ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 516, rectius del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516 con modificazioni, promosso con ordinanza emessa il 23 febbraio 1989 dal Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Salvini Mario, iscritta al n. 505 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino. Ritenuto che con ordinanza emessa il 23 febbraio 1989 dal Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Salvini Mario e' stata sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 1982 n. 516, rectius del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516 con modificazioni, nella parte in cui equipara, sotto il profilo sanzionatorio, la omessa presentazione della dichiarazione IVA con la ritardata presentazione della dichiarazione medesima, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilita' ovvero per l'infondatezza della questione; Considerato che identica questione e' stata piu' volte dichiarata manifestamente inammissibile da questa Corte (cfr., da ultimo, ordinanza n. 524 del 1989); che pertanto, non ravvisandosi validi motivi o nuovi argomenti tali da indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento, medesima pronuncia si impone nella fattispecie; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;