ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 13 e 22 della
 legge 28  febbraio  1985,  n.  47  (Norme  in  materia  di  controllo
 dell'attivita'  urbanistico-edilizia,  sanzioni, recupero e sanatoria
 delle opere edilizie) e 8-quater del decreto-legge 23 aprile 1985, n.
 146,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n.
 298 (Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n.
 47)  promossi  con ordinanze emesse il 22 marzo 1989 (n. 2 ordd.) dal
 Pretore di Pistoia, l'8 marzo 1989 ed il 4 agosto 1989 dal Pretore di
 Siena,  Sezione  distaccata  di  Poggibonsi,  e  il 5 giugno 1989 dal
 Pretore di Prato, iscritte rispettivamente ai nn. 479, 480, 498,  499
 e  514  del  registro  ordinanze  1989  e  pubblicate  nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica nn. 43, 44 e  46,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1989;
    Visti  gli  atti  d'intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice
 relatore Renato Dell'Andro;
    Ritenuto che il Pretore di Pistoia, con due ordinanze del 22 marzo
 1989 (Reg. ord. nn. 479 e 480/1989)  il  Pretore  di  Siena,  sezione
 distaccata  di  Poggibonsi,  con  due  ordinanze dell'8 marzo e del 4
 agosto 1989 (Reg. ord. nn. 498 e 499/1989) ed il Pretore di Prato con
 ordinanza  del 5 giugno 1989 (Reg. ord. n. 514/1989) hanno sollevato,
 in  riferimento  all'art.  3   Cost.,   questione   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art.  22  della  legge  28  febbraio 1985, n. 47
 (Norme in materia di controllo  dell'attivita'  urbanistico-edilizia,
 sanzioni,  recupero  e sanatoria delle opere edilizie) nella parte in
 cui prevede come causa d'estinzione dei  reati  contravvenzionali  il
 solo  rilascio  della concessione in sanatoria e non anche il caso in
 cui l'imputato  abbia  provveduto  ad  eliminare  le  opere  abusive,
 ripristinando   l'originario   assetto   urbanistico-   edilizio  del
 territorio;
      che  il  Pretore  di  Pistoia  ed  il  Pretore  di Siena, con le
 medesime   ordinanze,   hanno   altresi'   sollevato   questione   di
 legittimita'   costituzionale,   in  riferimento  all'art.  3  Cost.,
 dell'art.  8-quater  del  decreto-legge  23  aprile  1985,  n.   146,
 convertito,  con  modificazioni,  nella  legge 21 giugno 1985, n. 298
 (Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47)
 nella parte in cui limita il beneficio della non punibilita' a coloro
 i quali abbiano demolito l'opera abusiva  entro  il  22  giugno  1985
 senza  estenderlo  anche  a  coloro  i  quali  abbiano proceduto alla
 demolizione successivamente a tale data;
      che  nei  giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate;
    Considerato  che, per l'identita' o connessione delle questioni, i
 giudizi possono essere riuniti;
      che identiche questioni di legittimita' costituzionale sono gia'
 state dichiarate non fondate da questa Corte con sentenza n. 167  del
 1989,  la quale, fra l'altro, ha ritenuto che gli artt. 13 e 22 della
 legge  n.  47  del  1985,  per  esser   considerati   conformi   alla
 Costituzione,  vadano  interpretati  nel  senso  che l'estinzione del
 reato di costruzione edilizia abusiva si verifica anche a  favore  di
 chi  abbia demolito il manufatto, sempre che si tratti di costruzione
 che, se non demolita,  avrebbe  potuto  ottenere  la  concessione  in
 sanatoria,  ai sensi dell'art. 13 citato, in quanto non incompatibile
 con gli strumenti urbanistici;
      che  la stessa sentenza ha anche precisato che il Sindaco, sulla
 base della documentazione in suo possesso, e' tenuto ad accertare  la
 compatibilita'  del  manufatto  demolito  con  i  predetti  strumenti
 urbanistici  ed  a  rilasciare,  in  caso  d'accertamento   positivo,
 certificazione di conformita' agli stessi strumenti;
      che  le medesime questioni sono state successivamente dichiarate
 manifestamente  infondate  con  ordinanze  n.  274/1989,  415/1989  e
 539/1989;
      che nelle ordinanze di rimessione non sono prospettati argomenti
 nuovi o diversi rispetto a quelli gia' esaminati dalla Corte  con  le
 precitate decisioni;
      che,   pertanto,   le   sollevate   questioni   di  legittimita'
 costituzionale vanno dichiarate manifestamente infondate;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;