ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, terzo comma,
 della legge 7  febbraio  1979,  n.  29  (Ricongiunzione  dei  periodi
 assicurativi  dei  lavoratori  ai  fini  previdenziali) e dell'art. 4
 della legge  7  luglio  1980,  n.  299  (Conversione  in  legge,  con
 modificazioni,  del D.L. 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per
 l'attivita' gestionale e finanziaria degli  enti  locali  per  l'anno
 1980), promosso con ordinanza emessa il 23 marzo 1987 dalla Corte dei
 conti sul ricorso proposto da Orsi  Edda,  iscritta  al  n.  591  del
 registro  ordinanze  1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1989;
     Visto l'atto di costituzione di Orsi Edda;
     Udito  nella  camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
     Ritenuto  che, nel corso di un procedimento promosso da Orsi Edda
 contro il  Ministero  del  Tesoro,  la  Corte  dei  conti,  III  Sez.
 giurisdizionale,  con  ordinanza del 23 marzo 1987 (r.o. n. 591/1989)
 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,  37,  primo  comma  e  38,
 secondo  comma,  Cost.,  una questione di legittimita' costituzionale
 degli artt. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29  e  4,
 primo  comma,  della  legge 7 luglio 1980, n. 299, nella parte in cui
 non prevedono che il calcolo della riserva matematica ai  fini  della
 determinazione  del  contributo  per  la  ricongiunzione  dei periodi
 assicurativi sia effettuato anche per i dipendenti pubblici di  sesso
 femminile  secondo  le tabelle predisposte, in applicazione dell'art.
 13,  ultimo  comma,  della  legge  12  agosto  1962,  n.1338,  per  i
 dipendenti di sesso maschile;
       che  nel  giudizio  davanti  a questa Corte si e' costituita la
 parte privata, deducendo l'illegittimita' costituzionale delle  norme
 denunziate;
     Considerato   che   tali   norme   sono   gia'  state  dichiarate
 costituzionalmente illegittime con sentenza n. 764 del 1988,  proprio
 "nella  parte  in  cui  non  prevedono  che  il calcolo della riserva
 matematica  ai  fini  della  determinazione  del  contributo  per  la
 ricongiunzione  dei  periodi  assicurativi sia effettuato anche per i
 dipendenti  pubblici  di   sesso   femminile   secondo   le   tabelle
 predisposte,  in applicazione dell'art. 13, ultimo comma, della legge
 12 agosto 1962, n. 1338, per i dipendenti di sesso maschile";
       che   pertanto   la   questione   proposta   e'  manifestamente
 inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;