ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  riuniti  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 21,
 secondo comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il
 servizio di leva), promossi con le seguenti ordinanze:
       1)  ordinanza emessa il 24 maggio 1989 dal T.A.R. della Sicilia
 sul ricorso proposto da  Bono  Antonino  contro  il  Ministero  della
 Difesa  -  Distretto  militare  di  Palermo,  iscritta  al n. 585 del
 registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1989;
     2) ordinanza emessa il 4 luglio 1989 dal T.A.R. della Sicilia sul
 ricorso proposto da  Scozzari  Giuseppe  contro  il  Ministero  della
 Difesa  -  Distretto  militare  di  Palermo,  iscritta  al n. 586 del
 registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1989;
     Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
     Udito  nella  camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice
 relatore Mauro Ferri;
     Ritenuto  che il T.A.R. della Sicilia, nel corso dei procedimenti
 promossi da Bono Antonino e Scozzari Giuseppe, ha sollevato, con  due
 ordinanze sostanzialmente identiche emesse il 24 maggio e il 4 luglio
 1989, questione di legittimita' costituzionale - in riferimento  agli
 artt. 3, 23, 52 e 97, primo comma, della Costituzione - dell'art. 21,
 secondo comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il
 servizio di leva), "nella parte in cui non prevede che il termine per
 la chiamata alle armi ivi disposto, per gli arruolati dell'Esercito e
 dell'Aeronautica, sia perentorio";
       che  ad  avviso  dei  giudici  remittenti  la  norma  censurata
 (secondo cui "cessato il titolo al ritardo, coloro  che  ne  fruivano
 sono  tenuti a prestare il servizio militare con il primo scaglione o
 contingente chiamato alle armi se dell'Esercito o dell'Aeronautica"),
 configurando  -  secondo  l'interpretazione  fornita dal Consiglio di
 giustizia amministrativa per la  Regione  siciliana  -  solamente  un
 obbligo  per  gli  arruolati  e  non  anche un termine perentorio per
 l'Amministrazione, violerebbe gli artt. 23 e  52  della  Costituzione
 perche'  impone  una  prestazione  personale  senza l'indicazione dei
 limiti temporali, in materia coperta da riserva di  legge;  l'art.  3
 per   disparita'   di   trattamento   degli   arruolati   ritardatari
 dell'Esercito e dell'Aeronautica rispetto a quelli della Marina e  in
 genere  agli arruolati che non usufruiscono del rinvio; l'art. 97 per
 lesione   del   principio   del   buon   andamento   della   pubblica
 amministrazione;
       che  il  Presidente  del Consiglio dei ministri, intervenuto in
 entrambi i giudizi, conclude per l'infondatezza della questione;
     Considerato  che i giudizi, concernendo identica questione, vanno
 riuniti e decisi congiuntamente;
       che  la  norma censurata e' gia' stata dichiarata, con sentenza
 n. 41 del 1990, costituzionalmente illegittima "nella  parte  in  cui
 non  prevede  che  la chiamata alle armi di chi ha fruito del ritardo
 del servizio militare sia disposta non oltre il termine  di  un  anno
 dalla data di cessazione del titolo al ritardo medesimo";
       che,    pertanto,   la   presente   questione   va   dichiarata
 manifestamente inammissibile;
     Visti  gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, della norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;