ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  3,  comma
 secondo, del d.l. 23 settembre 1989, n. 326 (Disposizioni urgenti  in
 materia  di  pubblico  impiego)  promosso  con  ricorso della Regione
 Friuli-Venezia Giulia, notificato il 20 ottobre 1989,  depositato  in
 cancelleria  il  26  successivo  ed  iscritto  al  n. 81 del registro
 ricorsi 1989;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice
 relatore Cheli;
    Ritenuto   che   la  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  con  ricorso
 notificato il 20 ottobre 1989 e depositato il  26  ottobre  1989,  ha
 sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  3,
 secondo  comma,  del  decreto-legge  23  settembre  1989,   n.   326,
 (Disposizioni  urgenti in materia di pubblico impiego) per violazione
 dell'art. 4 n. 1 e dell'art. 58 dello Statuto speciale  di  autonomia
 della  Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio
 1963, n. 1);
      che si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato, chiedendo la reiezione del ricorso;
    Considerato  che il decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326 non e'
 stato convertito entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla  sua
 pubblicazione,  come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale n. 277 del 27 novembre 1989;
      che,  pertanto,  secondo la consolidata giurisprudenza di questa
 Corte (v., da ultimo, ordinanza n.  10  del  1990)  la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  deve  essere  dichiarata manifestamente
 inammissibile;
    Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 26 e
 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
 Corte costituzionale;