ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma secondo, del d.l. 23 settembre 1989, n. 326 (Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego) promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia, notificato il 20 ottobre 1989, depositato in cancelleria il 26 successivo ed iscritto al n. 81 del registro ricorsi 1989; Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice relatore Cheli; Ritenuto che la Regione Friuli-Venezia Giulia con ricorso notificato il 20 ottobre 1989 e depositato il 26 ottobre 1989, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo comma, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, (Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego) per violazione dell'art. 4 n. 1 e dell'art. 58 dello Statuto speciale di autonomia della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1); che si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo la reiezione del ricorso; Considerato che il decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326 non e' stato convertito entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27 novembre 1989; che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, ordinanza n. 10 del 1990) la questione di legittimita' costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile; Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 26 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;