ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma,
 della legge 7 agosto 1982,  n.  516,  rectius  del  decreto-legge  10
 luglio  1982,  n.  429  (Norme  per  la  repressione dell'evasione in
 materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per  agevolare
 la  definizione  delle  pendenze  in  materia tributaria), convertito
 nella legge 7 agosto 1982, n. 516  con  modificazioni,  promosso  con
 ordinanza  emessa  il  23  febbraio 1989 dal Tribunale di Firenze nel
 procedimento penale a carico di Salvini Mario, iscritta al n. 505 del
 registro  ordinanze  1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino.
    Ritenuto  che  con  ordinanza  emessa  il  23  febbraio  1989  dal
 Tribunale di Firenze nel procedimento  penale  a  carico  di  Salvini
 Mario  e'  stata  sollevata  questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 1982 n.  516,  rectius
 del  decreto-legge  10  luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione
 dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
 e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria),
 convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516 con modificazioni, nella
 parte  in  cui  equipara,  sotto  il profilo sanzionatorio, la omessa
 presentazione della dichiarazione IVA con la ritardata  presentazione
 della  dichiarazione  medesima,  per  contrasto  con  l'art.  3 della
 Costituzione;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,  che  ha
 concluso  per  la  inammissibilita'  ovvero  per l'infondatezza della
 questione;
    Considerato  che identica questione e' stata piu' volte dichiarata
 manifestamente  inammissibile  da  questa  Corte  (cfr.,  da  ultimo,
 ordinanza n. 524 del 1989);
      che  pertanto,  non ravvisandosi validi motivi o nuovi argomenti
 tali da indurre questa Corte a modificare  il  proprio  orientamento,
 medesima pronuncia si impone nella fattispecie;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;