ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
   nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 498, ultimo
 comma, del codice di procedura penale del 1930, sostituito  dall'art.
 4, ultimo comma, della legge 23 gennaio 1989, n. 22 (Nuova disciplina
 della contumacia), promosso con ordinanza emessa il  21  giugno  1989
 dalla  Corte  di  cassazione,  sezioni unite penali, nel procedimento
 penale a carico di Vierin Rene' Benjamin,  iscritta  al  n.  459  del
 registro  ordinanze  1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 31 gennaio 1990 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che,  con  ordinanza emessa il 21 giugno 1989, nel corso
 del procedimento penale a carico di Vierin Rene' Benjamin,  la  Corte
 di  cassazione,  sezioni  unite  penali, ha sollevato, in riferimento
 all'art.  24,  secondo  comma,  della  Costituzione,   questione   di
 legittimita'  dell'art.  498,  ultimo  comma, del codice di procedura
 penale del 1930, nel testo sostituito  dall'art.  4  della  legge  23
 gennaio  1989,  n.  22,  a  norma  del  quale "La prova del legittimo
 impedimento pervenuta dopo l'inizio della discussione finale e' priva
 di effetti nel giudizio contumaciale";
      e  che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
 dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
    Considerato  che,  nel  corso  dello  stesso  procedimento penale,
 analoga censura era stata proposta nei confronti del testo originario
 dell'art. 498, ultimo comma, del codice di procedura penale del 1930,
 il  quale  stabiliva  che  "La  prova   dell'impedimento   legittimo,
 pervenuta  dopo  la  pubblicazione  della  sentenza,  non invalida il
 giudizio contumaciale";
      e  che con ordinanza n. 110 del 1989 questa Corte aveva disposto
 la restituzione degli atti al giudice a quo per un nuovo esame  della
 rilevanza,  essendo  nel  frattempo  entrata  in  vigore  la legge 23
 gennaio 1989, n. 22;
      che  la  Corte  di  cassazione  ha  riproposto  la questione nei
 confronti dell'art. 498, ultimo comma, del codice di procedura penale
 del  1930, quale sostituito dall'art. 4, ultimo comma, della legge 23
 gennaio 1989, n. 22, ritenendo che anche la disposizione novellata  -
 non  diversamente dalla precedente - contrasti con l'art. 24, secondo
 comma, della Costituzione, poiche' la "non incidenza sulla  validita'
 del  giudizio contumaciale della prova dell'impedimento dell'imputato
 a comparire se pervenuta oltre un preciso termine... pur in  presenza
 di  un  caso  fortuito  o  di  forza maggiore" fa si' che "il diritto
 dell'imputato  a  essere  presente  nel  giudizio   di   merito   sia
 ingiustificatamente  limitato  e  che con esso siano lesi la pienezza
 del contraddittorio e il diritto di difesa";
      che  la  legge  23  gennaio  1989,  n. 22, se, per un verso, nel
 sostituire l'art. 498, ha  anticipato  all'inizio  della  discussione
 finale   l'ultimo  momento  utile  entro  cui  far  valere  la  prova
 dell'impedimento a comparire, per un altro verso, nell'aggiungere  un
 nuovo  secondo  comma  all'art.  520,  ha  previsto  che  il  giudice
 dell'appello  "dispone  la  rinnovazione  del   dibattimento   quando
 l'imputato,  contumace  in  primo  grado,  ne  fa istanza e prova che
 l'assenza fu dovuta a  legittimo  impedimento  del  quale  non  pote'
 fornire prova tempestiva al giudice di primo grado";
      che,  non  avendo  il  legislatore  predisposto  nulla di simile
 rispetto all'impedimento a comparire  nel  giudizio  di  appello,  il
 giudice  a  quo  mira  ad  ottenere da questa Corte una pronuncia che
 ponga rimedio alla persistente "non  incidenza  sulla  validita'  del
 giudizio  contumaciale"  dell'ipotesi  in  cui la prova del legittimo
 impedimento a partecipare al giudizio d'appello - "pur in presenza di
 un   caso  fortuito  o  di  forza  maggiore,  non  conosciuto  e  non
 conoscibile (sia pure in termini di probabilita' dell'accadimento) da
 parte  del  giudice,  e  di  accertata  mancanza  di  responsabilita'
 dell'imputato nella presentazione intempestiva della prova di esso" -
 venga  fornita dal contumace oltre il termine previsto dall'art. 498,
 ultimo comma, del codice di procedura penale;
      che,  considerata  la  peculiarita'  del giudizio di cassazione,
 l'obiettivo perseguito  richiederebbe  una  complessa  ed  articolata
 revisione  della  normativa  in  termini variamente ipotizzabili, non
 ultimo quello adottato dall'art. 489 del nuovo  codice  di  procedura
 penale;
      e  che,  quindi, in mancanza di una soluzione costituzionalmente
 obbligata, scelte del genere esulano  dai  poteri  di  questa  Corte,
 restando riservate alla discrezionalita' del legislatore;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;