di liberi professionisti, per
 contrasto con l'art. 3 Cost.;
      che per Daniele Carlo si e' costituito in giudizio l'avv. Enrico
 Pennasilico, deducendo l'illegittimita'  costituzionale  delle  norme
 impugnate;
      che  e'  intervenuta  l'Avvocatura  generale  dello Stato per il
 Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza
 della questione;
    Considerato  che  la  questione  sollevata  e'  stata  oggetto  di
 numerose pronunce di questa Corte,  la  quale,  con  la  recentissima
 sentenza  n.  534  del  1989,  l'ha  ancora  una volta dichiarata non
 fondata, pur in un'ottica di "temporaneita' estrema";
      che   pertanto,   non  consentendo  la  ristrettezza  dei  tempi
 dall'ultima pronuncia un  diverso  apprezzamento,  va  dichiarata  la
 manifesta infondatezza della questione;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;