ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promosso con ordinanza emessa il 19 giugno 1989 dal Pretore di Brescia nel procedimento civile vertente tra Brolli Maria ed altri e l'I.N.P.S., iscritta al n. 475 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1989; Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola; Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui il ricorrente, titolare di pensione di vecchiaia erogata dall'I.N.P.S., aveva richiesto l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' a carico del Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, il Pretore di Brescia, con ordinanza emessa il 19 giugno 1989, ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui non consente tale integrazione in favore di chi sia gia' titolare dell'anzidetto trattamento diretto nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria; che il giudice a quo osserva come tale preclusione, sia pure nel quadro normativo anteriore al 1 ottobre 1983 (data di decorrenza degli effetti della nuova disciplina introdotta dalla legge 11 novembre 1983, n. 638), non abbia piu' ragion d'essere alla luce della copiosa giurisprudenza di questa Corte che ha progressivamente eliminato ogni divieto in subiecta materia; Considerato che la norma censurata e' gia' stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 373 del 1989, proprio nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a chi sia titolare di pensione diretta a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria, qualora per effetto del cumulo, il complessivo trattamento economico risulti superiore al minimo garantito; che, pertanto, la proposta questione e' manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;