ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  2, quinto
 comma, della legge 3  gennaio  1981,  n.  6  ("Norme  in  materia  di
 previdenza  per  gli  ingegneri  e  gli  architetti"),  promosso  con
 ordinanza emessa  il  27  luglio  1989  dal  Pretore  di  Latina  nel
 procedimento  civile vertente tra Ballotta Luigi e la Cassa Nazionale
 di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti, iscritta
 al  n.  632  del  registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 51,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1989;
     Udito  nella  camera  di  consiglio  del  7 marzo 1990 il Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
     Ritenuto  che,  nel corso di un giudizio promosso dall'ing. Luigi
 Ballotta contro la Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri  e
 gli  architetti,  il  Pretore  di Latina, con ordinanza del 27 luglio
 1989, ha sollevato, in riferimento  all'art.  3  della  Costituzione,
 questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 2, quinto comma,
 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, il quale prevede la riduzione di un
 terzo  della  pensione  di  vecchiaia  quando  il  titolare  conservi
 l'iscrizione all'albo professionale;
     Considerato che la questione e' gia' stata decisa da questa Corte
 con  la  sentenza  2  marzo  1990,   n.   99,   che   ha   dichiarato
 l'illegittimita' costituzionale della norma denunciata;
     Visti  gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale;