ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nei  giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 162 della legge
 11 luglio 1980, n.  312  (Nuovo  assetto  retributivo-funzionale  del
 personale  civile  e  militare dello Stato), promossi con le seguenti
 ordinanze:
      1) ordinanza emessa il 9 marzo 1989 dal Tribunale Amministrativo
 Regionale del Lazio sul ricorso proposto da Menchi Pietro  ed  altro,
 contro  il  Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile ed altra,
 iscritta al n. 393 del registro ordinanze  1989  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  37, prima serie speciale,
 dell'anno 1989;
     2)   ordinanza   emessa   il   27   aprile   1988  dal  Tribunale
 Amministrativo Regionale del Lazio sul ricorso proposto da  Menicucci
 Lydia  in  Manes  contro  il  Ministero  dell'Industria,  Commercio e
 Artigianato, iscritta  al  n.  515  del  registro  ordinanze  1989  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 46, prima
 serie speciale, dell'anno 1989.
    Visto  l'atto di costituzione di Menicucci Manes Lydia nonche' gli
 atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  17  gennaio  1990  il  Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Uditi   l'avv.  Massimo  Colarizi  per  Menicucci  Manes  Lydia  e
 l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio
 dei ministri.
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Nel  corso  di  due  giudizi  concernenti l'impugnativa dei
 provvedimenti con cui  le  amministrazioni  di  appartenenza  avevano
 negato  ai  ricorrenti  l'attribuzione,  ai  fini  pensionistici e di
 buonuscita, della qualifica di dirigente generale, il TAR del  Lazio,
 con  due  distinte ordinanze emesse rispettivamente in data 27 aprile
 1988 (r.o. n. 515 del 1989) e 9 marzo 1989 (r.o. n. 393 del 1989), ha
 sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  3  e 97 della Costituzione,
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 162 della legge 11
 luglio  1980,  n.  312,  nella parte in cui, innovando al sistema del
 pensionamento anticipato previsto  dall'art.  67,  terzo  comma,  del
 d.P.R.  n.  748  del  1972,  "assicura  ai  funzionari  della vecchia
 carriera direttiva un trattamento pensionistico  superiore  a  quello
 dei dirigenti, e dunque inversamente proporzionale alla posizione che
 il   personale   delle   due   categorie    rispettivamente    assume
 nell'ordinamento".
    La  norma impugnata, prevede, infatti, che anche per le qualifiche
 (del ruolo ad esaurimento) acquisite  successivamente  alla  data  di
 entrata in vigore del d.P.R. n. 748 del 1972, ma con decorrenza dalla
 stessa, vale l'equiparazione posta nella prima parte del terzo  comma
 del  predetto  art. 67 del d.P.R. n. 748 del 1972, con la conseguenza
 che la qualifica, attribuibile  ai  fini  dell'esodo  volontario,  e'
 individuabile,  non  piu'  in  quella  corrispondente  ma  in  quella
 superiore della carriera dirigenziale. Tale effetto,  ad  avviso  del
 giudice  a  quo, risulterebbe irragionevole e lesivo del principio di
 buon andamento in quanto consentirebbe  ad  un  soggetto,  inquadrato
 nella  dirigenza al momento di entrata in vigore del decreto delegato
 di ottenere, in sede di esodo volontario, una qualifica  inferiore  a
 quella  attribuibile  al collega, di pari anzianita', che non essendo
 invece  transitato  nella  dirigenza,  ha   potuto   conseguire   una
 promozione nel ruolo ad esaurimento con effetto retroattivo alla data
 di entrata in vigore del decreto stesso.
    Il tribunale remittente ritiene poi di poter superare la decisione
 con cui questa Corte (sent. n. 521 del 1987) ha gia'  dichiarato  non
 fondata la medesima questione nel presupposto che le situazioni poste
 a raffronto non siano omogenee. Difatti, l'asserita  incomparabilita'
 della   posizione   del  funzionario  che,  per  sostanziale  effetto
 dell'anzianita',  viene  inquadrato   nella   carriera   dirigenziale
 rispetto  a quella del collega che e' invece promosso nella qualifica
 superiore del ruolo  ad  esaurimento  attraverso  uno  scrutinio  per
 merito  comparativo, poggerebbe su di un rilievo meramente formale in
 quanto  quest'ultima  procedura  avrebbe  certamente  perso  il   suo
 carattere selettivo in seguito al ridotto numero di personale ad essa
 interessato,  per  effetto  dell'inquadramento  nella   dirigenza   e
 dell'esodo volontario.
    Inoltre,  la qualifica dirigenziale per l'autonomia e la rilevanza
 esterna delle funzioni che ad essa attengono, si  dovrebbe,  in  ogni
 caso   ritenere   piu'   elevata,   e   quindi   piu'  meritevole  di
 apprezzamento,  rispetto  alle  qualifiche  rivestite  dal  personale
 direttivo ad esaurimento.
    2.  -  Nel  giudizio promosso con ordinanza in data 27 aprile 1988
 (r.o. n. 515 del  1989)  si  e'  costituita  la  parte  privata  che,
 ribadendo  le argomentazioni svolte dal giudice a quo, ha evidenziato
 come, per effetto del nuovo sistema creato dalla norma impugnata,  un
 direttore  di divisione inquadrato primo dirigente consegue, all'atto
 dell'esodo, una qualifica inferiore a  quella  del  collega  di  pari
 anzianita'  che,  non  transitato nella dirigenza, e' invece promosso
 ispettore generale del ruolo ad esaurimento con effetto  retroattivo.
    3.  -  In  entrambi i giudizi e' intervenuta l'Avvocatura generale
 dello   Stato   chiedendo   che   la   questione   venga   dichiarata
 manifestamente  infondata,  essendo  gia' stata definita in tal senso
 con ordinanza n. 1079 del 1988 e con sentenza n. 521 del 1987.
                         Considerato in diritto
    1.  -  Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con due
 distinte ordinanze di analogo contenuto, ha  sollevato  questione  di
 legittimita'  costituzionale,  in riferimento agli artt. 3 e 97 della
 Costituzione, dell'art. 162 della legge 11 luglio 1980 n. 312,  nella
 parte in cui, attribuendo, in sede di esodo volontario dal servizio -
 disciplinato dall'art. 67 del d.P.R. n. 748 del  1972  -  particolari
 benefici  soltanto  ai dipendenti pubblici del ruolo ad esaurimento e
 non  anche  a  quelli   transitati   nel   ruolo   della   dirigenza,
 determinerebbe  una  ingiustificata  disparita' di trattamento tra le
 due categorie.
     2.  -  I giudizi cosi' promossi, concernendo il medesimo oggetto,
 possono essere riuniti e definiti con un'unica decisione.
    3.1.  - Si premette che analoga questione e' stata gia' dichiarata
 non fondata con sentenza n. 521 del 1987 e  manifestamente  infondata
 con  ordinanza n. 1079 del 1988, nell'assunto che le situazioni poste
 a raffronto sono tra loro non omogenee e quindi non  comparabili,  in
 quanto  la  diversita'  di  trattamento  si  ricollega ad un elemento
 obiettivo quale le diverse modalita' di accesso alle  qualifiche  del
 ruolo ad esaurimento rispetto a quella di primo dirigente.
    Nelle due ordinanze di rinvio ora in esame si confuta tale assunto
 sostenendo che "gli effetti perversi"  della  norma  denunciata,  non
 possono  ritenersi  superati  "sul  mero  rilievo  formale... che gli
 ispettori  generali  ad  esaurimento,  in  quanto  pervenuti  a  tale
 qualifica previo scrutinio per merito comparativo... siano meritevoli
 di maggiore apprezzamento dei colleghi passati alla dirigenza...  ...
 sulla  base  della  sola  anzianita'  e  su  semplice giudizio di non
 demerito". Cio', si sostiene, in primo luogo, perche'  le  promozioni
 nel  ruolo ad esaurimento, mediante scrutinio per merito comparativo,
 non possono  assimilarsi  alle  procedure  selettive  originariamente
 concepite  dagli  artt.  168 e 169 del d.P.R. n. 3 del 1957, e 38 del
 d.P.R. n. 1077 del 1970, sicche' non del tutto diversi dovrebbero  in
 realta' considerarsi il sistema di accesso alla dirigenza e quello di
 accesso alle qualifiche direttive ad esaurimento, ed in secondo luogo
 perche'  la  qualifica  di  primo  dirigente,  per  tutta la serie di
 compiti, di responsabilita' e di oneri che comporta,  deve  ritenersi
 piu' elevata della qualifica di ispettore generale.
    3.2. - La questione, anche cosi' riproposta, e' infondata.
    Diversamente  da quanto si asserisce nelle ordinanze di rinvio, le
 richiamate pronunzie della Corte  non  si  erano  fondate  su  di  un
 giudizio  di  valore  in  ordine  alla  maggiore  o minore importanza
 dell'uno o dell'altro sistema di promozione, bensi' sulla  obbiettiva
 diversita'  esistente  fra  i  due  sistemi. Si era difatti osservato
 (sent. n. 521 del 1987) che cio' che impedisce di porre  a  raffronto
 le   due  situazioni  sono  le  diverse  modalita'  di  accesso  alle
 rispettive qualifiche dei due  ruoli,  "il  che  relega  l'originaria
 posizione  di  entrambe  le  categorie  (nel  ruolo  dei direttori di
 divisione) al rango di remoto precedente ormai superato  ed  alterato
 da  altre  vicende  nel  frattempo  verificatesi, cosi' escludendo la
 possibilita' di una riconsiderazione  ai  fini  di  un  raffronto  in
 termini  di  attualita'".  La Corte non ha percio' fondato la propria
 decisione  su  di  un  mero  rilievo  formale,  ma  sulla  obbiettiva
 diversita'  fra  due  situazioni  fra  loro  non  paragonabili il che
 impedisce di poter operare l'auspicata addizione.
    Ininfluente  e'  il  rilievo,  al riguardo formulato dal giudice a
 quo,  secondo  cui  l'accesso  alle  due  qualifiche  del  ruolo   ad
 esaurimento  non  sarebbe  avvenuto  in base alla procedura selettiva
 propria del  merito  comparativo,  bensi',  in  realta',  sulla  base
 dell'anzianita',   e   cioe'  in  modo  non  sostanzialmente  diverso
 dall'inquadramento nel ruolo della dirigenza. In  proposito  si  deve
 osservare  che  non  puo'  spettare  alla  Corte la valutazione di un
 accadimento del genere, che si asserisce essersi verificato  in  sede
 di  concreta  applicazione  di  una legge, peraltro diversa da quella
 impugnata, perche' implica  apprezzamenti  che  solo  il  legislatore
 potrebbe  compiere  qualora ritenesse di intervenire nuovamente nella
 materia, riconsiderando la situazione nel suo complesso,  anche  alla
 luce di tali asseriti elementi di fatto.
    Ne'  puo' essere preso in considerazione l'argomento del giudice a
 quo circa la maggiore qualificazione  delle  funzioni  proprie  della
 dirigenza.  Difatti,  stante  la brevita' del tempo intercorso fra le
 operazioni di inquadramento,  successive  alla  data  di  entrata  in
 vigore  del  d.P.R.  n.  748  del 1972, e l'esodo, l'accesso al ruolo
 dirigenziale - come e' stato anche rilevato da  altra  giurisprudenza
 amministrativa  -  assunse,  per  il personale che si avvalse di tale
 beneficio, carattere soltanto formale, e si deve altresi' considerare
 che  l'inquadramento  nella  dirigenza fu effetto, in sostanza, della
 precedenza in ruolo, elemento di per se' neutro rispetto ai meriti di
 servizio (sent. n. 257 del 1989).
    Poiche'  e'  quindi impossibile in questa sede operare un giudizio
 di valore fra le due situazioni poste a raffronto, tenuto  conto  del
 momento  transitorio  e delle modalita' in cui si svolsero le vicende
 conseguenti all'entrata in vigore del d.P.R.  n.  748  del  1972  che
 renderebbero  opinabile  qualunque  giudizio del genere, l'obbiettiva
 diversita' impedisce di paragonare le anzidette situazioni il che non
 fa   apparire   irragionevole   la   valutazione  gia'  compiuta  dal
 legislatore e che egli soltanto potrebbe, percio',  modificare  sulla
 base  di un diverso discrezionale apprezzamento di tutto il complesso
 delle circostanze in precedenza indicate.