ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 38, del d.P.R.
 29 settembre 1973,  n.  602  (Disposizioni  sulla  riscossione  delle
 imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 28 giugno 1989
 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Foggia  sul  ricorso
 proposto  da  Feola Margherita ved. Corbisieri contro l'Intendenza di
 Finanza di Foggia, iscritta al n. 535 del registro ordinanze  1989  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 47, prima
 serie speciale, dell'anno 1989;
     Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
 ministri;
     Udito  nella  camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
     Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Foggia
 - in un giudizio riguardante  la  riliquidazione  dell'I.R.P.E.F.  ai
 sensi  della  legge  n.  482  del 1985 su un'indennita' di buonuscita
 liquidata posteriormente al 1980 - con ordinanza 28 giugno 1989 (R.O.
 n.   535   del   1989)   ha   sollevato   questione  di  legittimita'
 costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della  Costituzione,
 dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui
 stabilisce che l'istanza di rimborso d'imposte indebitamente  versate
 alle  esattorie,  da parte dei dipendenti da "amministrazioni diverse
 dallo Stato", deve  essere  presentata,  a  pena  di  decadenza,  nel
 termine  di  diciotto  mesi  dalla  data  in cui la ritenuta e' stata
 operata;
     Considerato  che il giudice a quo ha dedotto il contrasto di tale
 disposizione con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, in relazione al
 diverso  trattamento previsto dall'art. 37 dello stesso d.P.R. n. 602
 del 1973 riguardo al rimborso delle imposte indebitamente pagate  per
 ritenuta  diretta,  che  puo'  essere  richiesto  entro il termine di
 prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 del codice civile;
       che  questa  Corte,  con ordinanze n. 305 del 1985 e n. 545 del
 1987, ha gia' dichiarato manifestamente infondate analoghe  questioni
 di legittimita' costituzionale, prospettate in riferimento all'art. 3
 della Costituzione, poiche' le fattispecie regolate dagli artt. 37  e
 38  del  d.P.R. n. 602 del 1973 "non rivestono idonee caratteristiche
 d'identita' e omogeneita'" che impongano una disciplina unitaria;
       che,  comunque, nel caso di specie, essendo stata richiesta nel
 giudizio a quo la riliquidazione dell'I.R.P.E.F. in base  alla  legge
 26  ottobre  1985,  n.  482, in relazione ad una buonuscita liquidata
 posteriormente al 1980, la disposizione dell'art. 38  del  d.P.R.  n.
 602 del 1973 e' derogata dalla disciplina posta dalla citata legge n.
 482 del 1985 (Cass. 23 ottobre 1989, n. 4318);
     che,   pertanto,  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
 sollevata appare manifestamente irrilevante, attenendo  a  norma  non
 applicabile dal giudice a quo;
     Visti  gli  artt.  26  della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle
 Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;